Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative – ha dichiarato la circolare n. 36 del 31/12/2015, contenente le istruzioni operative per le direzioni territoriali del lavoro in relazione alla settima salvaguardia, prevista dall’art. 1, comma 265, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 302 del 30/12/2015 (S.O. n. 70/L), volta a favorire, oltre ai penalizzati dell’innalzamento dei requisiti di accesso operato dalla “Riforma Fornero”, i fruitori di congedo per assistenza a figli con disabilità grave.

 

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, il testo della suddetta circolare, corredata dai seguenti allegati:

–       modulo istanza;

–       dichiarazione sostitutiva di certificazione;

–       elenco indirizzi e-mail cui inoltrare l’istanza che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet.

Sull’argomento, anche l’INPS, con la circolare n. 1 dell’8/1/2016, ha dettato le prime indicazioni.

 

Nel rinviare per la completezza d’informazione ai testi ufficiali delle suddette disposizioni, a riguardo, si evidenzia che:

ü       la domanda deve essere presentata alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 1° marzo 2016;

ü       i fruitori del comma 265, Lett. d), dell’art. 1, della legge di Stabilità 2016, sono i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.LVO n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data in vigore della stessa e precisamente il 6/1/2017;

ü       i requisiti per accedere alla pensione sono:

pensione di vecchiaia (posseduti entro il 31/12/2015)

–      65 anni e mesi 3 con almeno 20 anni utili a pensione

pensione di anzianità (posseduti entro il 31/12/2015)

–      40 anni utili a pensione a prescindere dall’anzianità anagrafica posseduta;

–      Quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età con 36 anni utili a pensione oppure 62 anni e 3 mesi con 35 anni utili a pensione oppure con un misto tra età anagrafica e contributiva come ad es. 61 anni e 9 mesi di età e 35 anni e 6 mesi di anzianità utile a pensione).

pensione di vecchiaia (posseduti entro il 31/12/2016)

–      65 anni e mesi 7 con almeno 20 anni utili a pensione

pensione di anzianità (posseduti entro il 31/12/2016)

–      40 anni utili a pensione a prescindere dall’anzianità anagrafica posseduta;

–      Quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età con 36 anni utili a pensione oppure 62 anni e 7 mesi con 35 anni utili a pensione oppure con un misto tra età anagrafica e contributiva come ad es. 61 anni e 9 mesi di età e 35 anni e 10 mesi di anzianità utile a pensione).