Docenti con handicap grave, come da legge 104/92, al pari di un ATA, può usufruire di un orario ridotto anche se non esplicitamente previsto dal contratto nazionale del comparto scuola (rif CCNL)

Forniamo alcuni riferimenti

Nel contratto non viene specificato questo tipo di diritto in maniera esplicita, ma viene fatto un rimando alla legge, infatti il comma 7 dell’art. 15 del CCNL dispone che il dipendente ha il diritto ad usufruire ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (il Contratto Nazionale in tal caso non può porre dei limiti ad una legge in quanto questa è imperativa), e come chiarisce l’Aran il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito (che tanti conoscono) oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite (che tanti non conoscono in riferimento al personale docente).

Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione:

  • due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore (vedi gli ATA che possono scendere da 36 ore a 24 ore);
  • una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore ( vedi il docente che può scendere da 18 a 13 ore).

Se il diritto riconosciuto agli ATA è abbastanza noto, quello riconosciuto ai docenti lo è un po’ meno, pertanto per chiarire ulteriormente tale punto un altro riferimento su questa materia potrebbe essere la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012.

A richiesta, quindi, occorre concederlo e conseguentemente nella definizione delle cattedre occorre riferirlo all’ufficio scolastico il quale, dovrebbe costituire per questi docenti la cattedra di 13 ore retribuita per intera.