Normativa di riferimento
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- D.M. 23 dicembre 2013, n. 1058
- C.M. 23 dicembre 2013, n. 2855
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Il termine per la presentazione delle domande
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- Tutte le domande di cessazione dal servizio vanno presentate entro venerdì 7 febbraio 2014 via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line.
- Entro la stessa data vanno presentate, sempre con le istanze on-line, le eventuali revoche delle domande già presentate.
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Domanda di pensione e
part-time
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- Il termine del 7 febbraio 2014 deve essere osservato anche da chi intende chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione.
- Questa possibilità è riservata:
- Dovrà essere espressa anche l’opzione per la cessazione dal servizio tout court ovvero per la permanenza in servizio a tempo pieno, nel caso non sia possibile concedere il part-time.
- a chi ha diritto alla pensione di anzianità per aver raggiunto quota 96 entro il 31 dicembre 2011 e non ha ancora compiuto 65 anni di età entro il 31 agosto 2014;
- a coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2014.
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In pensione dal 1° settembre 2014 con il possesso al 31 dicembre 2011 dei requisiti ante Fornero
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- I dipendenti, che hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011 per la pensione di vecchiaia o di anzianità secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto Monti (requisiti ante Fornero) possono cessare dal servizio dal 1° settembre 2014 con diritto a pensione.
- I requisiti richiesti sono:
- 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica;
- oppure quota 96 senza arrotondamenti e precisamente 60 anni di età (nati entro il 31.12.1951) + 36 di anzianità contributiva oppure 61 anni di età (nati entro il 31.12.1950) + 35 di anzianità contributiva entro la suddetta data.
- L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e di contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
- per la pensione di vecchiaia: 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 (nati entro il 31.12.1946), ridotti a 61 per le donne (nate entro il 31.12.1950), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ridotti a 15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992;
- per la pensione di anzianità (requisiti validi per uomini e donne):
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I nuovi requisiti da possedere entro il 31 dicembre 2014 per andare in pensione dal 1° settembre 2014
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- Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, sono richiesti 66 anni e 3 mesi di età (nati/e entro il 30 settembre 1948) sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014.
- Per maturare il diritto alla pensione anticipata, i requisiti richiesti sono i seguenti:
- un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne e di 42 anni e 6 mesi per gli uomini, da possedere entro il 31 dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento.
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Donne che optano per il contributivo
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- Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo sono sufficienti 57 anni e 3 mesi di età e almeno 35 anni di contribuzione.
- Se questi requisiti sono posseduti entro il 31 dicembre 2013, si può andare in pensione dal 1° settembre 2014.
- Se invece i requisiti sopraindicati vengono maturati nel 2014, si potrà andare in pensione dal 1° settembre 2015, in quanto opera la finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 148/11.
- La pensione con l’opzione per il sistema contributivo comporta la perdita di circa il 30% rispetto alla pensione con il sistema retributivo.
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Mancanza dei requisiti
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- Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nell’eventualità che venga accertata la mancanza dei requisiti per andare in pensione.
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Collocamento a riposo d’ufficio
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- Sarà collocato a riposo d’ufficio dall’1.9.2014, salvo trattenimento in servizio:
- il personale che al 31 agosto 2014 compie anni 66 e mesi 3 di età (nati/e entro il 31 maggio 1948) con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento “ante Fornero” (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per quota 96) e compie 65 anni di età antro il 31 agosto 2014.
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Domande di trattenimento in servizio per due anni
(art. 509, comma 5, D.Lvo 16.4.1994, n. 297 con le limitazioni di cui all’art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008)
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- Il personale che potrà essere collocato a riposo d’ufficio per limiti di età può presentare domanda di trattenimento in servizio per un biennio.
- Le domanda vanno presentate in forma cartacea entro il 7 febbraio 2014.
- L’accoglimento da parte dell’Amministrazione delle domande di trattenimento in servizio è discrezionale, ma vanno osservati i criteri dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica..
- La domanda non potrà essere comunque accolta nei confronti di coloro che appartengano a categoria con personale in esubero in riferimento agli organici di diritto dell’a.s. 2013/14, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2014/15.
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Domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo di pensione
(art. 509, comma 3, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)
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- Riguarda il personale, che, compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2014, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè anni 20.
- La proroga viene concessa a domanda per gli anni mancanti al conseguimento dell’anzianità pensionabile minima, ma non oltre i 70 anni di età.
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Collocamento a riposo d’ufficio previo preavviso di sei mesi
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- Sono collocati a riposo d’ufficio, con comunicazione scritta da inviare agli interessati entro il 28 febbraio 2014, coloro che al 31 agosto 2014 maturano:
- L’amministrazione non esercita la risoluzione d’ufficio nei confronti dei soggetti di età inferiore ai 62 anni per i quali opera la penalizzazione prevista dalla legge(NB: le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non si applicano fino al 2017 qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro).
- La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011.
- 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, se uomini;
- 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, se donne.
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Pensione anticipata e penalizzazioni
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- Per la pensione anticipata è stata prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione retributiva qualora il pensionamento avvenga prima dell’età di 62 anni.
- Tale riduzione è pari all’1% per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni, elevata al 2% per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età, calcolati alla data del pensionamento.
- La riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, donazioni di sangue e emocomponenti, congedi parentali di maternità e paternità, congedi e permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992.
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Invio domande di pensione all’Inps ( gestione ex Inpdap)
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- Dopo la presentazione della domanda di cessazione via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line del Miur, occorre inviare all’Inps ex gestione Inpdap la domanda di pensione con le seguenti modalità:
- compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
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