Sommario:

– Tavolo tecnico per la psicologia scolastica nella formazione

– Pubblicato in GU il bando di concorso per dirigenti scolastici

– Assegno di natalità – Messaggio INPS

– Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Circolare INPS

– Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all’art. 36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado – Nota MIUR

– Ricorso inserimento II fascia graduatorie di circolo e d’istituto ITP: sentenza favorevole n. 11625/2017 (Azione legale n. 100)

TAVOLO TECNICO PER LA PSICOLOGIA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE

Si è svolta, venerdì 24 novembre, alle ore 10, al Miur, una riunione per la prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico per la Psicologia scolastica nella formazione, promosso dal Sottosegretario di Stato On.le Vito De Filippo.

Su invito della coordinatrice dei lavori, dott.ssa Irene Baldriga i referenti dei 13 gruppi di lavoro hanno proseguito l’illustrazione delle proposte, pervenute ormai ad una definitiva sistemazione.

Lo Snals Confsal, durante tutte le fasi dei lavori del tavolo, ha posto all’attenzione dei componenti il rispetto e la tutela della funzione docente e di tutto il personale

Lo Snals ha inteso circoscrivere e definire precisamente i limiti delle azioni poste in capo alla scuola e al personale. È stato posto poi l’accento sui rapporti tra scuole ed enti territoriali preposti alla tutela della salute, evidenziando come al tavolo tecnico risulti rilevante l’assenza del ministero competente. In ogni caso è stato ribadito che senza risorse adeguate l’introduzione della psicologia nella scuola possa rischiare un fallimento.

A nostro parere ogni decisione va rimessa all’autonomia scolastica a condizione che essa possa disporre adeguate risorse finanziarie e professionali. Abbiamo poi invitato il Miur ad emanare linee guida snelle e finalizzate a regolare le attività poste in essere dalle scuole e ad orientarle al mantenimento di livelli adeguati di qualità dell’offerta formativa ed all’inderogabile rispetto delle prerogative contrattuali ed ai diritti di tutto il personale della scuola.

Vi terremo aggiornati costantemente sugli sviluppi dei lavori del tavolo tecnico che è stato aggiornato al 30 novembre.

PUBBLICATO IN GU IL BANDO DI CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

É stato pubblicato nella G.U. – Concorsi ed esami – n. 90 del 24/11/2017, il bando del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali“, anticipato nell’informativa al MIUR del 23/11, di cui vi abbiamo fornito il resoconto e gli aspetti più salienti del suddetto bando nel Notiziario sindacale n. 95, del 23 novembre stesso.

Inseriamo in area riservata il testo del bando, già pubblicato sul nostro sito internet.

ASSEGNO DI NATALITÀ – MESSAGGIO INPS

Come è noto, a partire dall’anno 2015, l’INPS gestisce le domande di assegno di natalità, di cui all’art. 1, commi 125 e 129, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto.

Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare INPS n. 93 dell’8 maggio 2015.

A riguardo, l’INPS, con il messaggio n. 4476 del 10-11-2017, ha precisato che:

– per riprendere il pagamento delle predette mensilità, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017;

– la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso;

– la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015);

– all’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda;

– le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Pertanto, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell’assegno rinnovi la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio;

– tutti gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2018, inclusi quelli che presentassero la DSU entro il 31/12/2017, sono invitati a presentare tempestivamente una nuova DSU dal 1° gennaio 2018, in modo da consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2018.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale del suddetto messaggio.

* PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI, ASPI E MINI ASPI CON ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA E CON ALCUNE TIPOLOGIE DI REDDITO. CIRCOLARE INPS

L’INPS, con la Circolare n. 174 del 23/11/2017,  ha impartito le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle precedenti circolari n.94 e n.142 del 2015. Ha inoltre fornito precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio), i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali 

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse 

Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), è ammessa la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale nel limite pari a € 4.800. 

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società 

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di società di persone (s.n.c.  e  s.a.s.)

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di società di capitali

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 

Effetti dell’iscrizione ad albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione 

L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.

Pertanto, la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata solo se, effettuate le verifiche del caso, le strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività di lavoro.

Incentivo all’autoimprenditorialità

L’art. 8 del D. lgs. n. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

E’ possibile riconoscere il suddetto incentivo, nei seguenti casi:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di  società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) – in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità  in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.

Ai beneficiari di NASpI che rivestono  la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale  e la cui partecipazione alla società  non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.

Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica. 

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale della suddetta circolare.

* ORGANIZZAZIONE E AVVIO DEI CORSI LINGUISTICI E METODOLOGICO-DIDATTICI CLIL DI CUI ALL’ART. 36 DEL DM 851/2017, RISERVATI A DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – NOTA MIUR

Il MIUR, con la nota prot. n. 49851 del 21.11.2017, inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con riferimento all’art. 36 del DM 851/2017 (finanziamenti attività formative Legge 440/1997) relativo ai corsi linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di II grado, ha presentato le azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e realizzare i corsi.

Inoltre, nella stessa nota viene precisato che:

  • i corsi linguistici offrono percorsi formativi strutturati per far raggiungere gradualmente ai docenti di discipline non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
  • i corsi metodologico-didattici si caratterizzano come “Corsi di perfezionamento di 20 crediti” da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012).

Infine, sempre nella stessa nota, vengono fornite indicazioni per uniformare le procedure e consentire l’attivazione dei corsi previsti dal D.M. 851/2017.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, il testo completo della nota suddetta unitamente al Decreto dipartimentale n. 1225 del 21/11/2017.

* RICORSO INSERIMENTO II FASCIA GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO ITP: SENTENZA FAVOREVOLE N. 11625/2017 (AZIONE LEGALE N. 100)

L’Ufficio Legale, con nota Prot. n. 223/MPN/MM/UL di oggi, 27 novembre 2017, avente per oggetto: “AZIONE N. 100 – RICORSO INSERIMENTO II FASCIA GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP) (NRG 8093/2017) – SENTENZA FAVOREVOLE N. 11625/2017”, ha comunicato che il Tar del Lazio, sezione III Bis, con sentenza n. 11625 del 24.11.2017 ha accolto il ricorso volto all’inserimento nella seconda fascia delle G.I. dei docenti insegnanti tecnico pratici.