9 febbraio. Si è conclusa la trattativa all’Aran per il rinnovo del Ccnl del comparto Istruzione e Ricerca. Lo Snals-Confsal non ha firmato.
Il Segretario Generale Snals ha affermato: “L’articolato non è risultato soddisfacente, nonostante alcune nostre pressanti richieste. Anche da qui nasce la decisione presa questa mattina di non firmare il contratto”.
Le motivazioni dello Snals per il no alla firma del contratto
SCUOLA
• la scarsa considerazione del ruolo degli organi collegiali, in particolare il collegio dei docenti che non delibera più il PTOF, né il piano annuale delle attività;
• i criteri delle assegnazioni ai plessi, sia per il personale docente che Ata, devono essere oggetto di contrattazione e non solamente oggetto di confronto, tenuto conto che alcune scuole hanno dei plessi molto distanti tra di loro;
• la permanenza obbligata nella stessa sede per un triennio, una volta ottenuto il trasferimento, il che determina la possibilità di trasferimento solo triennale e, per di più, a scadenze diversificate per ogni docente, in relazione alla data dell’incarico attribuitogli dal Dirigente Scolastico;
• la mancanza di chiarezza sulle procedure relative alle sanzioni disciplinari, nonché sull’organo che deve irrogarle e la mancanza di procedure conciliative, obbligatoriamente attuate, una volta richieste dall’interessato; il rinvio ad una specifica sezione negoziale della responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo, lascia aperta un’area di grande vuoto normativo;
• l’introduzione di “ misure atte a disincentivare le assenze del personale “, anche in presenza di motivazioni adeguate, che creano ripercussioni economiche sulla categoria
• incrementi stipendiali irrisori: le cifre che vengono sbandierate dai sostenitori del contratto sono cifre lorde il che vuol dire che nelle tasche dei Colleghi entreranno dimezzate.
UNIVERSITA’
• costituzione di un unico fondo per il personale EP (elevata professionalità) e per le altre categorie B, C e D con il pericolo di dare agli uni sottraendo agli altri;
• l’obbligatorietà del pagamento delle attività dell’ufficio tecnico dal fondo, a causa del tetto fissato nell’anno 2016;
• il pagamento del welfare dal fondo art. 63 in caso di mancata copertura delle risorse specifiche per pagare i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.
RICERCA
• l’assenza di una precisa definizione dei destinatari del contratto, mentre sarebbe necessario un richiamo all’elenco degli Enti di Ricerca presente negli artt. 1 e 19 del D.Lgs 218/2016;
• la mancanza di ogni riferimento all’unicità delle professionalità negli enti: si parla delle funzioni e del ruolo dei ricercatori e dei tecnologi ma non dei tecnici e degli amministrativi;
• lo “svuotamento” dell’Organismo Paritetico per l’innovazione. Sarebbe meglio affidarne le funzioni al Comitato Unico di Garanzia che già si occupa dei temi relativi all’innovazione;
• la scomparsa dell’articolo sul diritto di assemblea. E’ invece necessario assicurare il regime speciale delle 30 ore annue retribuite per gli Enti di Ricerca;
• la mancata considerazione della proposta Snals-Confsal di spostare sullo stipendio tabellare alcune indennità generalizzate (indennità di valorizzazione professionale per ricercatori e tecnologi, indennità di ente annuale per gli amministrativi e i tecnici).
AFAM
Personale docente
Profilo professionale, funzioni ed attribuzioni
Occorre eliminare o ridefinire il comma 2 dell’art. concernente il profilo professionale, le funzioni e le attribuzioni del personale docente (già art. 21 del CCNL dell’ex comparto AFAM del 16/2/2005) tenuto conto che i corsi di I e II livello non sono più “sperimentali”.
Al fine di superare l’ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento della docenza AFAM, sia con la docenza universitaria che con docenza scolastica, occorre effettuare l’interpretazione autentica del combinato disposto degli artt. 25 c. 5 CCNL AFAM 16/2/2005 e 4 c. 3 CCNL 4.8.2010 nel senso di escludere i docenti AFAM dall’obbligo di essere sottoposti a controlli di tipo automatizzato dell’orario di lavoro (cd. Badge) in quanto la rilevazione della presenza è assicurata dalla firma sul registro didattico, vidimato dal Direttore.
Personale Tecnico – Amministrativo
Occorre correggere, nella bozza del 9.1.2018, la denominazione della sezione del CCNL 2016-18 dedicata al personale non docente dell’AFAM da “Personale Amministrativo tecnico e ausiliario”, che è propria della scuola, in “Personale amministrativo e tecnico” in “Personale tecnico amministrativo”.