Quesito: Perché nella specifica dei requisiti Tab.”A” e nelle ipotesi di pensionamento non è stata riportata la casistica dei docenti di scuola materna, rientranti nel personale di cui all’allegato B, ai quali la legge di bilancio del 2018 n. 205 art. 1 comma 147 e 148 ha concesso la possibilità di andare in pensione nel 2019 con i requisiti di anzianità ed età del 2018, senza quindi la maggiorazione dei 5 mesi?
Risposta: Perché per tale tipologia di pensionamento ed altre simili, le domande e le verifiche dei requisiti, sono di competenza dell’INPS. Quindi per analogia tali tipologie di pensionamento saranno trattate, secondo quanto descritto nella bozza della circolare di pensionamento, come l’APE sociale.
Pertanto, coloro i quali rientreranno in tali tipologie di pensionamento, una volta presentata la domanda ed avendo ricevuto la risposta da parte dell’INPS di avere i requisiti, potranno presentare in forma cartacea domanda di cessazione dal servizio all’istituzione scolastica.
Qualora il riconoscimento delle condizioni di accesso al pensionamento avvenga da parte dell’INPS successivamente all’1 settembre 2019, la cessazione decorrerà dall’1 settembre 2020.casistica_pensionamento_requisiti Tab. A Requisiti Pensionistici