Il TAR del Lazio con ordinanzen. 1914/2018 e n. 1915/2018 del 28.03.2018 ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario (cioè il Tribunale del lavoro) sulla controversia.
Ovviamente, rivestendo tale ricorso, per il momento, finalità strumentale, diretta ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie di Istituto (2^Fascia), tutti coloro i quali siano stati già inseriti nelle Graduatorie di Istituto in base al numero di Ruolo del ricorso non hanno un interesse attuale e concreto a rivolgersi al Tribunale del lavoro per richiedere un provvedimento diretto ad ottenere un inserimento che in realtà è già avvenuto.
Peraltro, la sentenza 9234/2017 sulla base della quale è stata proposta l’azione di nullità per violazione del giudicato, è stata impugnata dall’Avvocatura dello Stato con un appello che si palesa inammissibile in ragione della acquiescenza prestata alla sentenza dall’Amministrazione.
L’udienzadinanzi al Consiglio di Stato relativa a tale appello è fissata per il mese di luglio 2018.
Qualora l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile il TAR non potrebbe non prendere atto, in sede di decisione sul merito, del passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 9234/17, posta a fondamento del ricorso (azione di nullità).
Fin tanto che detto ricorso non sarà deciso nel merito si suggerisce agli interessati di proporre delle diffide anche ai fini della eventuale azione dinanzi al giudice ordinario.
In ogni caso, si ritiene che la pendenza del processo possa comunque essere considerata utile per i ricorrenti in attesa di una eventuale soluzione politica.
La pendenza del procedimento, infatti, come accaduto in altre circostanza potrebbe costituire presupposto ai fini della applicazione di una eventuale “sanatoria”.
Si allega alla presente copia delle ordinanze del TAR LAZIO n. 1914/18 (Az. 116-B) e n. 1915/2018 (Az. 116-A), che, comunque, possono essere scaricata anche dal sito internet del Tar del Lazio (R.G. 2013/2018 R.G. 2043/2018).