Per mezzo delle sentt. nn. 493/2018del 4/4/2018, 660/2018del 16/5/2018 e 700/2018del 6/6/2018 la Corte di appello di Lecce ha accolto altrettanti ricorsi proposti avverso le sentenze di primo grado del Tribunale di Taranto che avevano negato il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Taranto in favore di docenti che ne erano stati depennati in quanto avevano omesso di presentare domanda di aggiornamento.
La Corte di appello, ha fatto proprio l’orientamento della S.C., che con sentenza n. 28250/2017.
Ha rappresentato, infatti, la Corte di appello di Lecce, che nella citata decisione la S.C. ha innanzitutto ricostruito il complesso panorama normativo ricordando che le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, erano divenute ad esaurimento per effetto dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 e che (punto 2.1.): “ L’art. 401 del richiamato T.U., dopo avere previsto l’utilizzazione delle graduatorie ai fini dell’assunzione in ruolo del personale docente ex art. 399 dello stesso d.lgs., stabiliva, al comma 2, che le graduatorie medesime dovessero essere periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso regionale per titoli ed esami nonché di quelli che avevano domandato il trasferimento da altra provincia. La norma prescriveva che, contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti, dovesse essere effettuato l’aggiornamento delle posizioni e dei punteggi da attribuire ai soggetti già iscritti, aggiornamento da effettuarsi con le modalità stabilite dal d.m. 27.3.2000 n. 123.
Il T.U. e le disposizioni regolamentari non prevedevano l’onere a carico dell’aspirante di richiedere espressamente la permanenza nella graduatoria, sicché l’omessa domanda di aggiornamento della posizione individuale determinava solo la impossibilità di tener conto, ai fini del punteggio, dei titoli ulteriori che nel frattempo fossero stati acquisiti.
2.2. Con l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla I. 4.6.2004 n. 143, il legislatore ha previsto che « Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».
La ratio delle norma va ricercata nell’esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all’assunzione. Peraltro la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale. 2.3. L’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle « graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143» facendo, però, salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitazione nonché, con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti «corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria».
Il comma 607, poi, ha rinviato al decreto ministeriale, da emanarsi in occasione degli aggiornamenti biennali, le modifiche da apportare alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004, che, per il resto, non è stato interessato dall’intervento normativo.
2.4. Ulteriori possibilità di inserimento nelle graduatorie sono state previste dall’art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, che, tra l’altro, ha consentito l’iscrizione degli aspiranti che, come la controricorrente, frequentavano nell’anno accademico 2007/2008 il corso di laurea in scienze della formazione primaria ( la norma prevede che in tal caso «la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti»).
2.5. L’art. 1 del d.l. 25.9.2009 n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n. 167, nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, quanto alla possibilità per il docente di richiedere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, ha espressamente richiamato, al comma 4 ter, « le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art.1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97…».
2.6. Con l’art.9, comma 20, del d.l. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, il legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 97 del 2004 prevedendo che « A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’ articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e’ effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. ».
Ha altresì dato atto che la S.C. prosegue ha affermato che alle graduatorie ad esaurimento restano applicabili le disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004 perché a detta disciplina “si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie, per indicare tempi e modalità dell’aggiornamento”; la sua perdurante vigenza trova ulteriore conferma nel fatto che anche nel 2011 il legislatore, nuovamente intervenuto sul testo della disposizione per vietare al comma 4, “nuovi inserimenti”, abbia lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda il “reinserimento”, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.
Pertanto, in applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12 delle preleggi, non è permessa l’interpretazione del comma 4 sganciata dai commi precedenti, né l’estensione del divieto di “ulteriori nuovi inserimenti” ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Secondo la S.C. “Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine “reinserimento”, evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi”; né è sostenibile “la tesi dell’abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra” ( Cass. S.U. 16.5.2013 n. 11833).
L’intervento attuato dal legislatore con l’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, perché, contestualmente alla trasformazione della natura delle graduatorie, sono stati previsti nuovi inserimenti, non solo a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasione del primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, ma anche in favore di coloro che detto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessa l’iscrizione “con riserva”. La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004.
Infine, al punto 3.2. la S.C. ha richiamato le pronunce della giurisprudenza amministrativa che ha annullato il d.m. 8.4.2009 n. 42, nella parte in cui, in contrasto con la norma primaria, prevedeva la definitività della cancellazione ( C.d.S. 14.7.2014 n. 3658), principio ribadito con sentenza n. 3324 del 5.7.2017 (dichiarativa dell’illegittimità del d. m. n. 235/2014, per contrasto col citato comma 1 bis del d. I. n. 97 del 2004, nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti “depennati” in occasione dei precedenti aggiornamenti).
E’ stato quindi espresso il seguente principio di diritto: “3.3. In via conclusiva ed in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. 10 marzo 2017 n. 5285, si deve affermare che: « la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza».
Sulla scorta di tali motivazioni ha dichiarato, in riforma delle sentenze appellate, il diritto delle docenti
ad essere reinserite nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Taranto relative alla classe di concorso di appartenenza, con assegnazione del punteggio già maturato al momento della cancellazione.
Avv. Anna Chiara Vimborsati