Riepilogo n_14_ Ricorsi Uff_leg_Confsal (22_2_17)

Az_75 Abilitati TFA Sentenza 12861_16 (Gherbi + altri) Comunicato Appello Azione 75 (del 20_1_17) Procura alle Liti az_75 Appello Scheda adesione Appello Az_ 75_ Abilitati TFA

MIUR.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE(U).0008654.28-02-2017

 

Sommario:

– Passaggio docenti dagli ambiti alle scuole – Conclusione dell’accordo ancora in salita

– Mobilità personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018: prosegue l’informativa sulla O.M.

– Personale docente, educativo ed ATA – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

– Personale ATA – Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2016/17 – Graduatorie a. s. 2017/18 – Nota del Miur

– Appello Azione n. 75 – Impugnativa D.M. 235/14

Ricorsi concorso scuola – Azione n. 89 – Insegnanti tecnico–pratici (Ricorso NRG 4454/2016) – Notifica per pubblici proclami

* PASSAGGIO DOCENTI DAGLI AMBITI ALLE SCUOLE – CONCLUSIONE DELL’ACCORDO ANCORA IN SALITA

Nel tardo pomeriggio di ieri, 28 febbraio, è proseguita al MIUR la riunione, appositamente convocata quale confronto per definire la proposta di accordo sulle procedure per l’individuazione per competenze, cioè il passaggio dei docenti titolari di ambito alle scuole.

L’Amministrazione, in risposta alla proposta presentata unitariamente da SNALS-CONFSAL, FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA nel precedente incontro, ha presentato una nuova proposta che, ad avviso dello Snals-Confsal, ha un unico aspetto positivo rispetto alle precedenti illustrate dall’Amministrazione alle OO.SS.: la drastica riduzione numerica dei requisiti inseriti nel quadro nazionale da correlare alle competenze professionali richieste.

Tali titoli ed esperienze professionali, contenuti nell’allegato A dell’ultima proposta sono, infatti, complessivamente 19 e, soprattutto, sono stati eliminati, come richiesto dalle OO.SS., quelli relativi agli incarichi organizzativi nelle scuole; la delegazione Snals-Confsal ha dato atto all’Amministrazione che ciò rappresenta un passo in avanti nella trattativa. Tuttavia la trattativa rimane, a nostro avviso, ancora del tutto “in salita”, in quanto al collegio dei docenti è riconosciuta, nella procedura di individuazione dei titoli e delle esperienze richiesti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa e con il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, un ruolo del tutto residuale, in quanto i requisiti sono individuati dal dirigente scolastico nell’ambito dell’elenco nazionale, sentito il parere del collegio dei docenti anche attraverso le sue articolazioni e non sono, come richiesto unitariamente dallo Snals-Confsal e dagli altri sindacati, oggetto di delibera del collegio dei docenti.

Inoltre, tra le ulteriori criticità lo Snals-Confsal ha espresso dissenso sul fatto che nella proposta ministeriale tali requisiti devono essere almeno 6, con eventuale graduazione in ordine di priorità degli stessi.

Mancano, inoltre, a nostro avviso, non solo elementi sufficienti per garantire la centralità del collegio dei docenti ma anche l’oggettività e la trasparenza dell’intera procedura.

Ci auguriamo che l’Amministrazione possa invertire rotta, venendo incontro alle legittime, fondate richieste delle OO.SS., evitando di trascinare, ancora a lungo, una trattativa che, in alcuni momenti, somiglia molto ad un “dialogo tra sordi”.

È previsto un ulteriore incontro per il 7 marzo p.v.; vi aggiorneremo.

* MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA A.S. 2017/2018: PROSEGUE L’INFORMATIVA SULLA O.M.

Nella mattinata di ieri, con proseguimento nel pomeriggio, si è tenuto al MIUR un incontro quale informativa sulla O.M. della mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2017/2018.

Nell’incontro è stato concluso l’esame della parte relativa al personale docente, perseguendo l’obiettivo di fornire chiarimenti il più possibile esaustivi sull’applicazione del CCNI; restano ancora da affrontare, nella prossima riunione, prevista per il 7 marzo p.v., le parti relative al personale ATA e al personale educativo e l’esame delle schede.

È stata, altresì, fornita una informativa sulla O.M. per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

* PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Come è noto, il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente, educativo ed Ata è contemplato rispettivamente negli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007.

Per entrambe le categorie di personale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, è disciplinata, ai sensi del comma 13, dell’art. 39 del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo CCNL, con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97 con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.

La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.

E’ escluso dalla possibilità di poter presentare la domanda in argomento il personale Ata appartenente al profilo professionale di DSGA.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.

L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n. 61/2000).

Ad ogni buon fine, si riportano in allegato, al presente notiziario, i modelli di:

– domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In conclusione, per completezza di informazione, si evidenzia che ai suddetti disposti contrattuali sono seguiti i seguenti interventi normativi:

– art. 73, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;

– art. 16, della Legge n. 183/2010;

– circ. del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 20/6/2011;

– art. 1, comma 20, Legge 92/2012;

– art. 12, D. Lgs. n. 81/2015, con esclusione di quelle contenute negli artt. 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

* PERSONALE ATA – INDIZIONE DEI CONCORSI PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL’AREA A E B – INDIZIONE DEI CONCORSI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/17 – GRADUATORIE A. S. 2017/18 – NOTA DEL MIUR

Il Miur, con la nota prot. n. 8654 del 28/2/2017, ha invitato gli UU.SS.RR., ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

Nella stessa disposizione viene precisato che:

  • i concorsi per titoli in argomento sono indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a. s. 2017/18;
  • in relazione ai requisiti generali di ammissione, viene richiamato quanto disposto con la propria precedente nota prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, in ordine all’applicazione dell’art. 38, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, della legge n. 97/2013;
  • come già previsto nella succitata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali;
  • è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992. Tale modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.
  • nei bandi da indire va evidenziato che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;
  • l’invio delle istanze è previsto:

a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H, mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;

b) tramite le istanze on-line, in un momento successivo, il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.

  • al fine di favorire la procedura on-line, tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto sono invitati a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web;
  • modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota;
  • le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;
  • con successiva nota seguiranno i modelli di domanda.
  • al fine di dare uniformità alla procedura che si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie definitive, utili per le operazioni di corretto avvio dell’anno scolastico, viene raccomandato di pubblicare i relativi bandi entro il 20 marzo.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale della nota suddetta.

* APPELLO AZIONE N. 75 – IMPUGNATIVA D.M. 235/14

In relazione all’oggetto, si ricorda che è scaduto il termine fissato per la raccolta delle adesioni (28 febbraio 2017). Tra qualche giorno scadrà il termine per la proposizione dell’appello.

Inseriamo in area riservata la documentazione relativa all’oggetto.

I segretari provinciali che non avessero ancora provveduto sono pertanto cortesemente pregati di avvertire gli iscritti della propria provincia circa la possibilità di proporre appello.

* RICORSI CONCORSO SCUOLA – AZIONE N. 89 – INSEGNANTI TECNICO–PRATICI (RICORSO NRG 4454/2016 – NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Inseriamo in area riservata gli allegati della suddetta azione legale n. 89.