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CONTRATTO REFERENDUM E ALTROPROSPETTI FONDO DI ISTITUTO E BONUS A.S. 2015/16

CONCORSO DSGA

NUOVO ACCORDO DI MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018

ACCESSO AGLI ATTI DI MOBILITÀ – IMPORTANTE

CESSAZIONI DAL SERVIZIO

REQUISITI RICHIESTI PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE A DECORRERE DA 1/9/2017

APE (Anticipo di Pensione) PER DOCENTI INFANZIA

AL VIA I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

CARTA DEL DOCENTE

ORE AGGIUNTIVE

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

NUOVA SCUOLA MEDIA ? 

RETRIBUZIONI ?  SEMPRE IN FONDO

SANZIONI DISCIPLINARI

IL SERVIZIO PRESTATO NELL’INFANZIA

LEGGE 104/92: UN CASO MOLTO ITALIANO

MALATTIA E VISITE FISCALI

OLTRE LE 40 ORE

IL COORDINATORE DI CLASSE

FLESSIBILITÀ ORARIA NELLA LEGGE 107

  1.  ELEZIONI PUBBLICHE – DOVERIIMPORTANTE SAPERE CHESUPPLENZE AL 30/6 o AL 31/8

    SUPPLENTE con nomina sbagliata

CONTRATTO REFERENDUM E ALTRO

Finalmente si è incominciato! Iniziare a trattare per il contratto scaduto da ben sette anni era un dovere e un obbligo giuridico da parte governativa. L’incontro tra i sindacati e il Governo, relativi al rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, si è concluso la sera del 30 novembre pochi giorni prima delle votazioni referendarie: sarà stato un caso? Al termine dell’incontro, comunque, sia l’allora ministro Madia che i sindacati hanno stabilito che l’impegno finanziario per rinnovare i contratti della PA sarà pari a 5 miliardi di euro nel triennio 2016/18. Dobbiamo dire che nelle previsioni iniziali del bilancio statale si parlava solo di 200 milioni di euro per il rinnovo contrattuale per gli oltre 3,5 milioni di dipendenti pubblici; quindi aver raggiunto in tanto poco tempo la cifra di 5 miliardi, anche se distribuiti nel corso di vigenza triennale del contratto, ci fa un po’ sospettare. Comunque tale differenza non è indifferente e infatti è stata salutata con soddisfazione da parte dei sindacati confederali, i soli che hanno condotto la trattativa con il Governo. Un grande esempio di democrazia partecipativa!

Si è parlato di 85 euro mensili lordi in media per giunta divisi in tre rate. Ciò significa che gli 85 euro medi mensili saranno rateizzati in corrispondenza dei finanziamenti assicurati dalle leggi di stabilità nel triennio 2016-18: una prima quota per il 2016, una seconda probabilmente quest’anno  e la restante quota a regime nel 2018. Su tale cifra degli 85 euro, si parla di aumenti lordi, dovranno essere calcolati i contributi assistenziali e previdenziali, nonché l’Irpef per una percentuale che mediamente potrà aggirarsi intorno al 30%. Si può ritenere quindi che alla fine il netto in busta paga sarà intorno ai 60-65 euro. E’ interessante la nota che dice che si deve tener conto di “una maggiore attenzione e un maggiore sostegno ai redditi bassi, a chi ha sofferto di più la crisi e il blocco contrattuale”. L’obiettivo sembra quello di favorire chi ha di meno. Speriamo bene in queste ultime parole dato che il mondo della scuola si trova all’ultimo posto  nella scala delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Ora il nuovo Governo dovrà mantenere quanto è stato accordato e faccia pertanto partire i rinnovi contrattuali per i singoli settori, scuola compresa.

La parte sicuramente apprezzabile ed innovativa è quella di aver ridato spazio alla contrattazione. L’onorevole Brunetta, sotto il Governo Berlusconi, aveva spostato norme del contratto di lavoro nello stato giuridico, sottraendolo alla contrattazione. Ora, con l’intesa raggiunta alcune norme verranno restituite al potere di contrattazione. E non è poco in questi tempi della Buona Scuola!

Referendum: con la vittoria dei NO e con il conseguente cambio al vertice del Miur una percentuale elevata (95%?) del mondo della scuola ha avuto, così abbiamo un po’ ovunque letto,  una grande soddisfazione se non altro per aver  messo da parte l’arroganza del Governo e della Giannini nel voler prima approvare e poi applicare la “Buona scuola”. Non è peccato quindi pensare che il NO sia stato il giusto risultato di quella politica, nonostante il riconoscimento in extremis del premier circa il fallimento di una riforma scolastica che avvilisce e svilisce la professione docente: pensiamo ai cosiddetti docenti di potenziamento non più giovani utilizzati in modo umiliante, ai trasferimenti caotici, ingiusti e forzati, ai docenti perdenti posto che dovranno raccomandarsi per avere una cattedra.

Inoltre il Governo Renzi, invece di cambiare la riforma delle pensioni della Fornero, che è soprattutto penalizzante e ingiusta per il personale della scuola (che mai è andato in pensione al 31 dicembre), ha invece imposto, a colpi di fiducia, una legge sulle unioni civili che è un tema di grande valenza etica contrapponendosi così a milioni di individui che hanno affollato il Family Day sostenitori della famiglia:  prima agenzia educativa. Scuola e famiglia, di solito un pò sospettose l’una dell’altra, in questa occasione si può dire che hanno notevolmente contribuito alla vittoria del No.

Infine il nuovo Ministro: doveva rappresentare un segno di discontinuità per il nostro ministero, e così è stato! Le divisioni che la legge 107, firmata dal ministro Giannini, fortemente sostenuta da Renzi, hanno forse indotto il nuovo premier a nominare Valeria Fedeli, una personalità fuori dal mondo accademico. Il nuovo ministro sarà chiamato a sanare tutte le incongruenze che ancora esistono nel mondo della scuola italiana accentuate da una riforma, partita con l’eclatante immissione in ruolo di 100 mila docenti e tuttora osteggiata da sindacati e operatori scolastici per la fretta con cui è stata voluta portare a termine. Valeria Fedeli si è definita “sindacalista, pragrmatica, femminista, riformista”: sarà questo il motivo per cui non si è pescato nel mondo della cultura ma del sindacalismo? Sarà comunque impegnata a dare gambe robuste alla riforma con il carattere deciso che le è stato riconosciuto. Vedremo nei prossimi giorni i passi che intraprenderà nel difficile compito che l’attende. Per ora non ci resta che augurarle buon lavoro!                                                                                                                                                                                               AUGURI DI BUON ANNO 2017 A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

PROSPETTI FONDO DI ISTITUTO E BONUS A.S. 2015/16

Come sindacato siamo del parere che rendere noto alla Rsu l’utilizzo del fondo d’istituto, del “bonus premiale” e di altre eventuali risorse attraverso un prospetto dettagliato, sia un atto di trasparenza della gestione dei fondi economici assegnati alla scuola e non costituisce affatto violazione della privacy. Infatti la conoscenza delle tabelle con i relativi pagamenti si prefigura come legittimo interesse finalizzato alla verifica dell’attuazione dei “criteri per la ripartizione delle risorse e per l’attribuzione dei compensi accessori” ed è l’unico strumento della delegazione trattante per effettuare tali verifiche.

La consegna del prospetto in oggetto è prevista dal CCNL e dall’accordo integrativo regionale sulla contrattazione del contratto integrativo decentrato regionale Marche (Art. 17.6) allo scopo di consentire alle OO.SS. l’effettivo esercizio dei diritti di informazione successiva,  previsti dall’art.6, comma 2, lettera n) e o) del CCNL 2007: il Dirigente scolastico è tenuto alla consegna alle RSU e alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del D.L.vo n. 196/2003).

Si ricorda infine, per tranquillizzare chi teme chissà quale violazione che dal momento della consegna dei prospetti in oggetto la competenza e la responsabilità della diffusione dei dati sarà in capo a coloro che li hanno ricevuti nel rispetto della normativa vigente in materia di rappresentanza sindacale dei dipendenti in servizio.

I rappresentanti sindacali hanno inviato una lettera ai Dirigenti scolastici in cui si invitano a consegnare alle RSU e alle OO.SS. aventi titolo i prospetti riepilogativi del fondo d’istituto.

CONCORSO DSGA

SARÀ LA VOLTA BUONA? Notizie dall’attesissimo concorso per diventare DSGA nelle scuole italiane: pare che il concorso sia in dirittura d’arrivo. Il bando era già stato annunciato tempo addietro e il Ministro Giannini, rispondendo ad un Question Time alla Camera, aveva anticipato che era in fase avanzata la richiesta dei posti da mettere a bando al Ministero dell’Economia.

I posti a disposizione sono 1221 (su 8.072 posti in organico di diritto). I posti restanti – come abbiamo riferito in un precedente articolo – potrebbero essere divisi tra bando per concorso DSGA (le cui graduatorie sono esaurite) e la mobilità professionale verticale che si sbloccherebbe di conseguenza.

Nella nostra provincia, da una situazione di esubero di qualche anno fa, ci troviamo ora con alcune scuole senza il Dsga che aumenteranno di numero visti i prossimi pensionamenti.

 

NUOVO ACCORDO DI MOBILITÀ DOCENTI 2017/2018

Il 31 dicembre 2016 il Miur e i sindacati hanno firmato un accordo che rivede le norme sulla mobilità dei docenti apportando significativi aggiustamenti da tempo reclamati da tutto il mondo della scuola. Il documento, pur recependo tutte le istanze di cui lo Snals era portatore, realizza di fatto un superamento per molti aspetti di alcuni degli inaccettabili vincoli previsti dalla legge 107/15: infatti, nella logica di fissare pari condizioni tra gli aspiranti alla mobilità, consente:

  • a tutti di produrre domanda di mobilità provinciale e/o interprovinciale, anche su più province, superando il vincolo di permanenza triennale nella provincia;
  • a tutti gli aspiranti alla mobilità, sia provinciale che interprovinciale, di utilizzare all’interno delle 15 preferenze che si possono esprimere, non solo la preferenza relativa agli ambiti (come previsto dalla 107 per tutti quest’anno), ma anche la preferenza di scuola con un tetto massimo di un terzo (fino a 5);
  • di poter produrre, in ambito provinciale, domanda di trasferimento da ambito a scuola, ivi comprese per le scuole comprese nell’ambito, sia viceversa;
  • di utilizzare per la mobilità interprovinciale fino al 30% dei posti vacanti e disponibili, anziché il 25% come previsto dalle norme vigenti. Non vi è più, infatti, il regime di mobilità straordinaria che era limitato a un solo anno;
  • la necessaria tutela dei docenti che dovessero risultare in esubero nella propria scuola;
  • la chiamata diretta sarà regolamentata con una prossima proposta che i sindacati stanno predisponendo da presentare all’amministrazione.

L’intesa sottoscritta prevede inoltre di definire procedure e modalità per la mobilità da ambito a scuola sulla base, in un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale, di scelte operate dal Collegio dei docenti. Si dovrà pervenire, a tal fine, ad un accordo separato e parallelo da sottoscrivere contestualmente al contratto sulla mobilità a partire dal 10 gennaio.

Trasferimenti provinciali e interprovinciali

Per l’anno 2017/18 la mobilità si svolgerà in sole due fasi: provinciale e interprovinciale. La fase provinciale,  comprende le due fasi previste in precedenza (comune e provincia) e il personale docente potrà esprimere la scelta fino a 5 scuole; chi è titolare di ambito e otterrà il trasferimento su scuola la titolarità diventerà la scuola. Anche la fase interprovinciale avverrà anch’essa in un’unica fase per ciascun ordine e grado di istruzione e si potrà richiedere più di una provincia fino a 15 preferenze di cui fino a 5 scuole.

 

ACCESSO AGLI ATTI DI MOBILITÀ – IMPORTANTE

Un docente chiede all’amministrazione il diritto di accedere agli atti relativi alle domande di trasferimento presentate da colleghi prima dell’esito delle operazioni di mobilità. L’amministrazione nega tale accesso. Il docente ricorre al TAR il quale conferma la correttezza del rifiuto all’accesso sostenendo che il procedimento amministrativo non si era ancora tradotto in un provvedimento definitivo. Il Consiglio di Stato (sent. n.1730 del 13/9/2016), facendo valere il diritto o semplice aspirazione del docente, ribalta la sentenza del TAR riconoscendo che la richiesta di accesso agli atti amministrativi può essere concesso anche se gli stessi non si siano tradotti in provvedimenti amministrativi definitivi. Riteniamo giusta la sentenza del C.d.S nonostante la solita ambiguità giuridica!

CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Firmato, secondo noi intempestivamente, il primo dicembre dal Ministro Giannini, il decreto per andare in pensione. Con la Circolare del 7 dicembre prot. 38646  sono state fornite le indicazioni per le cessazioni dal servizio del personale della scuola che avranno effetto dal prossimo 1° settembre. Il decreto precisa inoltre che non necessita un provvedimento formale di accettazione delle istanze di pensionamento, per le quali è effettuato preliminarmente un controllo del possesso dei requisiti richiesti da parte degli Uffici competenti.

REQUISITI RICHIESTI PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE A DECORRERE DA 1/9/2017

Pensione di anzianità: hanno diritto alla pensione di anzianità coloro i quali al 31/12/2011 avevano maturato la quota 96 (60 anni di età e 36 di servizio oppure 61 anni d’età e 35 di servizio). La quota 96 può essere raggiunta anche sommando le frazioni eccedenti di età e di contribuzione. Il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito anche da colui il quale al 31/12/2011 aveva maturato i 40 anni di servizio indipendentemente dall’età. Il suddetto personale, anche in mancanza della domanda, qualora compia il 65° anno di età entro il 31/8/2017, sarà collocato a riposo d’ufficio a decorrere dal 1/9/2017.

Pensione anticipata: può conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31/12/2017, senza operare alcun arrotondamento.

Pensione di vecchiaia: per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 41 anni e 7 mesi compiuti entro il 31/8/2017 (collocamento a riposo d’ufficio) o, a domanda, per chi compirà il predetto requisito entro il 31/12/2017 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di contributi assicurativi (15 per chi era in possesso di anzianità contributiva anteriore al 1/1/1993).

Opzione donna: detta facoltà è stata estesa alle lavoratrici che entro il 31/12/2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età pari o superiore a 35 anni ed un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Per il personale docente e ATA il termine per la presentazione delle domande di cessazione è fissato al 20/1/2017.

Entro la predetta data gli interessati hanno facoltà di revocare le suddette istanze ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Per i Dirigenti scolastici il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione è fissato al 28/2/2017.

APE (Anticipo di Pensione) PER DOCENTI INFANZIA

La legge di bilancio prevede per alcuni lavoratori che esercitano professioni considerate usuranti la possibilità di anticipare la pensione a 63 anni e 36 di contributi. Fra questi lavoratori sono compresi i docenti della scuola dell’infanzia i quali beneficeranno dell’uscita volontaria dal lavoro senza alcuna penalizzazione economica per il  prestito bancario concesso per permettere l’uscita anticipata.

 

 

 

AL VIA I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

In data 1° dicembre 2016, il Ministro Giannini ha firmato il Decreto n. 948, avente per oggetto: “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni”. Tale decreto disciplina l’organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per circa 5100 posti.

Le prove di accesso per il conseguimento della specializzazione sono riservate ai candidati che possiedano il titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per cui intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.

In base ai contenuti del D.P.R. 25 marzo 2014, che dichiara abilitanti i diplomi di scuola e di istituto magistrale conseguiti entro il 2001/2002, potranno iscriversi ai corsi di sostegno anche i maestri diplomati.

I percorsi previsti dal decreto per l’a.s. 2016/2017 sono istituiti e attivati dagli Atenei, anche in convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati con D.M. da ciascun Ateneo. È prevista una valutazione del Coreco, integrato dagli Atenei che hanno presentato l’offerta formativa e dal Dirigente incaricato dall’USR; gli stessi esprimeranno una valutazione sulla congruenza dell’offerta formativa proposta rispetto ai contenuti del D.M. 249/2010 e del DM. 948 dell’1/12/2016.

Tale parere positivo, qualora acquisito, costituisce presupposto indispensabile per i successivi adempimenti, e sarà inserito nella banca dati dell’offerta formativa. Il Ministero, viste le delibere del Coreco, e valutato il fabbisogno nazionale, ai sensi del D.M. 249/10, autorizza i percorsi e provvede al riparto del contingente dei posti tra gli Atenei; la Direzione Generale del personale scolastico del MIUR provvederà a comunicare agli UU.SS.RR. il numero dei posti di sostegno, suddivisi tra scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e II grado. L’attivazione dei percorsi rappresenta un obbligo per gli Atenei, in presenza di aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito nelle prove di accesso.

Il termine dei percorsi attivati, compreso lo svolgimento dell’esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell’anno accademico 2016/2017.

I test preliminari per l’accesso saranno calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto del MIUR. Per le date di scadenza di presentazione delle domande rivolgersi presso l’Università prescelta.

Chi parteciperà ai prossimi corsi di specializzazione per le attività di sostegno (TFA sostegno) si troverà di fronte ad una ulteriore difficoltà rispetto al passato perché dovrà sostenere il test preliminare presso una sola università. Infatti il Decreto del Ministero del 1° dicembre afferma che “i test preliminari sono messi in calendario per ciascun indirizzo di specializzazione in una unica data”. Così mentre i test preliminari saranno predisposti da ciascuna università, la data di svolgimento degli stessi avverrà in tutta Italia nella stessa giornata. Chi vorrà accedere al corso per ordini diversi di specializzazione avrà la possibilità di svolgere tutti i test perché avverranno in date diverse per ordine di scuola ma sempre nella stessa università.

 

CARTA DEL DOCENTE

Carta del docente per l’aggiornamento e “formazione”. Sulla G.U. del 1 dicembre è stato pubblicato il DPCM del 28 novembre 2016 dove si spiegano le modalità dell’uso e dell’assegnazione della Carta elettronica. L’applicazione prevede l’emissione di buoni elettronici di spesa con codice identificativo nell’area riservata del docente di RUOLO registrato, che sono associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi che possono essere effettuati presso le strutture, i negozi e gli enti accreditati. Le somme non giustificate correttamente o utilizzate per spese inammissibili sono recuperate sulla carta nell’a.s. successivo.

Ma non sarebbe stato più semplice e meno sospettabile di favorire questo o quello, più consono agli individuali interessi culturali e professionali scelti liberamente del docente in base alle sue esigenze scolastiche, assegnare questa cifra (500euro) direttamente sullo stipendio esente tasse? Magari portare a rendiconto le relative ricevute o fatture. Poca fiducia nella classe insegnante!

Per quanto riguarda l’aggiornamento possiamo essere d’accordo ma sul termine e significato della parola “formazione” dobbiamo reagire con determinazione. Infatti essa  presuppone che non siamo “formati” per la nostra professione e, quindi, dobbiamo essere “formati” nonostante anni di esperienza e di attività. Questa è la fiducia verso gli insegnanti? O magari si vuole sotto sotto indottrinarli? Alla faccia della funzione docente!

 

 

 

ORE AGGIUNTIVE

Il docente di scuola secondaria, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, può superare l’orario di 18 ore settimanali fino a 24 ore solo se in possesso della richiesta abilitazione per la stessa disciplina e nella stessa scuola in cui insegna. Nel caso di più pretendenti la precedenza spetta al docente a tempo determinato con diritto al completamento, seguito dal docente a tempo indeterminato e infine dal docente a tempo determinato con orario pieno. Nessun docente è obbligato ad accettare ore oltre alle 18 settimanali. Il docente in servizio su uno spezzone ha diritto al completamento fino alle 18 ore anche su scuole diverse. Chi presta servizio su uno spezzone ha diritto al completamento fino alle 18 ore anche su scuole diverse. Chi presta servizio di 12 ore e c’è una disponibilità di altre 12 ore, queste ultime vengono divise: 6 ore per dare al docente la possibilità di raggiungere l’orario di cattedra e le altre 6 residue saranno proposte ai docenti della scuola scorrendo la graduatoria d’istituto.

 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

La legge 107/2015 dispone al comma 124 “la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale”. Molti dirigenti hanno interpretato l’obbligatorietà come svolgimento di un determinato numero di ore da diluire nei tre anni di durata del piano di formazione invece che intenderla come impegno e responsabilità professionale del docente. Trattandosi comunque di ore aggiuntive all’insegnamento esse comportano un aumento della quantità della prestazione obbligatoria che deve  portare ad un aumento della retribuzione: il comma 125 stanzia 40 milioni di euro per il loro pagamento applicando quanto prevede il contratto per tale scopo cioè 17,50 euro lordi l’ora di formazione prestata in servizio (Tribunale di Verona sent. 46/2011). Non esiste per legge nessun monte ore per l’aggiornamento: preferiamo chiamarlo così e non “formazione” perché se si può accettare la logica della formazione all’insegnamento per i nuovi assunti diventa “offensivo” per chi ha anni e anni di esperienza didattica. Dovrebbe essere l’Università a “formare”   inizialmente e abilitare i docenti per poi metterli in cattedra. Per quanto riguarda il monte ore si ritornerebbe indietro di venti anni durante l’era Berlinguer quando per passare di gradone si stabiliva l’obbligo di una quantità oraria. Sarà il collegio dei docenti a fissare liberamente le ore necessarie all’aggiornamento pur nel principio della obbligatorietà della “formazione” nel rispetto dei contenuti e coerenti con il Piano adottato dalle scuole. Ovviamente una volta stabilita l’entità delle riunioni grazie alla Buona Scuola diventa obbligatorio per tutti partecipare responsabilmente per “valorizzare e incentivare la professionalità docente”. Peccato che non si parli mai di “valorizzare e incentivare” lo stipendio!

NUOVA SCUOLA MEDIA ?

La legge 107/2015 conferisce delega al governo di rivedere i processi organizzativi che conducono ad una riforma dell’esame di licenza media. Dall’esame della delega si preannuncia una rivoluzione che riguarderà diversi punti che presumibilmente saranno sul tavolo del nuovo Ministro e che brevemente riportiamo:

  • la valutazione in decimi sarà eliminata perché attualmente non comunica nulla degli apprendimenti reali dello studente e sostituita da una scala espressa in lettere (da A a E): A-C corrisponderanno ai voti da 6 a 10, D indicherà competenze parzialmente acquisite, E indicherà competenze richieste non raggiunte. Così anche il comportamento non sarà più valutato con un numero perché, come dice la scheda della delega, “è necessario comunicare in modo chiaro alle famiglie lo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza dello studente“;
  • le prove Invalsi non faranno più parte delle prove d’esame ma sostenute prima del termine dell’anno scolastico e serviranno a fini statistici e come requisito di accesso all’esame.
  • le pagelle saranno eliminate e sostituite da attestati delle competenze: la promozione sarà adottata a maggioranza dal Consiglio di classe anche se lo studente non avrà acquisito pienamente le conoscenze richieste, e ciò perché si sono notate ripercussioni negative sulle motivazioni allo studio dell’alunno, con conseguenze soprattutto sui più deboli,
  • le bocciature saranno drasticamente diminuite perché viste come peggiorative per la situazione del singolo studente, per rientrare nei limiti europei richiesti e perché preannunciatrici della dispersione scolastica.
  • l’utilizzo prevalente della lezione frontale, basato sul trasferimentodi nozioni dai testi scolastici, dovrà essere superata per condurre lo studente ad essere protagonista nell’utilizzo delle conoscenze apprese per il suo sviluppo delle competenze.

Se è vero che la dispensione scolastica è in questi ultimi anni diminuita, secondo un commento dell’OCSE questo è avvenuto a scapito delle competenze acquisite dallo studente per affrontare il mondo del lavoro. Come si vede già dai prodromi si tratterà di una vera e propria rivoluzione che farà storcere il naso a molti “tradizionalisti”. Una strategia che, però, non sempre paga: infatti, se è vero che l’Italia sta lavorando per raggiungere discreti risultati in termini di dispersione scolastica, è anche vero che a questo calo non è corrisposto finora un aumento delle competenze degli studenti. Cioè per farla semplice: si promuove più facilmente, ma gli studenti non hanno le basi e le competenze  minime per affrontare il mondo del lavoro. La stessa OCSE ha stigmatizzato le azioni che l’Italia vuol mettere in atto senza che abbia valutato appieno le conseguenze che esse comporteranno.

 

RETRIBUZIONI ?  SEMPRE IN FONDO

Leggendo l’elenco delle retribuzioni medie dei comparti del pubblico impiego notiamo, ormai sconsolati e rassegnati, che la nostra categoria si trova all’ultimo posto: tutti dicono dell’importanza anche strategica del ruolo svolto dalla scuola nel contesto sociale e culturale del Paese e della necessità di una più adeguata considerazione anche economica, ma le cose non cambiano. A fronte di una retribuzione media generale di 34,5 mila euro annui, il personale scolastico ha una media di 29,13 mila euro: con l’approvazione del recente aumento contrattuale spetterà ora all’ARAN stabilire le varie quote spettanti ai diversi settori del personale scolastico. Lo Snals su questo fronte ha sempre combattuto e combatte tuttora.

 

SANZIONI DISCIPLINARI

Il Dirigente scolastico ha la competenza disciplinare di ammonire per iscritto o infliggere la censura ad un docente ma non può sospenderlo dal servizio. La legge Brunetta (D.L.vo 297/1994) prevedeva che il Dirigente potesse comminare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni per le ipotesi di gravi negligenze in servizio, omissioni di atti di ufficio, impiego per fini personali e di abuso di autorità. Ora, esaminando il caso di una docente sospesa dal Preside, il Tribunale di Potenza il 22 novembre scorso (sent. 700/2016) ha spiegato che non è competenza del Dirigente scolastico la sospensione del docente per responsabilità disciplinare perché nella legge Brunetta la sospensione è riferita ad una sola categoria del pubblico impiego (i docenti) mentre le norme da applicare sono quelle del Testo Unico del lavoratore pubblico che non prevedono tale sanzione.

 

IL SERVIZIO PRESTATO NELL’INFANZIA

Il contenzioso fra i docenti di ruolo in servizio nella scuola secondaria ma provenienti dalla scuola dell’infanzia e il Ministero della PI avrà presto fine. Da anni tali docenti chiedono inutilmente il riconoscimento di quegli anni ai fini della ricostruzione di carriera ma, nonostante le molteplici sentenze delle alte Corti (Consiglio di Stato nel 2001, Corte di Cassazione nel 2013 e 2016) che hanno riconosciuto la legittimità delle loro richieste, il Miur ha sempre incomprensibilente negato l’integrale riconoscimento del servizio di ruolo maturato nella scuola dell’infanzia di provenienza. Nell’attesa di conoscere le decisioni del Ministero in merito alla giurisprudenza ormai consolidata, gli insegnanti interessati sono stati invitati, entro il 31 dicembre, a presentare al Dirigente scolastico della  scuola in cui prestano servizio la domanda per il riconoscimento di tutti i servizi svolti (anche quindi nella scuola dell’infanzia) utili ai fini della ricostruzione della carriera.

 

LEGGE 104/92: UN CASO MOLTO ITALIANO

In tutta Italia, e in modo particolare nelle regioni meridionali, sono in corso accertamenti e indagini sul personale immesso in ruolo dal 1° settembre con la Buona scuola che ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti dall’art.21 della legge 104/92 per ottenere la precedenza nell’assegnazione provvisoria o il trasferimento in una sede più vicina a quella di residenza per assistere il disabile, scavalcando in tal modo colleghi più anziani e/o con esigenze di famiglia. L’indagine si estende anche a tutti coloro che usufruiscono dei benefici e le agevolazioni previsti dalla 104 per l’assistenza, l’integrazone sociale e i diritti delle persone con minorazioni iscritte alle categorie Ia, IIa e IIIa della Tab.A annessa alla legge n. 648 del 10/8/1950. Il ricorso ai benefici di legge da parte di un sempre crescente numero di personale scolastico, fino ad assumere dimensioni preoccupanti, ha fatto scattare finalmente l’attenzione dell’amministrazione e mettere persino in discussione la permanenza della legge 104 così come è  oggi formulata. Il Miur sta predisponendo con i sindacati controlli a tappeto sulle certificazioni mediche che attestano l’invalidità degli assistiti e i permessi concessi dalla legge, nonché i limiti alle disposizioni relative alle precedenze e alle preferenze sulle operazioni di mobilità.

 

MALATTIA E VISITE FISCALI

In questo periodo invernale quasi la metà della popolazione è a casa per l’influenza e nelle scuole come altrove le assenze non sono poche. Ovunque è una richiesta di visita fiscale che è un accertamento previsto dall’art. 5 della L.300/1970 predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. Non è limitata a un controllo dello stato di malattia del dipendente nel domicilio ma anche una vera e propria verifica di merito: cioè il medico fiscale ha anche l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio. La visita fiscale è rimessa alla discrezionalità del Dirigente scolastico; è obbligatoria solo nel caso di assenze nei giorni precedenti o successivi alla domenica o altre festività. Le fasce di reperibilità vanno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00: il lavoratore può rifiutare l’ingresso al medico di controllo al di fuori di tali orari. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazioneLa giurisprudenza non considera validi i motivi addotti di mancato funzionamento del campanello o del citofono o l’assenza del nominativo del dipendente all’ingresso dell’abitazione. La Corte di Cassazione ha anche precisato che il dipendente risultato assente alla visita di controllo deve sottostare a una successiva visita ambulatoriale che però non ha lo scopo di giustificare l’assenza ma solo di certificare il decorso della malattia.

OLTRE LE 40 ORE

Il CCNL prevede per il docente un impegno massimo di 40 ore annue per le attività funzionali all’insegnamento come partecipazione a riunioni, consigli di classe, collegi docenti programmati all’inizio dell’anno scolastico. Il Tribunale di Torino (sentenza n.164/2016) ha concesso un risarcimento a docenti che avevano partecipato a riunioni oltre le 40 ore, specificando che questo non rappresenta un limite tassativo ma che il suo superamento deve comportare un risarcimento. Tale eventualità è possibile per docenti che insegnano certe materie che per raggiungere l’orario di cattedra. necessitano insegnamenti in più classi Consigliamo i colleghi di controllare gli orari delle loro prestazioni per produrre successivamente richieste di eventuali risarcimenti dopo avere contattato il dirigente della loro situazione.

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE

Il coordinatore di classe svolge compiti di coordinamento della didattica, provvede alla sintesi dei giudizi complessivi degli alunni approvati in sede di Consiglio di classe e spesso svolge la rappresentanza dell’intero Consiglio davanti ai genitori. Tali compiti spetterebbero al Dirigente scolastico che spesso delega ad un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio stesso. Questa prassi della delega non si fonda su una norma di legge specifica e quindi non impone al docente interessato l’obbligo di accettare l’incarico. Il giudice del lavoro di Cosenza (sent. 1830/2016) ha annullato la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto che un Dirigente scolastico aveva inflitto ad una docente che aveva legittimamente rifiutato l’incarico. Questa pronuncia rappresenta un presupposto per far luce sull’incarico facoltativo di coordinatore di classe.

 

FLESSIBILITÀ ORARIA NELLA LEGGE 107

Nella “Buona scuola” sono delineate le opportunità che la scuola dell’autonomia può offrire alla flessibilità didattica, oraria e organizzativa. Dal rapporto dell’Invalsi, raccolto ultimamente in un questionario su Valutazione e Miglioramento delle istituzioni scolastiche, emergono situazioni che mettono in luce che le indicazioni della legge sono poco sfruttate o utilizzate in maniera disomogenea. Così si rileva che oltre il 90% degli istituti superiori arricchiscono l’offerta formativa rimanendo all’interno dell’orario di lezione e offrendo poche proposte di ampliamento al di fuori del curricolo, quindi aggiuntive (97% nei licei, 94% nei tecnici, 87% nei professionali). A cogliere maggiormente la possibilità offerta dall’autonomia di utilizzare il 20% di flessibilità oraria, sono i professionali con il 38% mentre meno di un terzo nel I° ciclo (circa il 28%), nei licei (23%) e nei tecnici (26%). Sono infatti i professionali che si fanno soprattutto interpreti delle istanze del territorio con un orario flessibile probabilmente per il rapporto più stretto scuola-lavoro o anche per agevolare gli spostamenti degli alunni fra piccoli centri (ne è l’esempio l’80% in Abruzzo, particolarmente montuoso). In alcune regioni, fra cui le Marche, gli istituti professionali arricchiscono l’offerta formativa ricorrendo alla quota di curricolo concessa autonomamente dalla scuola, a differenza di altri ordini di scuola che preferiscono ricorrere alla riduzione dei minuti dall’ora di lezione. Soprattutto nel I° ciclo le scuole preferiscono di gran lunga mantenere l’orario tradizionale con le ore di 60 minuti (il 79% con punte del 90% al sud) e meno diffuso l’orario flessibile che riguarda il 18% delle primarie e il 15% delle medie.

 

ELEZIONI PUBBLICHE – DOVERI

Dopo la snervante campagna referendaria è molto probabile che fra non molto tempo le forze politiche decideranno di indire nuove elezioni. Pensiamo che sia utile ricordare alcuni compiti che spettano al personale nei giorni di svolgimento delle elezioni con la scuola chiusa e a spiegare il comportamento da tenere in tali circostanze considerate le domande di chiarimento ricevute in sindacato.

Nei giorni di chiusura della scuola per elezioni le assenze di tutto il personale sono giustificate e assimilate a prestazione assolta e non ci sono trattenute economiche perché “la causa dell’assenza non è imputabile al debitore” (lo stesso caso per esempio della chiusura per terremoto o neve). Se la chiusura riguarda un plesso scolastico, nelle altre sedi in cui non è istituito il seggio elettorale l’attività didattica si svolge regolarmente. I docenti in servizio in un plesso sede di seggio o chiuso per altro motivo non possono essere impegnati in altri plessi o succursali a meno che il contratto d’istituto preveda diversamente, ma mai nelle sezioni staccate site in altri Comuni. Se l’edificio scolastico è utilizzato solo parzialmente per elezioni, l’attività didattica è sospesa esclusivamente per la parte occupata ma continuano per le restanti zone purchè  mantengono la piena indipendenza e autonomia operativa: il personale ATA è tenuto a svolgere regolare servizio. A tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal servizio per recarsi a votare e l’assenza è considerata servizio a tutti gli effetti: spetta un giorno se la sede del seggio dista fra 350 e 700 Km; 2 giorni per distanza oltre 700 Km. Chi svolge le funzioni di scrutatore o presidente di seggio ha diritto ad un giorno di recupero compensativo il giorno successivo alle operazioni elettorali.

 

IMPORTANTE SAPERE CHE

NOTA 1

Per i neoassunti in ruolo non è più prevista la presentazione del certificato medico attestante l’idoneità psicofisica all’impiego (D.L. n.69 del 21/6/2013)

NOTA 2

Per il TAR del Lazio (sent. 31634/2010) non sono valide le deliberazioni assunte dal Consiglio di classe  se manca anche uno solo dei suoi componenti (TAR del Lazio). Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato in assenza di un componente del Consiglio di classe il Dirigente deve procedere alla sua sostituzione con un altro docente della stessa disciplina.

NOTA 3

Nell’organico dell’autonomia non c’è distinzione fra organico di diritto e organico di potenziamento. L’individuazione del docente perdente posto per un eventuale esubero dipenderà esclusivamente dal punteggio spettante a entrambi: quello con il punteggio minore risulterà soprannumerario indipendentemente se appartenente all’organico di diritto o a quello di potenziamento.

NOTA 4

Se le attività collegiali sono programmate nel giorno libero è obbligatorio pertecipare perché il giorno libero è una concessione per prassi comune ma non comporta alcun diritto del suo recupero con un riposo compensativo.

NOTA 5

Un docente di scuola secondaria di I°  grado può essere utilizzato per sostituire un collega di scuola secondaria di II° grado e viceversa ma non può essere utilizzato nella sostituzione di un collega appartenente alla scuola primaria o dell’infanzia dello stesso Istituto comprensivo a meno che non abbia il titolo di studio e dia la disponibilità.

 

 

SUPPLENZE AL 30/6 o AL 31/8

La supplenza fino al 30 giugno è attribuita sulla cattedra che pur avendo un titolare, si rende disponibile per l’intero anno per provvedimenti di mobilità del titolare o per esonero dall’insegnamento. La supplenza fino al 31 agosto è conferita sulla cattedra vacante e disponibile in quanto priva di titolare di ruolo. Precisiamo quanto detto in considerazione delle domande di chiarimento che vengono fatte in sindacato.

 

SUPPLENTE con nomina sbagliata

Una docente, dopo aver firmato un contratto di supplenza fino al 30 giugno e aver preso servizio, si è vista annullare l’assunzione perché l’ufficio amministrativo ha riconosciuto il ricorso di un altro docente soprannumerario che aveva diritto a quel posto. Il licenziamento inevitabile della docente è purtroppo un atto dovuto dato che è finalizzato a garantire un diritto precedentemente leso prioritario rispetto alla aspirazione legittima della docente precaria a rimanere nell’incarico, e ciò anche in attuazione dell’art.25 comma 5 del CCNL che prevede la clausola di risoluzione del contratto contenuta nel contratto stesso di supplenza. Per rimediare al licenziamento la docente può valutare la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro appellandosi sia alla perdita di altre chances che poteva vantare all’atto della firma del contratto e sia alla eventualità che la rettifica dell’amministrazione sia avvenuta dopo il 5 ottobre, termine ultimo per provvedimenti di mobilità.