La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) apporta delle novità in materia pensionistica che provvediamo a riportare di seguito.

  • Requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia dall’1/1/2019

L’incremento dei 5 mesi dell’aspettativa di vita decorrente dall’1/1/2019 viene confermato. Pertanto, da tale data per accedere alla pensione di vecchiaia occorrono 67 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione mentre, per conseguire la pensione anticipata occorreranno 43 anni e 3 mesi di contribuzioni per gli uomini e per le donne 42 anni e 3 mesi di contribuzione.

  • Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

Viene modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Conseguentemente, a riguardo si dovrà considerare la media dei valori registrati dei singoli anni del biennio di riferimento rispetto a quella avvenuta nel biennio precedente. Gli adeguamenti non potranno essere superiori a 3 mesi e l’eventuale misura eccedente verrà recuperata nel biennio successivo.

Qualora si verifichino dei decrementi dell’aspettativa di vita essi vanno recuperati in occasione degli adeguamenti successivi mediante compensazione.

  • Esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita

Dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita pari a 5 mesi decorrenti dal 2019, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia, sono esclusi i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa ed alla gestione separata INPS che:

– svolgano da almeno 7 anni nei 10 anni precedenti il pensionamento le professioni indicate nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2018 e posseggono una contribuzione di almeno 30 anni. In esso sono ricompresi gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido;

– sono addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti indicate nell’art. 1 del D.lgs n. 67/2011 (c.d. lavori usuranti), a condizione che esse siano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che gli interessati posseggano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

  • APE sociale

È stata prorogata fino al 31/12/2019 ed è stato istituito uno specifico fondo per il finanziamento della sua attribuzione successiva al 2018. Inoltre, vengono ricompresi nell’attribuzione di tale prestazione:

– i lavoratori a tempo determinato che vantino 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano fruito integralmente della NASPI spettante da almeno 3 mesi e possiedono almeno 30 di anzianità contributiva;

– le categorie riportate nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2018.

Infine, viene previsto che:

– i fruitori della Legge 104/92 per l’assistenza a parente o affine fino al II grado di parentela, possono fruire della prestazione qualora i genitori o il coniuge della persona assistita abbiano 70 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– per le sole donne, il requisito per beneficiare della prestazione, è ridotto di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

  • Dipendenti pubblici contrattualizzati e personale Enti pubblici di Ricerca

Viene stabilito che le indennità di fine servizio comunque denominate sono disposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

  • Istituzione Commissione Tecnica

Con apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 è istituita una commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. Tale commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale.

  • Previdenza complementare pubblica

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti pubblici iscritti alla previdenza complementare (Fondo Espero o Fondo Perseo SIRIO), si applicano le disposizioni della deducibilità dei premi e contributi versati (€ 5164,47 annui) e il regime di tassazione delle prestazioni previste dal D.lvo n. 252/2005 (15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione al Fondo oltre i 15 anni, fino ad arrivare al 9%).

Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Nei confronti degli assunti successivamente alla data dell’1/1/2019, è demandata alle parti istitutive dei Fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della COVIP (Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione).

* ANTICIPO PENSIONISTICO VOLONTARIO

Come è noto, con il DPCM 4/9/2017, n. 150, pubblicato nella G.U. n. 243, del 17/10/2017, è stato dato l’avvio all’anticipo pensionistico volontario (APE), istituito dall’art. 1, comma 166, della L. n. 232/2016. Il 13/1 u.s., il MEF ha firmato gli Accordi Quadro con banche e imprese assicurative ed a breve dall’INPS sarà emanata la circolare attuativa con le modalità di accesso alla Piattaforma “MY INPS” per l’invio delle domande da parte degli interessati o mediante gli intermediari abilitati. È molto probabile che la stessa circolare annunci un simulatore di calcolo on line mediante il quale gli interessati potranno valutare i costi dell’APE volontario da sostenere.

Si ricorda infine, che i soggetti beneficiari sono coloro che:

– abbiano almeno 63 anni di età;

– siano in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva;

– non siano lontani dal regime obbligatorio di pensionamento da più di 3 anni e 7 mesi;

– siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive e alla gestione separata;

– non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.