INFORMATIVA N313

29 dicembre 2014

Alla RSU

All’Albo sindacale

e, p.c.Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA

Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto:

i tempi di attesa

Normativa di riferimento

Circolare Inps 5 giugno 2014 n. 73

Regime generale:

termine breve di 105 giorni

Tempi di attesa: 105 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per:

a)

Inabilità fisica

b)

Decesso del dipendente

c)

Decadenza dal servizio.

L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente.

L’istituto, a sua volta, deve mettere in pagamento la prestazione entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa.

Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Regime generale:

termine di 12 mesi

Riguarda le cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2013 con requisiti maturati dopo tale data.

Tempi di attesa: 12 mesi + max. 90 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per:

a)

Pensionamento per vecchiaia

b)

Cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 DL 112/2008

c)

Cessazione dal servizio conseguente all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro.

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.

Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.

Regime generale:

termine di 24 mesi

Riguarda le cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2013.

Tempi di attesa: 24 mesi + max. 90 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per:

a)

Dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata (senza aver raggiunto i limiti di età)

b)

Dimissioni volontarie con opzione per pensione contributiva (opzione donna)

d)

Dimissioni volontarie senza diritto a pensione

e)

Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego).

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.

Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011

Per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 i tempi di attesa sono:

105 giorni per le cessazioni:

a)

Con 40 anni di servizio

b)

Per limiti di età (65 anni)

6 mesi + max 90 giorni per le cessazioni per:

a)

Quota 96

b)

Opzione contributiva donne

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31.12.2011 ma entro il 31 dicembre 2013

Per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011, ma entro il 31 dicembre 2013, i tempi di attesa sono 6 mesi + max 90 giorni per le cessazioni per:

a)

Raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013

b)

Cessazioni dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 DL 112/2008.