!!! Attenzione!!!
In caso di documentazione carente non sarà riconosciuta la precedenza anche se dichiarata nell’istanza.

PRECEDENZA ART. 21 E ART. 33 C. 6 (DISABILITÀ PERSONALE)

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

-certificato handicap grave art, 3 comma 3 rilasciato da ASL l. 104/92, (art. 33 c. 6)

oppure

-certificato invalidità uguale o superiore a 2/3 e riconoscimento handicap o copia conforme rilasciate da ASL l. 104/92, art. 21

-certificato provvisorio rilasciato da medico specialista ASL, specialista nella patologia denunciata;
perché la domanda è stata prodotta già da 45 giorni e la visita non è stata effettuata

-nel caso di malattie oncologiche, perché la domanda è stata prodotta già da 15 giorni e la visita non è stata effettuata e inoltre, ina tale caso, la mancata emissione dell’accertamento definitivo deve risultare dal certificato
anche certificato del medico di base , se trattasi di sindrome Down (infatti, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base).

PRECEDENZA ART. 33, COMMI 5 E 7, LEGGE N. 104/92 PER L’ASSISTENZA

SOGGETTI A CUI SI PRESTA ASSISTENZA

□ FIGLIO (anche adottivo) RICHIESTA da parte del genitore

□ CONIUGE – RICHIESTA da parte dell’altro coniuge

□GENITORE – RICHIESTA DAL SOLO FIGLIO (REFERENTE UNICO) IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA
□ altro genitore → dichiarare se scomparso o impedito oggettivamente (l’impedimento può essere determinato da motivi di salute e in tal caso allegare certificato medico che dichiari impedimento all’assistenza)
□ dichiarare se candidato è unico figlio convivente (la condizione di unico figlio convivente deve essere dichiarata e se ci sono più figli conviventi si ricade nel punto successivo)
□ ove non ricorra punto precedente, dichiarare la presenza di altri figli oltre il candidato non in grado di prestare assistenza -> l’impedimento dei fratelli è parimenti da esplicitare in dichiarazione ( l’impedimento può essere determinato da motivi di salute e in tal caso allegare certificato medico che attesti impedimento all’assistenza, altrimenti indicare le motivazioni oggettive del reale impedimento con autocertificazione degli altri figli)

□ FRATELLO
□ dichiarare se i genitori sono scomparsi o gravemente inabili l’inabilità deve essere documentata con certificato)
□ dichiarare se il candidato è convivente con l’assistito
□ dichiarare se trattasi di soggetto esercente TUTELA

□ AL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI SI ESECITA LA TUTELA
□ documentata con provvedimento giudice tutelare. La nomina di amministratore di sostegno non integra la TUTELA)

DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA ALLEGARE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA

certificato riconoscimento condizione handicap o copia conforme rilasciato da ASL l. 104/92, art. 33 comma 3
Attestazione gravità handicap (riconoscimento gravità art. 3 c. 3 L. 104/1992)
Handicap con carattere permanente (per i figli disabili può essere temporanea)
certificato provvisorio rilasciato da medico specialista ASL, specialista nella patologia denunciata;
perché la domanda è stata prodotta già da 45 giorni e la visita non è stata effettuata
nel caso di malattie oncologiche, perché la domanda è stata prodotta già da 15 giorni e la visita non è stata effettuata e inoltre, in tale caso, la mancata emissione dell’accertamento definitivo deve risultare dal certificato
anche certificato del medico di base , se trattasi di sindrome Down (infatti, ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base).

ALTRA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

-autocertificazione attestante rapporto di discendenza, coniugio, parentela o sentenza adozione e affidamento; l’autocertificazione deve recare la composizione del nucleo familiare se la richiesta proviene da figlio unico referente o da fratello (per documentare che le dichiarazioni di impedimento siano presentate da tutti componenti il nucleo familiare).
-autocertificazione no ricovero del parente da assistere a tempo pieno presso istituti specializzati.
dichiarazione dell’interessato sulla prestazione di assistenza continua, globale e permanente (art. 3, comma 3).
La documentazione da produrre e le autocertificazioni dovranno essere accompagnate da documento d’identità in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis.

Riserve.

Riserva N, M – La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% , sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Riserva R- L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Riserva E – Si richiama l’attenzione “sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98”

Riserva A – La Legge n. 407/98 art 1, comma 2, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli…”.

È il caso di ricordare che i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.