In merito ai numerosi quesiti posti, occorre far riferimento al Regolamento delle supplenze DM.131/07, e all’O.M.112/2022, che di seguito si riportano.
DM 131/07 (Regolamento delle supplenze)
Art. 4. (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)
Comma 1. L’aspirante […] conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie disupplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Comma 2: Il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
L’omogeneità dell’orario obbligatorio è riferita quindi all’ordine di scuola specifico, ovvero 18 ore I e II grado, 24primaria e 25 infanzia. Non è possibile il completamento tra scuola primaria e scuola di I o II grado perché l’orariosettimanale obbligatorio è diverso tra i due ordini di scuola. Così come, per esempio, non è possibile un completamento orario tra scuola primaria e scuola dell’infanzia. Sarebbe invece possibile un completamento orario tra I e II grado inquanto entrambi i gradi hanno un orario settimanale obbligatorio di 18 ore.
O.M.112/2022
Art. 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)
comma 12. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conservatitolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che disecondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria.
Resta fermo che il completamento non è possibile tramite il frazionamento orario delle relative disponibilità, per cui il completamento può avvenire tramite altre supplenze relative a posti a orario non intero, ragion per cui l’abbinamento verrà effettuato solo ed esclusivamente tra gli spezzoni disponibili.
comma 13. L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
Articolo 13 (Conferimento delle supplenze brevi e temporanee)
Comma 1 Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi dellapresente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione diaccettare la supplenza stessa e cioè: a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza; b) totalmente inoccupati.
Comma 20. L’aspirante cui è conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parzialeper il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Comma 21. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente ilcriterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale
anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anchetra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri. (n.b. il completamento orario, possibile anchetra scuola statale e scuola non statale, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento)
Comma 22. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 20 e 21, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI (secondaria 1° e 2° grado, art 2 c2 OM112/22 in applicazione di art. 22 C.4. legge 448/2001)
!!!Attenzione!!! il presupposto per completare per i docenti a TD avente titolo al completamento orario è il possesso dell’abilitazione come si evince di seguito:
“il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.“
Ulteriori indicazioni sono riportate nella nota 28597 del 29 luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, educativo e ATA anno scolastico 2022/2023.
Nuove SANZIONI
La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio.
In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS
La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In caso di assegnazione supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza da GAE o GPS. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.