LEGGE 26 maggio 2016, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  29  marzo

2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita’

del sistema scolastico e della ricerca. (16G00102)

 Vigente al: 31-5-2016

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  recante  disposizioni

urgenti in materia di funzionalita’ del sistema  scolastico  e  della

ricerca, e’ convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in

allegato alla presente legge.

  2. All’articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera b), numero 3.2), la  parola:  «apprendistato»  e’

sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

    b) alla lettera e),  le  parole:  «livelli  essenziali»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogni standard».

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Dato a Roma, addi’ 26 maggio 2016

                             MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

                                Giannini,  Ministro  dell’istruzione,

                                dell’universita’ e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                             Allegato

           Modificazioni apportate in sede di conversione

                al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42

    All’articolo 1, comma 2,  dopo  la  lettera  a)  e’  inserita  la

seguente:

    «a-bis) al comma 2 e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:

“Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano

applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche

gia’ previste nella medesima convenzione scaduta”».

    Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

    «Art.   1-bis   (Disposizioni   in   materia   di    assegnazione

provvisoria). – 1. All’articolo 1, comma 108, della legge  13  luglio

2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a)  al  quarto  periodo,  le  parole:  “Limitatamente  all’anno

scolastico 2015/2016″ sono sostituite dalle seguenti:  “Limitatamente

agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017″ e le parole:  “2014/2015”

sono sostituite dalle seguenti: “2015/2016”;

      b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: “Per l’anno

scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi

precedenti   puo’   essere   richiesta   sui   posti    dell’organico

dell’autonomia nonche’ sul contingente di posti di cui  al  comma  69

del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa

complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si

applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

    Art. 1-ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale

docente per l’anno scolastico 2016/2017). – 1. Per l’anno  scolastico

2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale  docente

della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre  2016.  La

decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla  presa  di

servizio. Le funzioni connesse all’avvio dell’anno scolastico e  alla

nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente

competenti del Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della

ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

    2. Per il concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della  legge

13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita’  delle  graduatorie,

se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall’anno scolastico

2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 400, comma

01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.

297, e successive modificazioni.

    Art. 1-quater (Disposizioni riguardanti i  docenti  della  scuola

dell’infanzia). – 1. Fino all’approvazione  delle  graduatorie  della

scuola dell’infanzia del concorso di cui all’articolo 1,  comma  114,

della legge 13 luglio 2015, n.  107,  i  soggetti  inseriti  a  pieno

titolo nelle graduatorie di merito  della  scuola  dell’infanzia  del

concorso   bandito   con   decreto   direttoriale    del    Ministero

dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  n.  82  del  24

settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie

speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei

ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui  all’articolo

399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  assunti,  in  deroga

all’articolo 399, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  n.  297

del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso  e  nei

ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107  del

2015, con le seguenti condizioni e modalita’:

      a) le assunzioni avvengono in subordine  rispetto  ai  soggetti

ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai

sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per

ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo

scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e

comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per

cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,

individuata con il decreto di cui al comma 2;

      b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini  e  con  le

modalita’ stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono

presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca, nella quale  indicano  l’ordine  di

preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

    2. Con decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e

della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata

in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono

definiti i termini e le modalita’ attuative del comma 1.

    3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di  cui

al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive  graduatorie

di merito e ad esaurimento.

    4. All’esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in

caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le

graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale

del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 82

del 24 settembre 2012, sono soppresse.

    5. Le  graduatorie  di  merito  delle  scuole  dell’infanzia  del

concorso di cui all’articolo 1, comma  114,  della  legge  13  luglio

2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018  e  2018/2019,  in

deroga all’articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al  decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono

valide in ogni caso nell’ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in

luogo di quelli  messi  a  concorso.  All’assunzione  dalle  medesime

graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

    Art.  1-quinquies  (Contribuzione  alle  scuole   paritarie   che

accolgono alunni con disabilita’). – 1. A decorrere  dall’anno  2017,

e’ corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla  legge

10 marzo 2000, n. 62, in  proporzione  agli  alunni  con  disabilita’

frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

    2. Ai fini della verifica  del  mantenimento  della  parita’,  il

Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca  accerta

annualmente,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui

all’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n.

62.

    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di  euro

annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge  13

luglio 2015, n. 107.

    Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e  saltuaria).  –  1.

Fermo restando quanto disposto  dall’articolo  1,  comma  129,  della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1,  commi  79  e  85,

della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche  e  le

competenti    articolazioni    del     Ministero     dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca  e  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione

al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la

tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed

il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo

determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare

riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel

rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca e con il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il

pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno

successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando

la disponibilita’ delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento

delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.

Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla

valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle

amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita’

dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a

cause imputabili al loro operato.

    2. Al fine di assicurare un’efficiente e  corretta  gestione  del

personale supplente, e’ assegnato un codice identificativo univoco al

personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),

individuato quale destinatario di  incarichi  di  supplenza  breve  e

saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del  contratto  ed

accompagna la vita lavorativa del supplente breve  e  saltuario  fino

all’eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola  e

conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E’ garantita la

corrispondenza tra i codici univoci  e  le  partite  stipendiali  del

supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le

procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

    Art.  1-septies   (Disposizioni   in   materia   di   ordinamento

professionale dei periti industriali). – 1.  Alla  legge  2  febbraio

1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all’articolo 1, comma 1, le  parole:  “ai  licenziati  degli

istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo

gli ordinamenti scolastici” sono sostituite dalle seguenti: “a coloro

che siano in possesso della laurea di cui all’articolo 55,  comma  1,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5

giugno 2001, n. 328″;

      b) all’articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: “del diploma

di perito industriale” sono sostituite dalle seguenti: “della  laurea

di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328″;

      c) all’articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;

      d) all’articolo 3, il comma 3 e’ abrogato.

    2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della  legge

2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge

i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati  e  validi  ai

fini  dell’ammissione   all’esame   di   Stato   per   l’abilitazione

all’esercizio  della  libera  professione,  nonche’  i  provvedimenti

adottati dagli organi professionali  dei  periti  industriali  e  dei

periti industriali laureati secondo  le  disposizioni  vigenti  prima

della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima  data.

Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere  all’esame

di Stato per l’abilitazione all’esercizio  della  libera  professione

anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine

ai sensi della normativa previgente».

    Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 2-bis (Scuole di specializzazione non mediche). – 1.  Nelle

more  di  una  definizione  organica  della  materia,  le  scuole  di

specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo  1982,  n.  162,  riservate  alle  categorie  dei   veterinari,

odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono

attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1  dell’articolo

8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall’attuazione del  presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.

    Art. 2-ter  (Riconoscimento  di  crediti  formativi  universitari

negli istituti tecnici superiori). – 1.  All’articolo  1,  comma  51,

della legge 13 luglio 2015, n. 107, all’ultimo  periodo,  la  parola:

“cento”  e’  sostituita  dalla  seguente:  “quaranta”  e  la  parola:

“centocinquanta” e’ sostituita dalla seguente: “sessantadue”.

    Art. 2-quater (Incremento dei compensi ai commissari del concorso

per docenti). – 1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto

del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti

i compensi per i componenti delle commissioni di esame  del  concorso

di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti  a  tal  fine

iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  dell’istruzione,

dell’universita’  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui

all’articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,

incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l’anno 2016.

    2. Ai fini di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di 8 milioni

di euro per l’anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione,  per  l’anno  2016,  del  fondo   per   il

funzionamento di cui  all’articolo  1,  comma  601,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296.

    3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e’ incrementato

di 8 milioni di euro nell’anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede

mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2017, del fondo di  cui

all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

    Art. 2-quinquies (Modifica all’articolo 1, comma 979, della legge

28 dicembre 2015, n. 208). – 1.  All’articolo  1,  comma  979,  della

legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  al  primo  periodo,  le  parole:

“cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea” sono

soppresse e dopo le parole: “territorio nazionale,” sono inserite  le

seguenti: “in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in

corso di validita’”.

    Art. 2-sexies (ISEE  dei  nuclei  familiari  con  componenti  con

disabilita’). –  1.  Nelle  more  dell’adozione  delle  modifiche  al

regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire  le  sentenze  del

Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e  00838  del  2016,

nel calcolo dell’indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone  con

disabilita’ o non autosufficienti, come definite dall’allegato  3  al

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del

2013, anche ai fini del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche

agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui  all’articolo  5

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  i  trattamenti

assistenziali, previdenziali e  indennitari,  comprese  le  carte  di

debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche  in

ragione della condizione di disabilita’, laddove non  rientranti  nel

reddito complessivo ai fini dell’IRPEF;

      b) in luogo  di  quanto  previsto  dall’articolo  4,  comma  4,

lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri n. 159 del 2013, e’ applicata la maggiorazione dello 0,5

al parametro della scala di equivalenza di  cui  all’allegato  1  del

predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita’

media, grave o non autosufficiente.

    2. I trattamenti di cui al comma 1,  lettera  a),  percepiti  per

ragioni diverse dalla condizione di disabilita’, restano inclusi  nel

reddito disponibile di cui all’articolo 5 del  decreto-legge  n.  201

del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con

riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,

ai fini dell’accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del

trattamento stesso, sottraggono dal valore dell’ISEE l’ammontare  del

trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato

nell’ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della

scala di equivalenza.

    3. Gli  enti  che  disciplinano  l’erogazione  delle  prestazioni

sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente  decreto  gli  atti

anche normativi necessari all’erogazione delle nuove  prestazioni  in

conformita’ con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto

degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale

data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla

base delle disposizioni previgenti.

    4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2  cessa  a

far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla  pubblicazione

delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione

sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la

determinazione dell’ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre

2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

    5.  Al  maggior  onere  derivante  dall’attuazione  del  presente

articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle

prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro

annui con riferimento all’assegno ai nuclei familiari con almeno  tre

figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all’assegno  di

maternita’ di base, di cui all’articolo 74 del testo unico di cui  al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione

di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le

politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma  8,  della  legge  8

novembre 2000, n. 328.

    6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le  amministrazioni

interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della

finanza pubblica».