Sommario:

–    Insegnanti, ambiti e scuole: salta la trattativa – Comunicato congiunto

–    Piano triennale di formazione del personale ATA

–    Corresponsione assegno nucleo familiare ai supplenti brevi e saltuari – Istruzioni Miur

–    Decreto Legislativo 20/6/2016, n. 116 in materia di licenziamento disciplinare – Entrata in vigore

–    Rilevazione oneri indennità di bilinguismo e trilinguismo e indennità di direzione al sostituto DSGA a.s. 2015/2016 – Apertura funzione

–    Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa – Messaggio INPS

–    Decreto In

terministeriale n.1600053 del 3 giugno 2016. CIG in deroga – Settore Appalti di pulizie nelle scuole – Messaggio INPS

–    Azioni Legali n. 86 e n. 90: Ricorsi TAR Lazio Concorso Scuola 2016 –– udienza del 14/7/16

*    INSEGNANTI, AMBITI E SCUOLE: SALTA LA TRATTATIVA – COMUNICATO CONGIUNTO

Riportiamo di seguito integralmente il Comunicato congiunto di FLC CGIL, CISL SCUOLA UIL SCUOLA e SNALS-ConfSAL.

 

Insegnanti, ambiti e scuole: salta la trattativa. Impossibile accettare che la scuola diventi un mercato dei titoli

 

Grave la responsabilità del Ministro Giannini

 

 

 

Non trova una positiva conclusione la trattativa sull’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole, sebbene oggi ci sia stato accordo sulle procedure.

Il negoziato è saltato a causa dell’inflazione di requisiti che il Miur avrebbe preteso di inserire nell’accordo.

Un atteggiamento arrogante che contraddice l’intesa politica raggiunta nei giorni scorsi e le premesse su cui è stata costruita facendo venir meno le garanzie di imparzialità delle procedure concordate.

Si vuole trasformare la scuola in una sorta di mercato delle competenze più disparate: “dagli incarichi organizzativi alla progettazione per bandi ai collaboratori del dirigente scolastico”.

Una pletora di requisiti e di titoli che poco hanno a che vedere con il passaggio dei docenti dagli ambiti alle scuole.

Il sistema dei requisiti, raccolti a caso e in un numero così eccessivo, non può funzionare.

Ci hanno presentato un album di figurine.

Di questa scelta il ministro porta per intero la responsabilità.

Quello a cui noi miriamo è un sistema efficace, capace di far incontrare i bisogni delle scuole, definiti collegialmente, con la professionalità dei docenti, evitando eccessi di concorrenza inutile e dannosa tra le scuole e tra gli insegnanti.

Serve un percorso che abbia come punti centrali la trasparenza delle procedure e l’oggettività dei requisiti stabiliti a livello nazionale, dando anche ai dirigenti punti di riferimenti chiari con cui operare. Questo rimane il nostro obiettivo.

Non accetteremo passivamente misure che siano lesive della dignità professionale degli insegnanti.

 

 

Roma, 14 luglio 2016

 

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

 

 

 

*    PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Miur ha pubblicato nel proprio sito il piano di formazione per il triennio 2016/2018 destinato al personale ATA.

 

Provvediamo ad inserire il testo completo in area riservata.

 

 

 

*    CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI – ISTRUZIONI MIUR

Il Miur, con la nota prot. n. 9983 dell’11/7/2016, ha diramato le istruzioni alle scuole per il pagamento dell’assegno al nucleo familiare ai supplenti brevi e saltuari attraverso la verifica dei dati inseriti al sistema informativo.

La procedura da seguire è la seguente:

1)   prendere atto del reddito dichiarato dal richiedente l’assegno, costituito dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare del medesimo;

2)   accedere al portale NoiPA, mediante il sistema SIDI, utilizzando la funzione messa a disposizione per il calcolo degli assegni del nucleo familiare;

3)   procedere all’inserimento dei dati richiesti nell’apposita maschera NoiPA (periodo di riferimento, reddito complessivo nucleo familiare, dati di famiglia, assegno nucleo familiare);

4)   l’importo finale dell’ANF dovrà essere calcolato in base al periodo di servizio prestato e rapportato alle ore contrattuali;

5)   per ogni contratto inserire l’importo ottenuto.

Inoltre, nella nota viene precisato che:

–     il personale interessato alla richiesta è responsabile dell’eventuale dichiarazione mendale riportata che potrebbe generare un’eventuale danno erariale a carico dello Stato;

–     l’assegno per nucleo familiare è richiesto da uno solo dei coniugi a fronte di una dichiarazione presentata dall’interessato presso le segreterie amministrative delle istituzioni scolastiche;

–     le istanze di richiesta per l’attribuzione dell’assegno per nucleo familiare, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate o inviate, alle segreterie scolastiche, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

–     qualora le segreterie scolastiche, successivamente alle verifiche disposte dovessero riscontrare delle anomalie, dovranno sollecitamente rettificare gli importi erroneamente inseriti al sistema;

–     se il supplente non ha alcun contratto in essere con l’istituzione scolastica, gli importi fossero già stati indebitamente liquidati, e quindi non fosse possibile andare in compensazione con trattenute su un rateo futuro, al recupero tempestivo delle somme erroneamente attribuite al personale supplente tramite il versamento della somma indebitamente percepita in conto entrata del Bilancio dello Stato sul capo 13, capitolo 3638, articolo 4,. sull’l’iban: IT 05Y 01000 03245 350 O 13 3638 04 e nella causale indicare “cod. meccanografico della scuola- recupero ANF”;

–       per gli insegnanti di religione la richiesta di ANF deve essere inoltrata alle Ragionerie Territoriali competenti che ne cureranno l’attribuzione.

 

Provvediamo ad inserire in area riservata il testo ufficiale della nota suddetta.

 

 

 

*    DECRETO LEGISLATIVO 20/6/2016, N. 116 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – ENTRATA IN VIGORE

Nella G.U. n. 149, del 28/6/2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 116 del 20/6/2016, recante modifiche all’art. 55-quater del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge 7/8/2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

Tale provvedimento è entrato in vigore il 13/7/2016.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale del provvedimento in argomento.

 

 

 

*    RILEVAZIONE ONERI INDENNITÀ DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO E INDENNITÀ DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DSGA A.S. 2015/2016 – APERTURA FUNZIONE

In attuazione dell’Intesa del 24/6/2016 per l’a.s. 2015/16, si rende noto che il MIUR ha comunicato l’apertura alle scuole dal 6 luglio al 14 agosto 2016 della funzione per rilevare le esigenze di finanziamento (da assegnare e caricare sul cedolino unico in quota parte integrativa) per:

  • indennità di bilinguismo e trilinguismo;
  • indennità di direzione al sostituto DSGA.

 

Inoltre, in tale comunicazione viene:

–       richiamata l’attenzione alla durata dell’incarico in quanto per accordo sindacale sarà data priorità ai casi di DSGA assente per tutto l’a.s. ovvero ai casi di titolare assente per l’intero a.s. con diritto alla conservazione del posto, che sia stato sostituito da personale ATA titolare di posizione economica, al quale sarà corrisposta l’indennità di direzione del DSGA, di cui all’art. 3, comma 2, della Sequenza contrattuale, come previsto dall’art. 62 del vigente CCNL:

–       precisato che gli UU.SS.RR. avranno a disposizione le funzioni fino al 30 agosto 2016 compreso, per terminare le attività di verifica e presa visione.

 

 

*    RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN FAVORE DEI FIGLI STUDENTI DURANTE IL PERIODO DI VACATIO STUDII, OVVERO, NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA – MESSAGGIO INPS

Com’è noto, i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, comporta la sospensione della pensione stessa.

Al riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, l’INPS, con il messaggio n. 2758 del 21/06/2016, ha fornito ulteriori precisazioni. Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale del suddetto messaggio, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

 

Riconoscimento del diritto durante il periodo di vacatio studii

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

 

Sospensione del diritto durante il periodo di vacatio studii

Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.

Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.

Riconoscimento del diritto nel periodo di svolgimento di attività lavorativa

Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.

Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.

In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.

Sospensione del diritto

Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività lavorativa.

Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.

 

 

*    DECRETO INTERMINISTERIALE N.1600053 DEL 3 GIUGNO 2016. CIG IN DEROGA – SETTORE APPALTI DI PULIZIE NELLE SCUOLE – MESSAGGIO INPS

Come è noto, al fine di affrontare la situazione occupazionale relativa al settore degli appalti di pulizia nelle scuole, sono stati siglati, in sede governativa, i verbali d’accordo del 30 luglio 2015 e 6 agosto 2015, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali del settore, recepiti con Decreto Interministeriale n.1600053 del 3 giugno 2016.

Tale decreto ha stabilito che l’intervento riguarderà un numero massimo di 6.375 unità lavorative, dipendenti delle 47 aziende del settore in oggetto come indicate nell’art.1 del decreto ed ivi analiticamente descritte.

Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l’intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto, come previsto all’art.2 del sopracitato decreto n.1600053, verrà imputato a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18 comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 208 n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, nel limite massimo complessivo di euro 8.580.624,94.

A riguardo l’INPS, con il messaggio n. 2774 del 22/06/2016 ha fornito le istruzioni operative per le proprie sedi che hanno in carico la matricola aziendale.

Le aziende interessate presenteranno telematicamente istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale con le modalità in esso indicate.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale del suddetto messaggio.

 

 

*    AZIONI LEGALI N. 86 e N. 90: RICORSI TAR LAZIO CONCORSO SCUOLA 2016 –– UDIENZA DEL 14/7/16

Riportiamo di seguito le Azioni n. 86 e 90 inviateci dal nostro Ufficio legale.

Roma, 14 luglio 2016

Prot. n. 139/MPN/RB/UL

Alle Segreterie provinciali Snals

 

e, p.c. Agli avvocati della rete legale

 

 

 

Oggetto: RICORSI TAR LAZIO CONCORSO SCUOLA 2016 – AZIONI LEGALI N. 86 e N. 90 – UDIENZA DEL 14/7/16

 

 

Facendo seguito ai precedenti comunicati, in relazione ai ricorsi Azione n. 86 – Laureati + 36 mesi servizio –  NRG 5170/16 e Azione n. 90 (Diploma maturità linguist.)NRG 5167/16 si comunica che si è tenuta questa mattina, dinanzi al Tar del Lazio, sez. III bis, l’udienza per la discussione delle istanze di sospensiva.

Sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati circa l’esito, non appena noto.

 

Le segreterie provinciali sono pregate di comunicare quanto sopra ai propri iscritti.

 

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it

Per visualizzare lo stato dei ricorsi: cliccare su “Tribunali amministrativi regionali” in alto a destra della pagina principale del sito internet, cliccare su “Tar Lazio”, sede Roma, cliccare su “ricorsi” ed inserire anno e numero di ruolo.

 

Sarà cura dell’ufficio legale tenervi tempestivamente aggiornati.

 

Distinti saluti.

 

f.to Il Segretario Generale

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