Come riportato nel notiziario sindacale n. 25 del 9/2/2018, il MIUR con la nota prot. n. 7673 dell’8/2 u.s. ha fornito le indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e dirigente scolastico che hanno ricevuto la comunicazione dell’INPS di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti si precisa che tale personale ha presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15/7/2017, secondo le indicazioni riportate nella circolare INPS n. 100 del 16/6/2017 (ved. Notiziario sindacale n. 99 del 20 giugno 2017), in presenza dei seguenti requisiti:

– almeno 63 anni di età;

– assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104 e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

– avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

– essere insegnante della scuola dell’infanzia da almeno sei anni, in via continuativa e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;

– non essere titolari di alcuna pensione diretta.

A riguardo si evidenzia, infine che:

– coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31/12/2018, devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018 e possedere i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età;
  • avere almeno 30 anni di contributi con previsione di uno sconto di un anno per ogni figlio per le lavoratrici e fino ad un massimo di due anni;
  • assistere anche continuativamente da almeno sei mesi un familiare con handicap in situazione di gravità entro il 2° grado se i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti;
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • essere insegnante della scuola dell’infanzia da almeno sei anni in via continuativa e possedere un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta;

– la domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali;

– l’interessato deve rilasciare, con la domanda, delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 ed allegare alla stessa la documentazione attestante la propria condizione;

– l’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda;

– la rata non può, in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo;

– il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti;

– ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare;

– l’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;

– nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto, l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione;

– se il soggetto cessa di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa;

– la prestazione di fine servizio o di fine rapporto è corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.