LEGGE 26 maggio 2016, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita’
del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)
Vigente al: 31-5-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni
urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della
ricerca, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. All’articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» e’
sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
b) alla lettera e), le parole: «livelli essenziali», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi’ 26 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
All’articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) e’ inserita la
seguente:
«a-bis) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche
gia’ previste nella medesima convenzione scaduta”».
Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di assegnazione
provvisoria). – 1. All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: “Limitatamente all’anno
scolastico 2015/2016″ sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017″ e le parole: “2014/2015”
sono sostituite dalle seguenti: “2015/2016”;
b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: “Per l’anno
scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi
precedenti puo’ essere richiesta sui posti dell’organico
dell’autonomia nonche’ sul contingente di posti di cui al comma 69
del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa
complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.
Art. 1-ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale
docente per l’anno scolastico 2016/2017). – 1. Per l’anno scolastico
2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente
della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La
decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di
servizio. Le funzioni connesse all’avvio dell’anno scolastico e alla
nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente
competenti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge
13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita’ delle graduatorie,
se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall’anno scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni.
Art. 1-quater (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola
dell’infanzia). – 1. Fino all’approvazione delle graduatorie della
scuola dell’infanzia del concorso di cui all’articolo 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno
titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del
concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 82 del 24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei
ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all’articolo
399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga
all’articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297
del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei
ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del
2015, con le seguenti condizioni e modalita’:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per
ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le
modalita’ stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono
presentare apposita istanza al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, nella quale indicano l’ordine di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definiti i termini e le modalita’ attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui
al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie
di merito e ad esaurimento.
4. All’esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le
graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012, sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell’infanzia del
concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio
2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in
deroga all’articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
valide in ogni caso nell’ambito dei posti vacanti e disponibili, in
luogo di quelli messi a concorso. All’assunzione dalle medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.
Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie che
accolgono alunni con disabilita’). – 1. A decorrere dall’anno 2017,
e’ corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita’
frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita’, il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca accerta
annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui
all’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.
62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). – 1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi 79 e 85,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le
competenti articolazioni del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e del Ministero dell’economia e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo
determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare
riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno
successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando
la disponibilita’ delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla
valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle
amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita’
dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a
cause imputabili al loro operato.
2. Al fine di assicurare un’efficiente e corretta gestione del
personale supplente, e’ assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino
all’eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E’ garantita la
corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.
Art. 1-septies (Disposizioni in materia di ordinamento
professionale dei periti industriali). – 1. Alla legge 2 febbraio
1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “ai licenziati degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo
gli ordinamenti scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328″;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: “del diploma
di perito industriale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea
di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328″;
c) all’articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all’articolo 3, il comma 3 e’ abrogato.
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge
2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge
i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai
fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della libera professione, nonche’ i provvedimenti
adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei
periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.
Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione
anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine
ai sensi della normativa previgente».
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Scuole di specializzazione non mediche). – 1. Nelle
more di una definizione organica della materia, le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 2-ter (Riconoscimento di crediti formativi universitari
negli istituti tecnici superiori). – 1. All’articolo 1, comma 51,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, all’ultimo periodo, la parola:
“cento” e’ sostituita dalla seguente: “quaranta” e la parola:
“centocinquanta” e’ sostituita dalla seguente: “sessantadue”.
Art. 2-quater (Incremento dei compensi ai commissari del concorso
per docenti). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti
i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso
di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, incluse le risorse di cui
all’articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l’anno 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 8 milioni
di euro per l’anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l’anno 2016, del fondo per il
funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e’ incrementato
di 8 milioni di euro nell’anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, del fondo di cui
all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 2-quinquies (Modifica all’articolo 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208). – 1. All’articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole:
“cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea” sono
soppresse e dopo le parole: “territorio nazionale,” sono inserite le
seguenti: “in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in
corso di validita’”.
Art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con
disabilita’). – 1. Nelle more dell’adozione delle modifiche al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del
Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,
nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con
disabilita’ o non autosufficienti, come definite dall’allegato 3 al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche
agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in
ragione della condizione di disabilita’, laddove non rientranti nel
reddito complessivo ai fini dell’IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4,
lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e’ applicata la maggiorazione dello 0,5
al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita’
media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita’, restano inclusi nel
reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 201
del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con
riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario,
ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell’ISEE l’ammontare del
trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato
nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni
sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti
anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in
conformita’ con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla
base delle disposizioni previgenti.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a
far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell’ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all’assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all’assegno di
maternita’ di base, di cui all’articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione
di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».