L’ufficio legale del sindacato sta predisponendo un ricorso finalizzato ad ottenere
l’estensione dei contratti di supplenza annuali stipulati sin al termine delle attività
didattiche, ovvero sino al 31/8/2020 sino al termine dell’anno scolastico, ovvero sino al
31/8/2020.
Il diritto all’estensione dei contratti trova il suo fondamento nelle seguenti disposizioni
normative:
– l’art. 4, comma 1, della legge 124/1999 prevede espressamente che si provveda
mediante il conferimento di supplenze annuali (in attesa dell’espletamento delle
procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo), e cioè estese
all’intero anno scolastico – che ha termine al 31 agosto – alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili;
– il D.M. n. 171/2007 (Regolamento supplenze docenti) all’art. 1 c. 1, dispone: “…nei
casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di
ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o,
comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la
copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico….”, ed al comma
7, precisa “…Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che
hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine: per le supplenze
annuali il 31 agosto…”.
Pertanto, i posti “vacanti e disponibili” del personale docente e ATA non possono essere
stipulati fino al 30 giugno, ma devono essere sottoscritti fino al 31 agosto.
La distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti fino al 31 agosto, così come
la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, è frutto di una mera finzione.
Per ammissione dello stesso Governo, infatti, il così detto ‘organico di fatto’, in relazione al
quale si stipulano contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che
soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola
Ciò che rileva, al fine di rivendicare un accertamento giudiziale dell’abuso del precariato
scolastico, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato per ragioni
sostitutive, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di supplire alla temporanea
assenza di un titolare”.
Al fine di verificare questa condizione è necessario proporre un’apposita istanza di accesso
agli atti e verificare se ricorrano le condizioni per aderire all’azione giudiziaria organizzata
dalla Segreteria Provinciale nella forma della class action.
A tal fine, in allegato al presente comunicato, è disponibile un modello di diffida/istanza
di accesso agli atti da inviare all’istituto di attuale titolarità.
L’adesione al ricorso, pertanto, è subordinata alla valutazione dei riscontri all’istanza di
cui innanzi.
Il costo dell’azione è di € 70,00.
Gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo puglia.ta@snals.it e ricevere la
modulistica per accedere al ricorso.
La documentazione necessaria è la seguente:
1. copia del contratto al 30.06.2020;
2. copia dell’istanza/diffida di accesso agli atti;
3. copia della comunicazione di riscontro inviata dalla scuola;
4. copia del codice fiscale e del documento di identità.
Tale documentazione, in caso di adesione al ricorso, dovrà essere consegnata unitamente
alla modulistica che sarà inviata a coloro che ne facciano richiesta all’indirizzo email
puglia.ta@snals.it come innanzi specificato, ricorrendo i presupposti per l’azione
giudiziaria.