Nella mattinata, di oggi 10/02/2016, si è, finalmente, dopo una lunga trattativa, giunti alla sottoscrizione della Ipotesi di CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2016/2017.

Ciò al termine di un lungo confronto, sia di livello contrattuale, che di livello politico, che, a seguito di un acceso confronto e sospensione della trattativa, aveva portato alla sottoscrizione di un importante Intesa di carattere “politico” tra le parti, in data 25/01/2016. In tale Intesa venivano individuate, dopo serrato confronto tra le parti, le fasi di attuazione della mobilità e si raggiungevano interpretazioni estensive, più favorevoli, della L. 107, insistentemente richieste dalle OO.SS., per ovviare alle ingiustizie e disparità di trattamento presenti nella L. 107/2015, anche in tema di mobilità del personale docente; si ponevano così le premesse per un confronto costruttivo tra le parti. L’Intesa sindacati/MIUR del 25 gennaio, infatti, consente, a tutti i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, (inclusi i DOP i DOS e soprannumerari) di ottenere mobilità provinciale su scuola e non su ambiti, come interpretava, restrittivamente, in fase iniziale, l’Amministrazione. Sempre a tale personale è stata consentita la mobilità interprovinciale su ambiti, come previsto dalla L. 107, ma ottenendo titolarità su scuola nel primo ambito richiesto, (e non soltanto mobilità interprovinciale su ambiti come già previsto dalla L. 107); questa fase precede quella degli assunti 2015/16, come, del resto, previsto dalla L. 107.

Inoltre, l’Intesa ha confermato, per i docenti assunti nelle fasi 0 ed A la mobilità provinciale su scuole, come previsto dalla L. 107, ma ha dato, inoltre, agli stessi la possibilità di partecipare alla mobilità interprovinciale su ambiti nella fase D, evitando la “disparità di trattamento” che era insita nella L. 107; tale mobilità, dopo gli assunti da GAE nelle fasi B e C, che hanno diritto a tale mobilità per legge.

Per i docenti assunti nell’a.s. 2015/16 dalle fasi B e C da concorso, è stata prevista la mobilità provinciale su ambiti (come previsto dalla L. 107/2015) ed è stata aggiunta la mobilità interprovinciale su ambiti, dopo gli assunti nelle fasi B e C da GAE, che ne hanno diritto per legge; ciò mentre la L. 107, se applicata letteralmente, avrebbe impedito a tale personale la mobilità interprovinciale, confermando, per gli stessi, il vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, già previsto da precedenti disposizioni.

Infine, per i docenti assunti nell’a.s. 2015/16, nelle fasi B e C da GAE, è stata prevista la mobilità interprovinciale su ambiti, dopo la mobilità straordinaria degli assunti entro il 2014/15 (come previsto dalla L. 107) ed è stato precisato che tale mobilità interprovinciale avverrà prima di quella degli assunti nell’a.s. 2015/16 nelle fasi 0 – A e B – C, da concorso, ai quali la L. 107, se applicata letteralmente, impediva la mobilità interprovinciale.

Il raggiungimento di tale Intesa, finalizzata a tutelare il personale e a restituire la giusta, dovuta tranquillità allo stesso, angustiato dalle disparità di trattamento e dalle ingiustizie, contenute nella L. 107/2015 ed inoltre l’impegno forte, assunto in tale intesa, di effettuare un apposita sequenza contrattuale, entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità, per definire procedure, modalità e criteri attuativi per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole, hanno consentito la ripresa del confronto interrotto e l’inizio di una trattativa/maratona quasi quotidiana, già all’indomani del raggiungimento di tale Intesa.

Con il confronto attuato a partire da tale data, sono state ulteriormente affinate alcune questioni, prevedendo, tra l’altro, che per i titolari nominati entro il 2014/15, ai fini della mobilità professionale in ambito provinciale, si potesse effettuare la mobilità su scuola e non su ambito; sempre per tali titolari è stata prevista la opportunità, al fine di ottenere il trasferimento su scuola nel primo ambito richiesto nei movimenti interprovinciali, di poter indicare, in ordine preferenziale, tutte le scuole comprese nel primo ambito richiesto.

Inoltre, si è riusciti, data la specificità di alcune sedi a consentire, per tutti, la possibilità di esprimere, nei movimenti su ambito, per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di scuola dell’infanzia e primaria, se in possesso degli specifici requisiti e per le sedi di organico dei CPIA e dei corsi serali negli istituti di II grado, la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale.

 

 

ALCUNI ASPETTI DELL’IPOTESI DI CCNI

 

Rispetto al CCNI 23/02/2015 sono state apportate notevoli modifiche e, pertanto, vi suggeriamo una lettura attenta di tutta l’ipotesi del CCNI appena sottoscritta e ci limitiamo ad indicare solo alcuni aspetti da noi ritenuti rilevanti e di maggior interesse. Chiariamo, tra l’altro, che la documentazione e certificazione richiesta per documentare il possesso dei titoli, prevista nel precedente CCNI all’art. 9, relativo a documentazione e certificazione, sarà inserita nella O.M. (che sarà emanata entro 3 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI); ciò ricalcando, completamente, nella O.M., i contenuti di tale articolo, ferma restando ovviamente, la possibilità di aggiornamenti di date e di quelli derivanti da modifiche normative intervenute.

 

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO – Vi segnaliamo il comma 5, fortemente voluto dalle OO.SS., tutte unanimemente contrarie al meccanismo della “chiamata diretta”, prevista dalla legge 107/2015. In tale comma si stabilisce che, entro 30 gg. dalla stipula del CCNI della mobilità per l’a.s. 2016/2017, sarà effettuata una apposita sequenza contrattuale, per definire procedure, modalità e criteri attuativi per l’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole.

 

 

PERSONALE DOCENTE

 

Art. 3 – MOBILITA’ TERRITORIALE E D’UFFICIO – I docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/2015, (compresi i soprannumerari, i DOP, i DOS), nonché il personale titolare di scuole oggetto di dimensionamento, partecipano alla mobilità territoriale, per acquisire, nella provincia di titolarità, una titolarità di scuola. Tale personale può partecipare, inoltre, alla mobilità interprovinciale straordinaria, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina, concorrendo, per l’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito richiesto o per assegnazione alla titolarità di ambito in uno degli ulteriori ambiti richiesti.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, nelle fasi 0 e A del piano assunzionale, partecipano alla mobilità, nella fase A punto 2 per ottenere sede definitiva su scuola nella provincia di titolarità.

Gli immessi nei ruoli nell’a.s. 2015/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 98 lettere b) e c), della legge 107/2015, partecipano alla mobilità per ottenere l’assegnazione di titolarità su ambito.

Il personale assunto nell’a.s. 2015/2016 può partecipare al trasferimento per ambiti in altra provincia.

 

Coloro che ottengono nomina giuridica a tempo indeterminato, dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità, possono produrre domanda di mobilità entro 5 gg. dalla nomina, purché entro i termini di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previste dalla O.M..

 

 

Art. 7 (ex art. 5) – RIENTRI, ASSEGNAZIONI E RESTITUZONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E PERSONALE DELLA DOS – In tale articolo, che ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 5 del precedente CCNI, vi segnaliamo l’unica innovazione rilevante: il personale di ruolo sulla DOS (dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di II grado) è assegnato, a domanda, quale titolare sull’attuale scuola di servizio, se disponibile in organico di diritto, altrimenti partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.

 

Art. 6 (ex art. 4) – FASE DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – La mobilità territoriale e professionale del personale docente, da attuarsi secondo l’ordine definito dall’allegato 1, prevede quattro fasi:

 

 

FASE A

P.to 1 – I docenti assunti entro il 14/15, inclusi i titolari DOS, i docenti in soprannumero e/o in esubero e gli aventi diritto al rientro entro l’ottennio, possono presentare domanda di mobilità su scuola, in ambito provinciale, nella provincia di titolarità sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli degli assunti con il piano assunzionale 2015/2016 nella fasi B e C da GAE. La mobilità sarà effettuata prima a livello comunale poi provinciale.

Inoltre, potranno produrre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come previsto dal p.to 1 della fase B.

P.to 2 – Gli assunti nel 2015/2016 della fase 0 e A, potranno avere titolarità su scuola, nella provincia di nomina, sui posti vacanti per la mobilità prevista al p.to 1, accantonando un numero di posti utile per la loro assegnazione su scuola nella provincia.

 

Gli stessi assunti nel 15/16 con fase 0 e A potranno, altresì, presentare domanda di mobilità interprovinciale, ai sensi del p.to 1 fase D.

 

 

FASE B

P.to 1 -Anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, gli assunti entro il 14/15 potranno presentare domanda di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicati in ordine preferenziale, partecipando anche sui posti coperti da assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti da GAE, rimasti vacanti a seguito delle operazioni previste dalla fase A; in caso di assegnazione, in base alla graduatoria, per trasferimento al primo ambito richiesto, avranno una titolarità di scuola; secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito, se richiesto.

P.to 2 – Gli assunti da piano assunzionale 2015/2016 da fase B e C, da graduatorie di merito del concorso 2012, avranno trasferimento su ambito, in base alle preferenze espresse; ciò anche in caso di trasferimento sul primo ambito richiesto.

Gli stessi potranno anche presentare domanda di mobilità interprovinciale ai sensi del p.to 1 della fase D.

 

FASE C

P.to 1 – Gli assunti nel 15/16 da fase B e C del piano assunzionale, da GAE, potranno partecipare alla mobilità territoriale, su tutti gli ambiti, sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati nel 15/16 dal piano assunzionale ai nominati nelle fasi B e C da GAE. La mobilità seguirà l’ordine di preferenza indicato nella domanda fra tutti gli ambiti territoriali. In caso di preferenze incomplete l’elenco sarà completato d’ufficio. Saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto.

 

FASE D

P.to 1 – Gli assunti nell’a.s. 15/16 da fase 0 e A del piano assunzionale 2015/2016 e dalle fasi B e C da concorso, possono produrre domanda di mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, sui posti vacanti al termine delle precedenti operazioni; tale mobilità sarà attuata sugli ambiti, nell’ordine di preferenza, indicati nella domanda; saranno assegnati all’ambito, anche in caso di trasferimento su primo ambito richiesto.

 

3 – Ai fini del trasferimento sulle sezioni presso sedi ospedaliere e carcerarie, posti speciali nella scuola primaria e dell’infanzia, CPIA e corsi serali va espressa la volontà indicando disponibilità per tali tipologie di posto per ciascun ambito territoriale richiesto.

 

 

ART. 13 (ex art. 7) – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO – sono state confermate tutte le precedenze previste da CCNI 23/02/2015; sono state apportate alcune modifiche sostanziali al punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA L’ASSISTENZA LEGALE; nell’ambito però di tale punto V) le precedenze previste per l’assistenza sono state graduate, riconoscendo prioritaria l’assistenza ai genitori anche adottivi di disabile in situazione di gravità, o nel caso di impossibilità di entrambi i genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave, in quanto, loro stessi, totalmente inabili, come riconosciuto in caso di scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o le sorelle in grado di fornire tale assistenza, che convivano con il soggetto disabile in situazione di gravità, o a chi esercita tale tutela, individuato dall’autorità giudiziaria competente.

 

Per quanto riguarda le tabelle di valutazione del personale docente, vi forniamo le seguenti precisazioni:

 

Tabella A) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – sono rimasti immutati i punteggi per le anzianità di servizio e quelli relativi alle esigenze di famiglia. Nei titoli generali, invece, sono stati confermati tutti i titoli già previsti nel CCNI 23/2/2015, (con la sola eccezione del punteggio per il merito distinto). È stata introdotta, al punto i), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto l), per il CLIL per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50.

 

Tabella B) – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBIITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – sono stati confermati i punteggi relativi alle anzianità di servizio, come previsti nel CCNI 23/2/2015, ma sono stati modificati i titoli generali, eliminando il punteggio per il merito distinto e prevedendo, al punto f), per ogni diploma di laurea almeno quadriennale, per ogni diploma di laurea magistrale specialistica, diploma accademico di II livello e per ogni diploma rilasciato da Accademia di belle arti o Conservatorio di musica (tali ultimo se conseguiti entro il 31/12/2012), punti 6 in luogo di 5 previsti nel CCNI 23/2/2015. È stata prevista, al punto m), la valutazione di corso di perfezionamento CLIL, per l’insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera, prevedendo, per chi è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art. 4, co. 2) e abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale: punti 1; inoltre, al punto n), per il CLIL, per i docenti non in possesso di certificazione di livello C1, che abbiano svolto la parte metodologica, siano in possesso di attestato di frequenza al corso di perfezionamento e abbiano una competenza linguistica B2 non certificata, ma abbiano frequentato il corso e superato l’esame finale: punti 0,50. Tali due ultimi titoli, quindi nella stessa misura e alle stesse condizioni previste nella tabella per la mobilità a domanda e d’ufficio.

 

 

PERSONALE EDUCATIVO

 

Vi segnaliamo che all’art. 36 – fasi dei trasferimenti e dei passaggi, sono state previste per tale personale, come già nel precedente CCNI 3 fasi: comunale, provinciale e fase della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

È stata introdotta una rilevante modifica nella terza fase, consentendo, a tale personale di poter effettuare domande di trasferimenti e passaggi da altra provincia, anche in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di nomina in ruolo previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013, convertito in legge 8/11/2013 n. 128.

Tale modifica è stata attuata in analogia a quanto previsto per il personale docente.

 

 

PERSONALE ATA

 

Per quanto riguarda il personale ATA non sono state apportate modifiche di rilievo rispetto al CCNI 23/02/2015, né sono state modificate le tabelle di valutazione; ciò con la sola eccezione dell’art. 47 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO – in tale art. sono state apportate le stesse modifiche effettuate al punto V) dell’art. 13 per il personale docente.

 

 

La nostra Delegazione, durante l’intera trattativa, ha, tra l’altro:

ü  perseguito, con tenacia, l’obiettivo di raggiungere l’intesa politica, al fine di ovviare alle anomalie e disparità di trattamento contenute nella L. 107/2015 in tema di mobilità, che non potevano essere superate dal MIUR, senza un assenso preventivo di “livello politico”;

ü  lottato per la difesa dei contenuti della tabella di valutazione del CCNI 23/02/2015, riducendo quanto più possibile le modifiche nelle tabelle, con particolare riguardo alla tabella A relativa alla mobilità territoriale a domanda ed ufficio del personale docente, pur accettando di attuare l’impegno assunto nel precedente CCNI di tener conto di una introduzione dei punteggi quali riconoscimenti dell’impegno della categoria nella frequenza dei corsi CLIL;

ü  perseguito, con decisione e impegno, il raggiungimento dell’obiettivo di prevedere tempi brevi per l’effettuazione della sequenza contrattuale, per definire i criteri di assegnazione del personale docente da ambiti a scuole; ciò non significa l’abbandono, da parte dello Snals-Confsal, nella battaglia intrapresa contro molti aspetti della L. 107, tra i quali spicca quello contro la chiamata diretta.

ü  contribuito fattivamente ad una stesura contrattuale adeguata dei contenuti dell’Intesa, ponendo particolare attenzione, tra l’altro, all’allegato relativo alla sequenza delle operazioni di mobilità del personale docente, fortemente innovativa;

ü  richiesto e ottenuto che, in analogia al personale docente, anche per il personale educativo fosse consentito, in deroga ai vincoli previsti per la mobilità interprovinciale, la presentazione di domande di mobilità senza alcun vincolo triennale di permanenza nella provincia di nomina.

 

Al termine dell’incontro, è stato stilato un “verbale” nel quale le parti concordano di proseguire il confronto per la predisposizione della O.M., nella quale sarà inserito il testo degli artt. 9-34 del CCNI della mobilità 2015/16, relativi rispettivamente a “documentazione e certificazione” e ad “aggregazione di classi di concorso”.

Inoltre è stato assunto l’impegno di specificare, nella sequenza contrattuale relativa all’assegnazione del personale docente dagli ambiti alle scuole, che i docenti che avranno dato espressa disponibilità per sedi carcerarie, CPIA e sedi ospedaliere, nonché per i posti speciali della scuola dell’infanzia e primaria potranno essere prioritariamente destinati a tali tipologie di posti e che gli altri, che non avranno dato tale disponibilità non saranno tenuti ad accettare l’assegnazione su tali posti.

Infine, le parti hanno ritenuto di concordare sul potenziamento, nel CCNI sulle assegnazioni provvisorie delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori padri e le condizioni per l’assegnazione provvisoria fuori provincia.

 

 

Le OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA UIL SCUOLA e SNALS-CONFSAL, nel sottoscrivere l’Ipotesi di contratto, hanno presentato, congiuntamente le note a verbale, appresso riportate, relative agli obiettivi e finalità della sequenza contrattuale e alla disponibilità di sede per il primo ambito richiesto, anche per i docenti assunti nelle fasi B e C della legge 107/2015:

 

DICHIARAZIONE A VERBALE N 1

(Obiettivi e finalità della sequenza contrattuale di cui all’art. 1)

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal ritengono la procedura prevista dall’Art. 1 commi 79-82 della legge 107/2015, di assegnazione dei Docenti dagli ambiti territoriali alle Istituzioni Scolastiche (cosiddetta chiamata diretta), gravemente lesiva di fondamentali  principi costituzionali, quali la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale del Docente, nonché del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione. Pertanto, la sequenza contrattuale di cui all’art. 1 del CCNI sulla mobilità è unicamente finalizzata a regolare tale materia in base a criteri e modalità imparziali, trasparenti, oggettivi e per titoli, escludendo qualsivoglia individuazione o scelta discrezionale da parte del dirigente scolastico.

 

DICHIARAZIONE N 2

(Disponibilità di sede per il primo ambito anche per gli assunti in fase b e c)

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS Confsal ritengono né normativamente né contrattualmente fondato il rifiuto dell’Amministrazione di consentire l’espressione della preferenza di sede per il primo ambito anche ai docenti assunti nelle fasi b e c previste, ai sensi  dalla legge 107/2015.