Sommario:

–    Riunione Osservatorio Nazionale sulla Valutazione dei Dirigenti Scolastici

–    Pensioni 2019 /2021- nuovi coefficienti di trasformazione

–    Modifica legge Fornero quota 100

–    Età pensionabile e requisiti 2019

*   RIUNIONE OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Si è svolta il 13 giugno scorso la prevista riunione dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici. All’ordine del giorno i criteri di composizione dei nuclei di valutazione. La riunione è stata presieduta dal Dirigente dell’Ufficio IX della DGOSV. È stata ripresa l’analisi del monitoraggio del procedimento sulla valutazione dei dirigenti scolastici svolto nel decorso anno scolastico. Sono emerse diverse criticità tra cui meritano particolare attenzione quelle riconducibili ai criteri di composizione dei nuclei.

Sono stati presi in esame i dati sulla composizione dei nuclei di valutazione, pubblicati tra l’altro sul sito del SNV distinti per regione.

In sintesi dai dati emerge la seguente situazione:

6479 dirigenti scolastici valutati

347 nuclei di valutazione costituiti

31 dirigenti scolastici mediamente per ogni coordinatore di nucleo, che ha gestito la valutazione in più di un nucleo nel 30% dei casi

Composizione dei nuclei:

534 dirigenti scolastici di cui 1/5 circa con meno di 5 anni di servizio.

La componente Snals ha rilevato poi che in molti casi il consiglio orientativo posto a chiusura del provvedimento di valutazione è apparso più il risultato di un’attività ispettiva che quella di valutazione finalizzata al miglioramento.

Lo Snals ha ribadito le notevoli perplessità che permangono sui criteri di selezione e composizione dei nuclei. In particolare poi abbiamo proposto di definire un protocollo di visita orientato da un incarico formale ai componenti dei nuclei di valutazione in cui sia posto l’obbligo di garantire al dirigente scolastico la possibilità di illustrare le azioni messe in atto per raggiungere gli obiettivi e di astenersi da qualsiasi quesito o indagine sulla condotta generale del dirigente scolastico nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Sono emerse in sostanza tutte le criticità che avevamo già prospettato e che ci hanno spinto a sottoscrivere l’accordo del 30 marzo scorso sulla “disconnessione “della retribuzione di risultato dalla valutazione. Non riusciamo invece a comprendere la posizione di coloro che mentre lamentano l’incoerenza e l’inaffidabilità degli strumenti di valutazione propongono l’astensione dalla compilazione del portfolio perché i giudizi dei nuclei non sono legati alla retribuzione.

Riguardo alla valutazione la posizione dello Snals Confsal è che essa debba essere centrata sui processi e le azioni di miglioramento del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e non sulla premialità conseguente all’esito della valutazione, assegnando al dirigente un ruolo fondamentale nella procedura valutativa.

In tal senso riteniamo che nel complesso le Linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici di cui alla direttiva n.36/2016 e ancora di più la nota esplicativa n3/2018 sul procedimento di valutazione per l’as 2017/2018 abbiano introdotto elementi di maggiore partecipazione del dirigente, con un suo coinvolgimento sotto il profilo delle azioni proprie della sua funzione. Rimane a nostro parere il rischio di una eccessiva burocratizzazione della procedura.

In questa prospettiva proponiamo che le linee essenziali dei processi di valutazione non debbano essere oggetto di semplice informativa da parte dell’Amministrazione, ma che trovino un’espressione anche nell’accordo negoziale da sottoscrivere all’Aran.

In sintesi lo Snals chiede di:

  • riportare la valutazione dei dirigenti scolastici nell’alveo contrattuale anche alla luce dei contributi dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici;
  • definire contrattualmente la correlazione tra esiti della valutazione e la retribuzione di risultato ed in particolare di individuare prioritariamente due principali livelli di valutazione, corrispondenti ad una valutazione positiva ed una negativa.

Le nostre azioni di lotta saranno legate all’evoluzione delle trattative da poco avviate all’Aran. Nel caso ci fossero resistenze ad ampliare i poteri contrattuali sui procedimenti di valutazione dei dirigenti scolastici ci vedremo costretti a promuovere iniziative di lotta adeguate al raggiungimento dei nostri obiettivi.

 

 

 

*   PENSIONI 2019 /2021- NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivoe questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.

I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.

L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.

I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.

Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

 

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti
Età Coefficiente trasformazione 2016/2018 Coefficiente di trasformazione 2019/2021
61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:

Sistema interamente contributivo

–    Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo

–    Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo

Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

 

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Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.

Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .

Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.

La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.

A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.

Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

 

 

 

*   MODIFICA LEGGE FORNERO QUOTA 100

Da qualche giorno è iniziato il bombardamento delle notizie per il superamento delle restrizioni della legge Fornero e si preannunciano varie ipotesi.

  1. Si parla di quota 100 i cui paletti minimi imposti dovrebbero essere 64 anni di età e 36 di anzianità contributiva.

Quindi non sarà possibile accedere alla pensione con 67 anni di età e 33 anni di contributi o con 60 anni di età e 40 di contributi.

È necessario raggiungere ambedue i paletti imposti, 64 anni di età e 36 di contributi.

  1. In alternativa a quota 100 sarà possibile andare in pensione con 41 anni di servizio “ effettivo”.

Effettivo dovrebbe escludere i periodi di maggiorazioni ,riscatti ecc.. ecc..

  1. Una riformulazione dell’opzione donna.

 

N.B. La proposta “Brambilla” ipotizza che chi vuole utilizzare la quota 100 , pur avendo i 18 anni al 31/12/1995, avrà il calcolo retributivo solo per i periodi antecedenti il 31/12/1995 , mentre verrà applicato il calcolo contributivo a tutti i periodi successivi a tale data.

Ci auguriamo che queste paventate restrizioni e penalizzazioni non siano attuate.

 

 

 

*   ETÀ PENSIONABILE E REQUISITI 2019

Dal 2019 l’età richiesta per la pensione di vecchiaia sarà di 67 anni, mentre l’anzianità contributiva per la pensione anticipata passa a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne, variazione causata dall’aumento dei 5 mesi legata all’aspettativa di vita.

Dall’aumento dei 5 mesi sono esentate 15 categorie di lavoratori beneficiari dell’APE Sociale previa domanda da presentare all’INPS in via telematica, utilizzando l’apposito modello corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro.

Per la scuola, potranno usufruire di tale esenzione, maestre/i di asilo nido e scuola dell’infanzia.

Il decretodel ministero del Lavoro 18 aprile 2018 che sblocca la procedura è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno. Riguarda l’applicazione delle misure inserite nella Legge di Bilancio 2018 (comma 147 legge 205/2017).