Il 20 settembre 2022 il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del 


Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 – cd “Aiuti bis”, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. 

Con l’art. 38, era stata introdotta una nuova figura, il cosiddetto “docente esperto”, su cui il segretario generale dello  Snals si era espresso così:

 “Il Governo Draghi, in carica per gli affari correnti, con il DL Aiuti bis ha ritenuto che la figura del docente esperto fosse un’emergenza nazionale. Una misura che riguarda poche migliaia di docenti che potranno beneficiare di un compenso aggiuntivo dopo molti anni e attraverso una procedura molto selettiva”. 

“Lo Snals Confsal ritiene che la vera emergenza del personale della scuola sia il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da quattro anni, al quale la misura contenuta del DL Aiuti bis di fatto sottrae altre risorse.”


“Si continua a strappare alla contrattazione una materia ad essa riservata, la retribuzione del personale della scuola”.

Durante l’iter di conversione, ciò che ha meritato l’attenzione dei media è stato il cambio del termine: dal docente esperto si è passati al docente  stabilmente incentivatoMa non ci sono state modifiche sostanziali.

Nel dettaglio, ecco come viene delineato, nella legge di conversione (art. 38),  il cosiddetto “docente stabilmente incentivato”:

  • Dall’a.s. 2032 – 2033 i  docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili accedono alla qualifica di docente stabilmente incentivato.

Maturano così il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro annui lordi che si somma al trattamento stipendiale in godimento.

       Ai fini pensionistici e previdenziali gli effetti sulle anzianità contributive maturate        hanno validità a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico 

  • Il docente stabilmente incentivato svolge nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento ed è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento dell’ incentivo.
  • Il numero di docenti  stabilmente incentivati non può essere superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, per un totale massimo, dunque, di 32 mila unità. 
  • I criteri del sistema di incentivazione/progressione di carriera, i criteri di conferimento del beneficio  e la definizione del numero di ore aggiuntivo sono rimessi alla contrattazione collettiva.
  • I contenuti della formazione continua e le modalità di valutazione sono individuate con un regolamento (decreto interministeriale), sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di valutazione docenti sono definite transitoriamente con decreto interministeriale Istruzione ed Economia e Finanze.

 

·      Nella legge appena approvata sono indicati anche i criteri di valutazione e selezione, valevoli in sede di prima applicazione, per dare avvio immediato al nuovo sistema di carriera. Sono i seguenti:

§  media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi con valutazione positiva. 

§  In caso di parità di punteggio diventano prevalenti: 

o   la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e’ svolta la valutazione,

o   in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, 

o   i titoli di studio posseduti 

o   e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. 

  • A regime si calcola una spesa massima di 180.800.000.

Per corrispondere il beneficio economico al docente stabilmente incentivato si farà ricorso alle medesime risorse già stabilite per l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio (co. dell’ art. 16-ter del d.lgs. n. 59/2017), per il quale si prevede, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, un Fondo per l’incentivo alla formazione, con dotazione, dal 2031, di 387 mln annui. A decorrere dall’anno sc. 2032-2033 dovranno essere pagati con queste risorse sia l’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio che l’assegno annuale ad personam per i docenti stabilmente  incentivati.