In data odierna è stata raggiunta l’intesa sull’ipotesi di contratto della mobilità per il

prossimo triennio. Per ovvi motivi di opportunità, la firma avverrà solo nei prossimi giorni,

dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio da cui discendono le innovazioni già

previste e contenute nell’accordo. Per l’Amministrazione era presente la dott.ssa Novelli,

Direttore Generale per il personale scolastico e il dott. Ponticiello, Dirigente dell’ufficio del

personale docente ed educativo. Il principio ispiratore dell’intesa è stato il ripristino degli

accordi contrattuali antecedenti l’entrata in vigore della legge 107/’15. Dopo l’esame ed il

confronto con le posizioni dell’Amministrazione si è convenuto sui seguenti punti che,

come già precedentemente comunicato, costituiscono le principali novità dell’intesa

raggiunta oggi:

– il contratto sulla mobilità sarà triennale come previsto dal CCNL 16/18;

– è prevista un’unica data di pubblicazione per tutti i movimenti;

– stata ripristinata la titolarità su scuola per tutti i docenti;

– è stata eliminata la preferenza su ambito e sono state ripristinate le preferenze

puntuali su scuola e quelle sintetiche su distretti, comuni e province e, quindi, riattivate

le vecchie tre fasi (comunale, provinciale e interprovinciale);

– ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo

di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti sub-comunali o, ancora, fino a un massimo

di 15 province;

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– come previsto dal CCNL 16/18 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica

a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo

espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità

per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica

nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto

sub-comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i

successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i

movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità

professionale. Tale vincolo triennale non si applica, invece, ai docenti beneficiari

delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto,

nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto

sub-comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio

o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

– i docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel

corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità (cd. esubero nazionale), partecipano

a domanda alle operazioni tra province diverse secondo le modalità indicate

nell’ articolo 8, comma 10 dell’intesa sulla mobilità stipulata;

-per quanto riguarda la stabilizzazione dei docenti utilizzati sui licei musicali essi

partecipano alla mobilità, salvaguardando il principio della continuità didattica e

dell’anzianità di servizio da utilizzati.

Per l’anno scolastico 2019/2020, prima delle operazioni di mobilità ed entro i termini

stabiliti nell’O.M., i docenti a tempo indeterminato, che hanno prestato servizio

anche parzialmente utilizzati, almeno per un anno nella specifica disciplina ovvero

sulla specifica classe di concorso per la quale chiedono il passaggio nei licei musicali,

possono presentare domanda cartacea di passaggio (di ruolo o di cattedra) sia

nel liceo musicale di attuale servizio che in altri licei musicali della provincia, anche

se titolari in provincia diversa da quella di utilizzazione. I docenti vengono graduati

in base al numero degli anni di servizio svolti nella specifica disciplina ovvero sulla

specifica classe di concorso per la quale richiedono il passaggio, ivi compresi quelli

prestati per l’intero anno scolastico con contratto a tempo determinato e, a parità di

anni di servizio, secondo le tabelle dell’allegato per la mobilità professionale. Ciascun

Ufficio scolastico territoriale provvede a definire le rispettive graduatorie provinciali,

per ciascuna classe di concorso, sulla base degli anni di servizio prestati nei

licei musicali della medesima provincia e tali graduatorie, sono utilizzate ai fini dell’individuazione

degli aventi diritto al passaggio nei posti specifici dei licei musicali

nei limiti dei posti destinati alla mobilità. Successivamente, al fine di garantire la

continuità didattica, gli Uffici procedono prioritariamente a confermare gli aventi diritto

al passaggio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria di

cui sopra, nel caso in cui, tra le disponibilità complessive, il posto sia disponibile

nello stesso liceo musicale di servizio nel corrente a.s. 2018/2019. Al termine dell’operazione

precedente, su tutti i posti rimasti ancora liberi (compresi quelli accantonati

per le immissioni in ruolo) si effettua la mobilità territoriale provinciale con i

punteggi relativi alle domande di trasferimento a domanda. La domanda è presentata

in modalità cartacea per l’anno scolastico 2019/20 nei termini previsti dall’O.

M.;

– per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio

2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate

al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale

docente, relative alla terza fase, sul restante 50% si realizzano nel triennio di validità

del contratto secondo le seguenti aliquote:

– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale

e il 10% alla mobilità professionale;

– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale

e il 20% alla mobilità professionale;

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– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale

e il 25% alla mobilità professionale;

– Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale

ATA immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2018 nel profilo professionale

di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico sulla base della

procedura selettiva della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità

presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione

in servizio sul posto accantonato nell’istituzione scolastica. Per l’a.s.

2019/20 il personale di cui al comma precedente non partecipa alle procedure di

mobilità;

– il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’ a. s.

2017-2018 ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale

e professionale a partire dall’anno scolastico successivo, secondo le regole definite

nel contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo

le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si

valuta solo quello prestato in qualità di ATA e nelle modalità previste dalle citate tabelle.

Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste

dall’intesa sulla mobilità stipulata. Per l’anno scolastico 2018-2019 i posti che annualmente

si rendono vacanti presso gli istituti, non sono disponibili per la mobilità

territoriale e professionale in entrata, ma vengono accantonati sino al completo

transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo.

Sono state sottoscritte due note a verbale: una sulla mobilità degli insegnanti di religione

cattolica e l’altra sulla mobilità del personale docente ed ata verso l’estero e

tra le sedi estere.

Sul blocco triennale previsto del CCNL 16/18 la delegazione trattante Snals si è opposta

con fermezza alla proposta dell’Amministrazione del blocco triennale generalizzato su

qualsiasi preferenza espressa. Dopo il protrarsi per più giorni di una lunga trattativa lo

Snals ha ottenuto che il blocco triennale verrà applicato “con l’indicazione del codice di

distretto subcomunale solo nella I fase dei trasferimenti” migliorando i dettami del

CCNL 16/18. Ricordiamo, pure, che grazie alla nostra opposizione l’Amministrazione ha

ritirato la proposta che prevedeva il trasferimento, con aliquote bloccate, da posto di

sostegno a posto comune.

Segnaliamo gli effetti positivi della pubblicazione in un’unica data dei movimenti per tutti

gli ordini e gradi di scuola. Ciò, infatti, consentirà di utilizzare tutti i posti che via via si

renderanno disponibili nel corso dell’elaborazione dei trasferimenti/passaggi