Per mezzo della sentenza n. 6138 del 7 marzo 2025 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che la clausola di salvaguardia dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 si applica anche ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio al 1° settembre 2010 e successivamente stabilizzati. 

La decisione riconosce il diritto a mantenere la fascia 3-8 anni anche quando il servizio pre-ruolo è stato calcolato secondo la fictio iuris dell’art. 489 del d.lgs. 297/1994, che prevede il computo parziale tramite almeno 180 giorni di servizio o incarichi dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni. Questa sentenza pone fine a una discriminazione che ha penalizzato numerosi insegnanti stabilizzati dopo il 2010.

DUNQUE, i docenti assunti a tempo indeterminato dopo il 2010 hanno diritto all’attribuzione del gradone stipendiale 3-8 senza dover rinunciare al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, in sede di ricostruzione della carriera.

La sentenza riconosce il diritto ad accedere alla fascia stipendiale 3-8 al momento dell’immissione in ruolo, se in possesso dell’anzianità richiesta, anche se maturata tramite il computo parziale previsto dal d.lgs. 297/1994 e il diritto a rivendicare ledifferenze retributive per il periodo in cui si è subito un trattamento deteriore, nei limiti della prescrizione quinquennale imponendo all’amministrazione scolastica di adeguarsi al principio sancito e applicare la clausola di salvaguardia anche agli assunti ex precari.

L’Ufficio legale della segreteria provinciale ha predisposto un ricorso è gratuito per gli iscritti al sindacato.

Per informazioni rivolgersi al Prof. Elio De Florio e all’Avv. Anna Chiara Vimborsati ai seguenti indirizzi mail deflor@libero.it e avv.acvimborsati@gmail.com per ricevere informazioni e modulistica.