Sommario:
– Pubblicazione in G.U. della legge di stabilità 2015
– Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale – Messaggio Inps
* PUBBLICAZIONE IN G.U. DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
Si fa presente che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) – di cui vi avevamo dato notizia nel Notiziario sindacale n. 219 del 29 dicembre 2014 – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 300 del 29/12/2014.
* DICHIARAZIONE ISEE AI FINI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING, OVVERO DI UN CONTRIBUTO PER FARE FRONTE AGLI ONERI DELLA RETE PUBBLICA DEI SERVIZI PER L’INFANZIA O DEI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI IN ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE – MESSAGGIO INPS
Come è noto, con il decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014, sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012, relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale.
Il decreto suddetto, in particolare, prevede la possibilità di riconoscere un contributo, fino ad un massimo di € 600,00 mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici, dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
La vigente normativa (art.4, comma 25, lettera b), legge n. 92/2012 e art.3, comma 3, del decreto interministeriale 28 ottobre 2014) in materia prevede che l’ammissione al beneficio possa essere condizionata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
A riguardo, l’Inps, con il messaggio n. 28 del 2/1/2015 ha precisato che:
– nella domanda la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE valida, ai fini della presentazione della domanda e dell’ammissione al beneficio, per l’anno 2015; la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare n. 171 del 18 dicembre, paragrafo 7, allegata al messaggio;
– la domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente il beneficio in possesso di dichiarazione ISEE valida, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.