L’ufficio legale della Segreteria Provinciale comunica di aver predisposto un ricorso rivolto ai docenti che negli ultimi 5 anni siano stati destinatari di proposte di supplenza brevi e saltuarie e/o comunque inferiori all’annualità per rivendicare la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti.
La retribuzione professionale docenti è una retribuzione individuale accessoria che spetta ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
Non spetta invece ai docenti con supplenza temporanea. Essa varia in funzione dello scatto stipendiale di appartenenza. Secondo le fasce del CCNL di comparto.
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che per mezzo dell’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, ha stabilito che anche i precari che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie hanno diritto a tale compenso.
La Corte, infatti, ha dichiarato che “si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
l’articolo 7, comma 1, del CCNL per il personale comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124/1999…”.
Sulla base di tale ordinanza, si sono susseguite numerose sentenze che hanno ribadito che la RPD rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato così come a quelli a tempo indeterminato.
I giudici ordinari, infatti, hanno chiarito che l’articolo 7 del CCNL Comparto scuola, infatti, non esclude i precari, titolari di supplenze brevi e saltuarie, dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell’emolumento, nell’ipotesi dei “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell’interpretazione proposta dal ricorrente, in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare l’emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese non avrebbe alcun senso.
Il trattamento accessorio in oggetto, dunque, pari a circa 140 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione del personale scolastico assente nel corso dell’anno scolastico.
La violazione in cui è incorso il Ministero dell’Istruzione è gravissima ove si consideri che spesso i supplenti temporanei, in diversi anni scolastici, hanno svolto un numero considerevole di giorni di supplenza e che non vi è alcuna ragione per negare che l’attività dalla stessa svolta sia equiparabile a quella propria del personale di ruolo e che dunque non ricorre alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento, al personale a tempo determinato, della retribuzione professionale per il servizio effettivamente svolto.
L’azione legale, pertanto è finalizzata a rivendicare i compensi non corrisposti negli ultimi 5 anni in ragione dei contratti a tempo determinato eseguiti con riferimento agli anni scolastici di riferimento e a condannare il Ministero alla relativa erogazione con gli accessori di legge.
All’azione può partecipare tutto il personale docente, A.T.A. e D.S.G.A.
Il costo dell’azione è di euro 90.
E’ POSSIBILE ADERIRE ALL’AZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2020.
Coloro che ritengano di avere interesse al ricorso, nel senso innanzi precisato e documentato, potranno inviare una mail all’indirizzo puglia.ta@snals.it e ricevere la modulistica per accedere al ricorso.
La documentazione necessaria è la seguente:
- copia dei certificati di servizio relativi alle supplenze brevi e saltuarie e/o comunque non annuali svolte negli ultimi 5 anni;
- copia dell’ultimo contratto stipulato e del cedolino;
- copia del decreto di ricostruzione della carriera, qualora esistente;
- copia del codice fiscale e del documento di identità.
Tale documentazione, in caso di adesione al ricorso, dovrà essere consegnata unitamente alla modulistica che sarà inviata a coloro che ne facciano richiesta all’indirizzo email puglia.ta@snals.it come innanzi specificato, ricorrendo i presupposti per l’azione giudiziaria.