Come è noto, l’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

 

 

A riguardo l’Inps, con la circolare n. 62 del 19/3/2015, ha precisato che:

ü  presupposto per la richiesta dell’erogazione in forma anticipata delle indennità in ambito ASpI è il diritto attuale del richiedente alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione in argomento;

ü  il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro  60  giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa;

ü  per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né  la contribuzione figurativa;

ü  il percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, che svolge contestualmente alla fruizione della prestazione una attività di lavoro autonomo “ … dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione …”, ha l’obbligo di comunicare a pena di decadenza entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, sia l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa nell’anno di riferimento;

ü  laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art. 2 comma 19 e dal relativo Decreto attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013 – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno;

ü  essendo la titolarità dell’indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell’anticipazione, ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, co. 17, della legge n. 92 del 2012, o per aver comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata. Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo;

ü  le Strutture dell’Inps dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione;

ü  le Strutture territoriali Inps dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.