Sommario:
– CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie: Sottoscritta al Miur l’Ipotesi di contratto
– Mobilità annuale: Firmato il CCNI più tutele per il personale
– Incontro al MIUR di informativa su organico di diritto personale ATA 2016/17
– Consulta Nazionale ATA – Documento finale
– Estero: Comunicato unitario
– FISM: Ipotesi di rinnovo CCNL FISM 2016-2018 – e accordo sulla detassazione
– Assunzioni a tempo indeterminato docenti scuola dell’infanzia
CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: SOTTOSCRITTA AL MIUR L’IPOTESI DI CONTRATTO
Nella mattinata di oggi, 15 giugno 2016, si è conclusa al MIUR, al termine di un serrato confronto, la definizione della Ipotesi di CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2016/17.
Nell’invitarvi ad un’attenta lettura dell’Ipotesi di CCNI appena sottoscritta, vi segnaliamo soltanto alcuni aspetti salienti della stessa.
All’art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI – sono stati effettuati, rispetto all’analogo CCNI per assegnazioni e utilizzazioni provvisorie per l’a.s. 2015/16, (non ancora sottoscritto in via definitiva in quanto non è ancora terminato l’iter di verifica dello stesso, da parte di Funzione Pubblica e MEF) alcune modifiche o inserimenti. Sono stati inseriti, tra gli aventi titolo a produrre domanda, al punto G, i docenti già titolari delle dotazioni organiche di sostegno della scuola secondaria di II grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio. Inoltre, al punto L, è stata prevista la possibilità, per i docenti titolari su insegnamento curriculare, di chiedere l’utilizzo oltre che sui posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie, anche sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di II livello, previsti dal DPR 263/2012. Al comma 4 è stato previsto, limitatamente al personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera B dell’art. 1 della L. 107/2015, che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine della fase C – allegato 1 CCNI 8/4/2016, e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo che lo stesso, limitatamente all’a.s. 2016/2017, sia assegnato d’ufficio, anche in soprannumero, ad una sede, al termine delle operazioni previste dal CCNI 15/6/2016.
Al comma 6 si prevede, per il titolare di cattedra costituita su più scuole, il completamento nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. Al comma 7 sono state previste specifiche norme per i docenti di religione cattolica nei casi di riduzione, nella scuola di servizio, dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad 1/5. Gli stessi, nel caso non completino l’orario in tale scuola, sono utilizzati nell’ambito della stessa in attività specifiche, dando priorità alle supplenze temporanee. Nel caso di docenti in servizio su più scuole, (insegnanti di religione cattolica), effettueranno tali ore nella scuola in cui si è verificata la riduzione. In assenza di ore in tale ultima, le ore di completamento saranno effettuate nella I sede di servizio. Il docente in servizio su più scuole completerà l’orario nella I scuola, nel caso si determini la disponibilità di ore. Al comma 11, sempre per gli insegnanti di religione cattolica di ruolo, è stata prevista la possibilità di utilizzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 2, del CCNI per gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 L. 186/03 (revoca dell’idoneità).
All’art. 3 – CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONI DELLE DISPONIBILITA’ – in relazione agli accordi da effettuarsi a livello regionale per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità, si prevede una distinzione tra i posti vacanti in organico dell’autonomia e quelli derivanti dall’adeguamento dello stesso all’organico di fatto.
All’art. 5 – CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI – al comma 7 è stata inserita la possibilità, per un più ampio utilizzo del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero, di prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche, pari all’eccedenza di personale. Inoltre, al comma 9, è stato ribadito che le utilizzazioni dei docenti di sostegno di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare, prevedendo il riparto dei posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione, nelle 4 aree disciplinari, proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, come previsto all’art. 3 comma 1 del CCNI.
All’art. 6 bis – UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – al comma 1 è stato previsto l’utilizzo, nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione, anche l’applicazione del medesimo articolo ai docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/16. Al comma 11 è stata prevista la possibilità di conferma, con priorità sul posto o quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/2016, estendendo tale norma agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/2016, che hanno diritto, a domanda, alla conferma, con priorità, su posto e sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/2016.
Inoltre al comma 12, nel caso di ore disponibili inferiori alla richiesta di conferma nella specifica disciplina, rispetto all’a.s. 2015/2016, è stata prevista l’individuazione degli aventi titolo alla conferma, sulla base degli anni di effettivo servizio prestato nel liceo musicale richiesto, nella medesima disciplina; in caso di concorrenza, sulla base dei titoli previsti dalla tabella relativa alla mobilità professionale del CCNI 8/4/2016. Sulle ulteriori disponibilità gli utilizzi sono effettuati anche per completare l’orario dei docenti confermati, in base alla posizione occupata in graduatoria, compresi i docenti titolari in altra provincia (dando priorità agli appartenenti a classi di concorso in esubero). Nell’ordine delle operazioni dei licei musicali si precisa, nella nota, che la titolarità nella provincia o fuori dalla provincia è riferita all’a.s. 2016/2017.
All’art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE – al comma 1, nell’individuazione di coloro che hanno titolo a richiedere l’assegnazione provvisoria, è stato precisato che la stessa può essere richiesta da tutti i titolari di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, che siano in possesso dei motivi previsti l’effettuazione di tale richiesta e cioè:
– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificati anagrafici;
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria:
– ricongiungimento ai genitori.
È stato inoltre previsto, analogamente a quanto veniva già indicato (nei precedenti CCNI), che i nominati a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica coincidente o successiva all’inizio dell’a.s. 2016/2017, non possono produrre domanda di assegnazione provvisoria. È stato, inoltre ribadito, al comma 6, (allorché si prevede la possibilità di assegnazione provvisoria per tutto il personale assunto con decorrenza giuridica dall’a.s precedente a quello per cui si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria) che tale norma riguarda anche i titolari di ambito.
Al comma 12 è stato chiarito che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sia sui posti dell’organico dell’autonomia che su quelle di adeguamento all’organico di fatto (art. 1 comma 69 L. 107/2015).
Inoltre al comma 13 dopo aver confermato lo scambio di cattedra o posto tra coniugi anche tra provincie diverse, è stata introdotta dato il carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/2017, al termine delle operazioni e a richiesta degli interessati, la possibilità di scambio tra due docenti del medesimo insegnamento, che abbiano prodotto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non l’abbiano ottenuta. In tale comma però si precisa che, successivamente, di intesa con le OO.SS., il MIUR fornirà indicazioni agli uffici, per assicurare trasparenza e omogeneità della suddetta procedura. Anche tale possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari dello stesso insegnamento, sarà sottoposto alla contrattazione regionale per regolare le modalità di attuazione di tale scambio.
All’art. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – al punto II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI 8 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’, l’aggiornamento della data relativa al personale docente che beneficia di tale possibilità, cioè il personale, trasferito d’ufficio quale soprannumerario, a domanda condizionata ovvero d’ufficio a partire dall’a.s. 2008/2009, che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità; ciò per il personale che abbia richiesto tale rientro a partire dall’a.s. 2008/2009 e/o successivi.
Al punto IV – ASSISTENZA – alla lettera G, è stato previsto l’inserimento del personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, alla lettera H è stato inserito il personale docente, destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia coniuge di soggetto con disabilità o figlio unico o individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.
Al punto L, è stata elevata da 3 a 6 anni, per effetto della nuova normativa, l’età relativa ai figli delle lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, per fruire della precedenza prevista in tale punto.
Inoltre, al punto M è stata prevista una nuova precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con prole di età superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Al punto 7 – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie), è stata inserita una nota 3 che prevede l’inserimento, tra i beneficiari di questa precedenza delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali.
PERSONALE ATA
Per quanto attiene al personale ATA, le modifiche, oltre a quelle ovvie relative a variazioni di data e di anno scolastico, riguardano precipuamente gli artt. 12, 13 e 18.
All’art. 12 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA – si prevede, al comma 2, in merito al quadro complessivo delle disponibilità che esso deve ricomprendere una o più tra quelle derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti previsti in relazione alle procedure amministrative collegate ai processi di riforma previsti dalla normativa vigente quali: programmazione delle attività di formazione rivolte per il personale ATA, adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche relativi ad atti per cessazioni dal servizio, contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale, esigenze di supporto amministrativo per l’apertura pomeridiana delle scuole, incremento dell’alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento alla costruzione del libretto telematico, individuazione del fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica e che possono, pertanto, svolti da reti di scuole in base a specifici accordi comunicati agli Uffici scolastici territoriali di competenza, ivi comprese le esigenze legate alla istruzione per gli adulti, nonché l’utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, per esigenze di funzionamento dei laboratori.
All’art. 13 – ULTERIORI CRITERI PER LA DETERMINAZIONI DELLE DISPONIBILITA’ RIFERITI AL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, al comma 1, viene enunciato che la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità in cui comprendere una o più disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con riguardo alle competenze delineate nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze e finalità delineate nel comma 2, dell’art. 12, anche con riferimento alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”.
E’ fatta salva, comunque, l’utilizzazione a domanda nella sede di precedente titolarità del DSGA soprannumerario per effetto dell’applicazione dell’art. 4, comma 70, della Legge n. 183/2011 in luogo della reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l’utilizzazione di eventuale, ulteriore, personale in esubero.
E’ consentita, altresì, l’utilizzazione del personale in esubero per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
All’art. 18 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – si prevede al punto II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI 8 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’, l’aggiornamento della data relativa al personale che beneficia di tale possibilità, cioè il personale, trasferito quale soprannumerario, a domanda condizionata ovvero d’ufficio a partire dall’a.s. 2008/2009, che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità; ciò per il personale che abbia richiesto tale rientro a partire dall’a.s. 2008/2009 e/o successivi.
Al punto IV – ASSISTENZA – alla lettera F è stato previsto l’inserimento della precedenza per il personale ATA destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia genitore, anche adottante o chi eserciti tutela legale, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, alla lettera G è stato inserito il personale ATA, destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia coniuge di soggetto con disabilità o figlio unico o individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.
Al punto I, è stata elevata da 3 a 6 anni, l’età relativa ai figli delle lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, per fruire della precedenza prevista in tale punto.
Inoltre, al punto L è stata prevista una nuova precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con prole di età superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Al punto 7 – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie), è stata inserita una nota 5 che prevede l’inserimento, tra i beneficiari di questa precedenza delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali.
Per quanto attiene le tabelle di valutazione, le stesse sono quelle di cui al CCNI per la mobilità 8/4/2016, senza apportare alle stesse nessuna modifica.
La posizione della delegazione Snals-Confsal
La nostra Delegazione si è battuta, con fermezza e determinazione per:
- realizzare la maggior tutela possibile del personale;
- far prevedere, nel quadro delle disponibilità per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, sia i posti dell’organico dell’autonomia che quelli previsti dall’art. 1 comma 69 della L. 107/2015 (adeguamento dell’organico di fatto);
- garantire le stesse possibilità per tutti i docenti, ivi compresi i titolari di ambito, di assegnazione provvisoria su scuola e non su ambiti;
- aggiornare le precedenze relative alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, adeguando alle nuove norme, l’età prevista per i figli, al fine di beneficiare di tali precedenze, (estendendola ai genitori con figli fino a 6 anni); prevedere, una successiva precedenza, ai soli fini delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, per i genitori con prole di età superiore a 6 anni e inferiore a 12.
Resta fermo il nostro impegno a sollecitare l’iter di verifica contabile e normativa della Ipotesi di CCNI, prevista dal D.Lvo 165/2001, come integrato dal Decreto 150/2009.
Presentazione delle domande
Qualora le verifiche sopra citate dovessero comportare tempi troppi lunghi si verificherà le possibilità di presentazione delle domande prima del completamento di tale iter, in modo da dare agli interessati i tempi adeguati per la presentazione delle stesse e all’Amministrazione la possibilità di esame delle domande ed effettuazione delle relative operazioni.
Ovviamente sarà nostra cura tenervi informati sugli esiti del successivo iter.
Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo dell’Ipotesi appena sottoscritta.
* MOBILITÀ ANNUALE: FIRMATO IL CCNI PIÙ TUTELE PER IL PERSONALE
Riportiamo di seguito il Comunicato Unitario.
MOBILITÀ ANNUALE, FIRMATO IL CCNI
PIÙ TUTELE PER IL PERSONALE
Firma a cinque per il contratto integrativo sulla mobilità annuale. A sottoscriverlo questa mattina al Miur tutti i sindacati scuola rappresentativi: Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
Il contratto sottoscritto completa, ampliandoli e perfezionandoli ulteriormente, gli elementi di tutela del personale in tema di mobilità. Un altro passo in avanti che consentirà il massimo delle possibilità di spostamento dei docenti anche sui posti disponibili per un solo anno scolastico.
I provvedimenti di assegnazione provvisoria saranno tutti effettuati sulle singole scuole in cui vi siano posti disponibili.
Resta ora da affrontare il problema più importante e urgente: portare a soluzione negoziale il passaggio dei docenti titolari di ambito alle singole scuole. L’obiettivo è assicurare il massimo di obiettività e trasparenza a operazioni che riguarderanno migliaia di persone.
Servirà a tal fine un negoziato approfondito e serio con il MIUR per completare il quadro delle regole per la mobilità, dando certezza e continuità al personale, anche al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico. I nostri obiettivi: trasparenza, oggettività e omogeneità delle regole.
Roma, 15 giugno 2016
Flc CGIL Domenico Pantaleo |
CISL Scuola Maddalena Gissi |
UIL Scuola Giuseppe Turi |
SNALS Confsal Marco Paolo Nigi |
GILDA Unams Rino Di Meglio |
* INCONTRO AL MIUR DI INFORMATIVA SU ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA 2016/17
Si è svolto il secondo incontro di informativa sull’argomento all’oggetto durante il quale è stata fornita una versione aggiornata rispetto al prevedente incontro entrando nel merito dei possibili criteri di ripartizione a livello regionale che, secondo l’amministrazione, dovrebbero avere come riferimento fondamentale per le variazioni rispetto alla consistenza del corrente anno scolastico l’andamento della consistenza numerica degli allievi.
Nella sua illustrazione il rappresentante dell’amministrazione ha evidenziato che:
- lo sviluppo delle tabelle, definite a seguito del recente taglio degli organici, lascia alle regioni margini percentuali superiori al 3% previsto;
- l’attribuzione dell’organico alle scuole è previsto di durata triennale, anche se è rivedibile annualmente.
La delegazione dello SNALS CONFSAL ha ribadito con forza:
- il dissenso del sindacato per il mancato ripristino della riduzione dell’organico di diritto effettuata per il corrente anno scolastico;
- l’insostenibilità di una situazione in cui alle scuole vengono richieste sempre maggiori prestazioni e servizi e non si provvede a dotarle delle necessarie risorse umane e professionali;
- la necessità che, già in sede di circolare sugli organici che dovrà essere emanata, sia garantito alle scuole almeno un organico di fatto per il funzionamento non inferiore alla consistenza di quello del corrente anno scolastico.
Si è ipotizzata una prosecuzione degli incontri per il prossimo mercoledì pomeriggio.
* CONSULTA NAZIONALE ATA – DOCUMENTO FINALE
Riportiamo, di seguito, il documento finale elaborato al termine della Consulta del personale ATA tenutasi in data odierna, con preghiera di consegnarne una copia ai componenti della stessa da parte dei segretari provinciali di loro provenienza.
Documento finale
Consulta Nazionale Personale ATA
La Consulta Nazionale del Personale ATA, riunita a Roma il 15/06/2016, ascoltata la relazione del Coordinatore Nazionale Mario D’Onofrio sulla situazione sindacale e sulle problematiche del settore, l’approva all’unanimità.
La Consulta Nazionale, nel merito delle tematiche trattate
denuncia
– le insostenibili condizioni di lavoro del personale ATA, costretto quotidianamente a scontrarsi con difficoltà che sono di ostacolo alla funzionalità ed al buon andamento delle scuole;
stigmatizza
– le scelte governative che hanno portato all’adozione di norme come la legge 107/2015, che trascura complessivamente il personale ATA, accennandovi solo in relazione a possibili tagli, o la legge di stabilità 2015 con cui sono stati imposti divieti alla sostituzione del personale anche in caso di lunga assenza, con grave pregiudizio del buon andamento del servizio:
– la mancanza di attenzione e considerazione che trova evidente conferma nell’esclusione del personale ATA dal piano straordinario di assunzioni e nell’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche; scelte che aggravano un quadro già appesantito dalla mancata attuazione di istituti contrattuali finalizzati a promuovere percorsi di riconoscimento e valorizzazione professionale;
apprezza
le iniziative di mobilitazione promosse e tese a rivendicare:
– un piano di assunzioni pluriennale che assicuri la stabilizzazione di tutto il personale ATA;
– la definizione di un organico stabile ed adeguato per le necessità di tutte le tipologie di scuole;
– l’avvio del rinnovo del contratto e la cancellazione delle invasioni per legge in campo contrattuale;
ritiene
significativo avanzare la richiesta di retribuzioni adeguate alla specificità del lavoro scolastico e dell’accresciuta professionalità di tutti i profili del personale ATA;
ribadisce
– la necessità, di dare prospettive occupazionali stabili al personale precario, evitando le onerose ed inopportune esternalizzazioni esistenti, mediante la costituzione dell’organico del personale ATA sufficiente ai bisogni basilari di funzionalità e sicurezza delle istituzioni scolastiche e rispondente alle esigenze di innovazione e ampliamento dell’offerta formativa;
– l’indifferibilità, dell’istituzione delle figure professionali di area C (coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico), già definite contrattualmente nell’unità dei servizi ATA; della presenza di figure di area tecnica anche nel I circolo di istruzione per le attività di laboratorio scaturenti dalle sempre più diffuse tecnologie informatiche; della determinazione dell’organico del profilo di assistente tecnico con modalità più oggettive rispetto a quella prevista attualmente tramite delibera della giunta esecutiva;
– l’esigenza di: portare a soluzione il riconoscimento dell’anzianità ai DSGA ed al personale transitato dagli EE.LL. allo Stato; mettere a regime la mobilità professionale con l’individuazione di soluzioni per gli assistenti amministrativi impiegati su posti vacanti e/o disponibili ai DSGA; indire il concorso ordinario per DSGA; emanazione di un nuovo regolamento delle supplenze che tenga conto delle innovazioni contrattuali intervenute;
– l’ineluttabilità della revisione del sistema previdenziale e pensionistico regolato dalla L. 214/2011 mediante l’adozione di flessibilità di uscita che tengano conto dell’età anagrafica e della contribuzione posseduta; del ripristino della indicizzazione delle pensioni a prescindere dal loro importo; di una soluzione definitiva per coloro che hanno conseguito “la quota 96” nel 2012;
impegna
la Segreteria Generale a:
ü perseguire la revisione delle norme che tagliano gli organici, limitano le supplenze brevi e congelano il turn over in relazione al passaggio del personale soprannumerario delle province;
ü avviare, la sessione negoziale prevista dall’art. 2, comma 4, del CCNL 10/11/2014, finalizzata ad estendere, anche per gli anni scolastici successivi al 2014/2015, l’indennità mensile fissa e ricorrente prevista per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche;
ü puntare, sulla definizione di un organico dell’autonomia per il personale ATA, al pari di quello previsto nella legge 107/2015 per il personale docente, su cui assicurare la stabilizzazione delle assunzioni, anche graduale se necessaria;
ü perorare, nella riforma di Governo della scuola sia l’istituzione dell’assemblea del personale ATA sia la partecipazione del DSGA nel consiglio dell’autonomia con diritto di voto, sia la partecipazione del personale ATA in tutti i momenti in cui si decide l’organizzazione della scuola (commissioni POF, sicurezza, viaggi d’istruzione, ecc..);
ü sostenere, l’istituzione di un sistema nazionale di formazione in servizio che migliori la prestazione lavorativa e la qualità dei servizi erogati;
ü avviare il rinnovo contrattuale favorendo la valorizzazione professionale ed economica di tutto il personale e dando anche una equa soluzione ai docenti inidonei;
ü addivenire al superamento delle disfunzioni croniche del sistema informativo SIDI.
* ESTERO: COMUNICATO UNITARIO
Riportiamo di seguito integralmente il Comunicato unitario relativo al settore scuole estero.
COMUNICATO UNITARIO SETTORE SCUOLE ESTERO
Si è svolto in data odierna il previsto incontro delle OO.SS. della Scuola FLC CGIL – CISL – UIL – SNALS – FGU GILDA con i Rappresentanti della DGSP del Maeci con all’odg:
– Mobilità all’estero
– Contingente per l’A.S. 2016/17 e nomine all’estero
– Aggiornamento delle Graduatorie Permanenti per la destinazione all’estero del personale docente e Ata
– Proroga delle graduatorie per le supplenze all’estero
– Intesa Su PMOF per gli anni 2015/16 e 2016/17.
– Modalità di selezione per la destinazione all’estero dei Dirigenti Scolastici per l’a.s 2016/17
– Iter e contenuti del Decreto legislativo sull’estero previsto dalla L.107
MOBILITA’ ALL’ESTERO
Le OO.SS. presenti hanno espresso netto e totale dissenso rispetto alla decisione resa nota dalla delegazione del Maeci di negare qualunque contrattazione e qualsiasi riferimento al CCNL sulla mobilità all’estero, in palese violazione dell’art. 108 del CCNL scuola, e ha comunicato che intende intervenire esclusivamente con un decreto direttoriale in materia di trasferimenti a domanda e d’ufficio all’estero.
Le OO.SS. hanno quindi preso atto del comportamento antisindacale del Maeci e si sono riservate di assumere le conseguenti azioni ed iniziative, sul piano politico-sindacale e giudiziale, atte a ripristinare il rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di mobilità.
CONTINGENTE PER L’A.S. 2016/17 E NOMINE ALL’ESTERO
I Rappresentanti del Maeci hanno comunicato che non è ancora possibile l’avvio delle procedure per le nomine all’estero, in quanto non si è concluso l’iter del decreto relativo al contingente scolastico per l’A.S. 2016/17, in assenza della firma del MEF.
Le OO.SS. hanno sollecitato l’Amministrazione del Maeci a garantire tempi certi per le prossime nomine, segnalando ancora gravi ritardi nella pubblicazione dei periodici aggiornamenti delle attuali graduatorie e il fondato rischio di non garantire la presenza nelle sedi estere dei docenti nominati all’inizio del prossimo A.S.
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
La delegazione Maeci, al fine di garantire l’avvio delle nomine all’estero per l’a.s. 2016/17, ha annunciato la pubblicazione di un decreto di proroga di un anno scolastico delle graduatorie permanenti triennali, ai sensi dell’art.113 del CCNL scuola, la cui scadenza è prevista per il 31 agosto 2016.
PROROGA DELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE ALL’ESTEROPer quanto riguarda le disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per supplenze all’estero, i Rappresentanti del Maeci hanno comunicato che le attuali graduatorie saranno prorogate con decreto direttoriale per l’anno scolastico 2016/17, in attesa del completamento delle fasi applicative della legge 107 in materia.
INTESA SUI PMOF PER GLI A.S. 2015/16 E 2016/17
E’ stata definitivamente firmata l’Intesa, tra le OO.SS. e la Delegazione MAECI/MIUR relativa ai criteri di distribuzione delle risorse previste dall’art.104 del CCNL scuola, per il Progetti di Miglioramento dell’Offerta Formativa (PMOF) del vigente a.s. 2015/16 e sottoscritta l’ipotesi di Intesa sui criteri per l’a.s. 2016/17.
MODALITÀ DI SELEZIONE PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER L’A.S 2016/17
Sono stati espressi da parte della Delegazione Maeci/Miur i criteri utilizzati per la concessione delle proroghe agli attuali DS in servizio all’estero, fino al compimento dei nove anni scolastici e sono stati illustrati i contenuti dell’Avviso, di imminente pubblicazione per la selezione dei DS per il prossimo anno scolastico per i posti di Bruxelles, Metz (area francese), Addis Abeba, Washington (area inglese), Madrid e Rosario (area spagnola), Berlino, Francoforte e Zurigo (area tedesca). Da parte delle OO.SS. sono state espresse forti riserve sia su alcuni criteri di mancata concessione delle proroghe dei DS in servizio all’estero, come il caso relativo alla sede di Madrid, sia sui alcuni requisiti richiesti per l’accesso alle selezioni, come il numero di anni di servizio richiesto, che nell’ultima selezione era stato di 6, mentre alcune OO. SS. hanno chiesto di ridurlo a 4.
ITER E CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULL’ESTERO (LEGGE 107)
In merito ai contenuti della proposta di decreto legislativo, previsto dalla legge 107, attualmente in fase di elaborazione da parte degli Uffici legislativi degli Esteri e dell’Istruzione, i rappresentanti del Maeci hanno confermato che essi saranno presentati alle OO.SS. scuola dalla Direzione Generale, a conclusione dell’iter previsto dalle vigenti norme, prima della presentazione al Consiglio dei Ministri per il successivo percorso in Parlamento. E’ stato inoltre confermato dalla delegazione Maeci che tra i pareri obbligatori che dovranno essere assunti, prima della conclusione dei lavori di elaborazione, è preminente il parere del Consiglio generale degli italiani all’estero, che si riunirà in Assemblea Plenaria, nel corso del prossimo autunno.
Le OO.SS. hanno ribadito il loro dissenso a ogni modifica del quadro ordinamentale delle materie d’insegnamento delle scuole statali italiane all’estero e ad ogni intervento in deroga al vigente CCNL in materie riservate al contrattazione per la destinazione e alla gestione all’estero del personale docente e Ata.
Roma 13 giugno 2016
CISL SCUOLA |
UIL SCUOLA |
SNALS CONFSAL |
GILDA UNAMS |
* FISM: IPOTESI DI RINNOVO CCNL FISM 2016-2018 – E ACCORDO SULLA DETASSAZIONE
Inseriamo in area riservata i documenti di cui all’oggetto
* ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA
Come è noto la L. 107/15, in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ha operato una grave discriminazione per i docenti della scuola dell’infanzia, non avendo istituito l’organico potenziato per tale grado di scuola, con la motivazione del previsto riordino di tutti i servizi per l’ infanzia da0 a6 anni.
Adesso, con la conversione in legge del dl 29.3.2016, n. 42, il Governo ha tentato di porre qualche rimedio, per la verità tardivo e parziale, al danno fatto.
Infatti l’Art. 1 – quater della norma più sopra citata prevede che i docenti di scuola dell’infanzia inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso 2012, prima dell’approvazione delle graduatorie del concorso in via di espletamento (dopo di che le graduatorie del 2012 saranno “soppresse”) potranno richiedere l’assunzione non solo nella regione dove hanno espletato il concorso (2012), ma anche in TUTTE le altre regioni d’Italia.
In data 14.6.16 il Ministero ha dato informativa alle OO.SS. su come intende procedere in merito.
Intanto va detto che le Regioni dove ancora sono presenti graduatorie di merito 2012 sono, secondo i dati ministeriali: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia.
Gli inseriti a pieno titolo, che non siano già di ruolo su altri posti (tranne per l’Insegnamento della Religione Cattolica) potranno presentare istanza tramite POLIS (date presumibili: dal 29/7 al 9/8) indicando, in ordine preferenziale tutte le altre regioni d’Italia.
L’assunzione avverrà in due fasi:
1) FASE REGIONALE con le consuete procedure (50% dei posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato destinati alla Graduatoria di Merito e 50% alle G.A.E.- In caso di esaurimento della grad. di merito alle GAE verrà dato non il 100% dei posti, ma solo l’85% ed il rimanente 15% verrà utilizzato per la successiva fase 2) (ovviamente con restituzione dei posti alla prossima graduatoria di merito):
2) FASE INTERREGIONALE. Abbiamo già detto che, per concorrere a questa fase occorre presentare domanda indicando TUTTE le regioni d’Italia. Resta fermo il fatto che, se gli interessati trovassero collocazione nella regione nella quale espletarono il concorso 2012, automaticamente verrebbero esclusi da questa seconda fase, anche nel caso di produzione della domanda. Dal momento della comunicazione della nomina ci saranno 5 gg. per accettare. ATTENZIONE, però: nel caso di non accettazione i soggetti “saranno definitivamente espunti dalle ripettive graduatorie di merito e ad esaurimento” il che vuol, dire che, se un soggetto che si trova nelle due graduatorie, chiede l’interregionale per la graduatoria di merito e poi non accetta viene depennato non solo dalla graduatoria di merito, ma anche dalla GAE.
Al momento il Decreto Ministeriale, regolante quanto sopra, non è ancora disponibile. Quando ne saremo in possesso lo diffonderemo.