Quale è la sequenza operativa delle varie operazioni di utilizzazioni, sistemazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni delle sedi definitive su posto normale?
La sequenza operativa delle operazioni è la seguente:
1) Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola primaria, con precedenza nell’ambito del circolo di Titolarità.
2) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto I: a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
3) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II: Personale docente che, a partire dall’a. s . 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.
4) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine riportato:
a) Personale docente diversamente abile di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
c) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
5) Utilizzazione del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato:
a) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
– coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di diversamente abile in situazione di gravità.
– unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.);
b) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado( nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona diversamente abile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto diversamente abile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, diversamente abili, residenti all’estero o comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza.).
Nota: La lavoratrice madre con prole di età inf. di un anno (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive.
6) Utilizzazione del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289.
7) Conferma , a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico precedente, nell’ambito della stessa classe di concorso o tipologia di posti di titolarità.
8) Utilizzazione sul distretto sub-comunale di precedente titolarità (in caso di trasferimento d’ufficio in diverso distretto sub-comunale), sul comune di precedente titolarità, o, in subordine, su comuni viciniori, specificamente richiesti dal docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità.
9) Utilizzazione del personale docente beneficiario, nell’ordine, delle seguenti precedenze:
a) personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
b) coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
c) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
10) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su D.O.P.
11) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.
12) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza.
13) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 2 lettera c), i): docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
14) Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
16) Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
17) Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
18) Utilizzazione d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità. Valido solo per la scuola secondaria
18) Utilizzazione a domanda dei docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2008/2009 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2009/2010 (art. 2 comma 1 lettera e).
19) Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune.
20) Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
21) Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono. Valido solo per la scuola secondaria
22) Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
23) Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
24) Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
25) Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia.
26) Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.
27) Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.