Per mezzo dell’ordinanza cautelare n. 19205/2018 dell’ 11/06/2018 il Tribunale di Taranto sezione Lavoro Dott. Magazzino ha accolto il ricorso di un docente di sostegno non ammesso a partecipare alle operazioni di mobilità per trasferimento su posto comune rilevando l’illegittimità del vincolo quinquennale.
Il giudice, analizzando la disposizione di cui all’art. 127, co. 2, Dlgs 297/1994, secondo cui “I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell’art. 133 del presente testo unico” nonché l’art. 23 commi 9 e 10 del CCNI Mobilità dell’11/4/2017 (applicato alle operazioni di mobilità anche per l’a.s. 2017/2018) ha aderito alla tesi di parte ricorrente dichiarando che la mancata parificazione tra l’attività di insegnamento su posto di sostegno come docente di ruolo o come supplente, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si pine in conflitto con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE accordo quadro del 18/3/1999, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà … il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”.
Il giudice del Lavoro di Taranto ha altresì rimarcato che significativo è anche il punto n. 4 di cui alla citata direttiva secondo cui “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di impiego dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri in materia di periodi di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Sulla scorta di tali motivazioni, dunque, in via cautelare ha obbligato il Miur a porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alla parte ricorrente, quale docente di sostegno, la partecipazione alla procedura di mobilità per l’a.s. 2018/2018 su posto comune.
Avv. Anna Chiara Vimborsati