Nell’incontro di informativa, il Ministero ha indicato il 23 ottobre come termine per la presentazione delle domande di cessazione.

Si è tenuto venerdì 8 settembre 2023 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro di informazione alle Organizzazioni Sindacali sul Decreto e sulla Circolare Ministeriale, di prossima pubblicazione, relativi alle cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2024. 

Il cronoprogramma evidenziato prevede:

23 ottobre 2023: termine di presentazione delle domande per il personale docente, educativo, ATA. Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.

28 febbraio 2024: termine di presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.

12 gennaio 2024: termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/istituzioni scolastiche dovranno sistemare le posizioni dei pensionandi, compresi i provvedimenti “ante subentro e i dati utili a consentire all’Inps di procedere alla certificazione del diritto. I dati dovranno essere trasmessi tramite nuova Passweb.

Qualora gli Ambiti territoriali e Istituzioni scolastiche non utilizzino tale l’applicativo, potranno aggiornare, con cadenza settimanale, dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni. Le informazioni acquisite con tale modalità e disponibili su SIDI dovranno essere inviate dal MIM all’INPS entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

22 aprile 2024: termine per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI

Domanda di pensione: deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato (per il nostro potete contattare il sig. Caiazzo al numero 3406893078)

Domanda di cessazione: deve essere formulata avvalendosi dell’apposita funzione su istanze online Polis. La richiesta anche essere formulata avvalendosi di quattro istanze che saranno attive contemporaneamente sul portale on line:

cessazioni “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti):

  • quota 100 (requisiti minimi al 31/12/2021)
  • quota 102 (requisiti minimi al 31/12/2022)
  • quota 103 (requisiti minimi al 31/12/2023)

Qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria che quella 100/102/103, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizi una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti 

Domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata, all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.

Tale richiesta è consentita al personale della scuola impegnato in progetti internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni o a coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di poter raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni o casi particolari riepilogati nelle successive schede di approfondimento:

https://snalstaranto.eu/wp-content/uploads/2023/01/SCHEDA-N%C2%B0-17-23-PERMANENZA-IN-SERVIZIO-FINO-AL-71%C2%B0-ANNO-DI-ETA-CHIARIMENTI.pdf

https://snalstaranto.eu/wp-content/uploads/2023/02/SCHEDA-N%C2%B0-23-23-DIPENDENTI-CON-67-AA-ETA-MISTO-CON-15AA-CONTRIBUTI-PROROGA-FINO-AL-71%C2%B0-ANNO-DI-ETA-.pdf

https://snalstaranto.eu/wp-content/uploads/2023/02/BASTA-AVERE-1-MESE-NELLA-GESTIONE-SEPARATA-ANCHE-COINCIDENTE-CON-VERSAMENTI-SCUOLA.pdf

Collocamento a riposo obbligatorio: interviene in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell’anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e di 65 anni di età anagrafica. 

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2023 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Personale in servizio all’estero: inoltra istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Personale delle province di Trento, Bolzano, Aosta: presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio di titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Ape sociale. 

La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, entro il 31 agosto 2024.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) che non abbia ancora computo il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 23 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. 

Gli interessati sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.

Anticipo TFS/TFR. È possibile per i dipendenti pubblici cessati dal servizio richiedere l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR senza dovere attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. L’anticipazione può essere richiesta alle banche agli intermediari finanziari fino a 45mila euro secondo gli accordi stipulati direttamente all’INPS con tasso di interesse agevolato pari all’1% e per intero ammontare del TFS/TFR maturato o per una parte dello stesso.