Alla VII Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) é in atto, in sede redigente, la discussione sulle proposte di legge contenute nei DDL 753, 763, ed 880 (quest’ultimo non ancora in esame) relative alle modifiche dell’art. 1 della legge 107/2015 per l’abolizione della chiamata diretta e le modifiche degli ambiti territoriali.

L’evidenza del fallimento della riforma contenuta nella c.d. legge della “Buona Scuola” è stata già palesata nell’accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Miur e le OO.SS., con il quale è stato deciso di non effettuare la chiamata diretta in attesa della revisione normativa della materia. E’, dunque, assolutamente necessario che la cancellazione di tale istituto avvenga anche attraverso intervento normativo e per questo motivo poniamo l’accento sull’ iter parlamentare in corso.

 

Nella relazione preliminare alla presentazione del testo di legge del DDL 753, a cura del senatore Barbaro,  vengono evidenziati gli aspetti critici dell’attribuzione dell’incarico triennale (detta comunemente “chiamata diretta”),  da parte del Dirigente Scolastico, ai docenti titolari sull’ambito territoriale, dopo l’esame del curriculum del docente neoassunto.

Gli elementi di maggiore criticità indicati nella relazione parlamentare sono i seguenti:

  1. La coesistenza irrazionale, nell’ambito della stessa scuola, di docenti con status giuridico diverso: docenti titolari di scuolae per questo inamovibili fino al pensionamento, e docenti titolari di ambito, con contratto a termine;
  2. La creazione di una fittizia “titolarità di ambito”, in quanto si tratta dell’unica istituzione a cui possono approdare tutti i nuovi docenti di ruolo, senza che vi sia però un gestore del personale munito di potere organizzatorio  in merito all’utilizzo del medesimo personale;
  3. La presenza di un istituto giuridico non applicabile in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati: ne sono esclusi (giustamente) coloro che godono della tutela della legge 104/92 ed i docenti che non vengono prescelti da nessuna scuola e quindi assegnati in seguito ed in surroga dagli uffici territoriali del MIUR;
  4. La durata della procedura di espletamento della c.d. “chiamata diretta” che occupa un arco temporale troppo lungo che comprime inevitabilmente le altre procedure connesse all’apertura dell’anno scolastico, causando così inevitabili rallentamenti e disfunzioni;
  5. Il dato statistico delle percentuali di “chiamata diretta” nei due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 che è talmente basso da far intendere il non gradimento del ricorso a tale istituto dalla maggior parte delle scuole.

Nel DDL 753, tra le modifiche proposte all’art. 1 della L. 107/2015, riportiamo l’inserimentodell’art. 73 bische recita:

“ Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all’ambito territoriale medesimo , in cui presta servizio su posto dell’organico dell’autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui ha prestato servizio su posto dell’organico o per il quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla provincia che comprende i suddetti ambiti. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 tutto i8l personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale.”

 

Nella relazione preliminare alla presentazione della proposta di legge contenuta nel DDL 763, a cura del senatore Barbaro, viene illustrato l’intervento normativo ,in stretta ed inscindibile connessione con l’abolizione della chiamata diretta, relativo alla revisione degli “ambiti territoriali” anche essi introdotti dalla “Buona Scuola”.

Vengono evidenziate le diffuse criticità presenti nel sistema rappresentato dai due istituti e la necessità di cancellarli dalla normativa di rango primario. In particolare : l’introduzione della titolarità su ambito ha consentito la costituzione di posti “ulteriori” in scuole situate in comuni spesso distanti , ma ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale. Inoltre, accompagnata alla chiamata diretta, ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall’altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

Si riportano i testi di alcuni articoli proposti a modifica totale o parziale dei commi della legge 107/2015 dall’indicato DDL 763; restano comunque in vigore le norme (art. 25 D.Leg.vo 165/2001) già presenti prima dell’entrata in vigore della L. 107/2015, con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell’istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane ed il merito dei docenti.

Il primo periodo del comma 68 dell’art. 1 della legge 107/2015 è così sostituito:

 “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 , con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino ad esaurimento delle assegnazioni stesse.”

Omissis………

L’art. 70 recita: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell’utilizzo del personale docente e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.”

Omissis……………

L’art. 73 -ter inserito ex novorecita :“ Il personale docente già titolare su cattedra alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.”

 

N.B. La Commissione Istruzione, mercoledì 14 novembre, ha proseguito l’esame congiunto degli Atti Senato nn. 753763 e 880, recanti modifiche alla legge n. 107 del 2015, per l’abolizione della chiamata diretta dei docenti. Il termine per la presentazione di emendamenti, da riferirsi al ddl n. 763, adottato come testo base, scade alle 12 di lunedì 26 novembre.