La Corte dei Conti – Sezione centrale di Controllo – con la delibera n. SCCLEG/17/2015/SUCC, ha argomentato l’esito dell’adunanza del 30/6/2015 nella quale ha ritenuto “non conformi a legge” i provvedimenti di riconoscimento dei servizi dal 24/7/2003, emanati dai dirigenti scolastici di alcune istituzioni scolastiche del Piemonte nei confronti dei DSGA immessi in tale profilo antecedentemente al suddetto 24/7/2003.

Tali provvedimenti sono stati emessi secondo la deliberazione n. 1/2015 della Corte dei Conti Sezione regionale per l’Abruzzo – nella quale viene sancito che il meccanismo della ricostruzione di carriera deve ritenersi applicabile, in quanto non espressamente abrogato, non solo per gli inquadramenti nel profilo di DSGA successivi al 24/7/2003 ma, a partire da questa data, anche per tutti quelli che sono stati immessi in tale profilo antecedentemente al suddetto 24/7/2003 e trattati con il meccanismo della temporizzazione.

La Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo – nella suddetta delibera si uniforma alla sentenza della Cassazione Civ. Sez. Lavoro n. 5713 del 20 marzo 2015, secondo la quale “in tema di personale del Comparto Scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24/7/2003 relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/95, che a sua volta richiama il D.P.R. 23/8/88, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, istituito dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 27/5/99, posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del 9/3/2001 e dall’art. 87 del CCNL 24/7/2003”.

A riguardo, comunque, è doveroso evidenziare che, tra i motivi per cui lo SNALS-CONFSAL non sottoscrisse il CCNL 9/3/2001 c’era proprio l’inquadramento dei DSGA disposto con la temporizzazione.

delibera_CorteConti_17-2015succ