Sommario:

–    Mobilità del personale docente educativo ed ATA a.s. 2016/17 – Incontro al MIUR

–    Mobilità: nuovo incontro al MIUR – lo Snals-Confsal rivendica un nuovo confronto politico

–    Legge di stabilità 2016

–    Modifica del saggio di interesse legale – circolare INPS

–    Abolizione registro infortuni – circolare INAIL

–     Presidenza delle commissioni degli esami di stato-Iniziativa unitaria

 

 

*   MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA A.S. 2016/17 – INCONTRO AL MIUR

Nel pomeriggio di ieri, 11 gennaio 2016, si è tenuto al MIUR un incontro per il rinnovo del CCNI della mobilità per l’a.s. 2016/17.

Nello stesso l’Amministrazione ha chiesto alle OO.SS. di esprimersi sulla sua nuova proposta delle fasi della mobilità del personale docente.

La delegazione Snals-Confsal ha dato atto degli avanzamenti della posizione del Ministero, relativamente alla effettuazione della I e della II fase delle operazioni (mobilità per scuole e codici sintetici, come nel passato, non per ambiti territoriali come previsto dalla L. 107); ha dichiarato, comunque, che, anche in tali fasi, occorre apportare alcuni analitici miglioramenti alla proposta ministeriale.

Relativamente alla III e alla IV fase (mobilità straordinaria interprovinciale, territoriale e professionale, in attuazione del comma 108 della L. 107) lo Snals-Confsal, avendo ottenuto l’assenso dell’Amministrazione alla possibilità di mobilità interprovinciale per tutti i docenti, senza esclusione alcuna, ha chiesto di pervenire ad un testo che consenta l’effettuazione di tali fasi su tutti i posti dell’organico dell’autonomia (in base alle libere scelte effettuate, con la domanda di mobilità, dal personale docente, sia sui posti sede, sia sull’organico potenziato sia sugli ambiti territoriali, e non soltanto per ambiti territoriali, come proposto dall’Amministrazione).

Per quanto riguarda l’assegnazione del personale docente agli ambiti, la nostra delegazione ha chiesto di contrattare non soltanto le modalità di assegnazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali dei docenti non chiamati dai dirigenti scolatici, (come proposto dall’Amministrazione), ma anche la definizione di regole, le più chiare, oggettive e trasparenti possibile, in base alle quali si realizzi, da parte dei dirigenti scolastici, l’assegnazione dagli ambiti territoriali alle scuole.

Lo Snals-Confsal si è riservato, ovviamente, di formulare, nel prosieguo della trattativa, successive osservazioni, sia di carattere generale che di tipo analitico, e/o di trattarle nel corso degli incontri di contrattazione al MIUR.

La trattativa proseguirà nel pomeriggio di oggi; ovviamente sarà nostra cura tenervi informati degli esiti di tale incontro.

*   MOBILITÀ: NUOVO INCONTRO AL MIUR – LO SNALS-CONFSAL RIVENDICA UN NUOVO CONFRONTO POLITICO

Oggi, 12/01/2016, si è tenuto al MIUR un nuovo incontro finalizzato al rinnovo del CCNI della mobilità per l’a.s. 2016/17.

La dott.ssa Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento dell’Istruzione, facendo seguito alle richieste presentate ieri dalla nostra e dalle altre delegazioni sindacali ha:

  • riconfermato la disponibilità ad effettuare una sequenza contrattuale per definire criteri trasparenti ed oggettivi per l’assegnazione del personale docente dagli ambiti territoriali alle scuole, sia per le assegnazioni da parte degli USR (per i docenti ai quali non è giunta alcuna proposta dai dirigenti scolastici), sia per le proposte di competenza dei dirigenti scolastici;
  • mantenuto l’indisponibilità dell’Amministrazione a consentire, nella III e IV fase, la mobilità territoriale e professionale straordinaria (trasferimenti e passaggi), non solo su ambiti territoriali, ma anche su sede, con le precedenti norme (richiedendo, con la domanda di mobilità, scuole o codici sintetici).

Preso atto delle aperture sul primo aspetto, che segue la precedente disponibilità dell’Amministrazione all’effettuazione dei trasferimenti su sede in ambito provinciale, e della chiusura sulla seconda richiesta, lo Snals-Confsal ha proposto l’effettuazione di un nuovo incontro a livello politico, al fine di dirimere la situazione.

Le altre OO.SS. hanno espresso condivisione alla proposta Snals-Confsal e l’Amministrazione si è impegnata ad ottenere, dal livello politico, tale incontro, da attuarsi, probabilmente, in settimana.

 

 

*   LEGGE DI STABILITÀ 2016

Nella G.U. – serie generale n. 302 del 30/12/2015 – supplemento ordinario n. 70 – è stata pubblicata la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Tale legge, composta da un unico articolo suddiviso in 999 commi, è entrata in vigore l’1/1/2016.

Si evidenziano, di seguito, i commi salienti che riguardano la scuola ed il pubblico impiego:

1)    commi 126/128 (note di credito iva/estensione reverse charge);

2)    commi 152/153 (canone RAI);

3)    comma 205 (congedo padre lavoratore);

4)    commi 217/218 (reclutamento dirigenti scolastici);

5)    comma 222 (organico comparto scuola e AFAM);

6)    comma 236 (trattamento accessorio non superiore al 2015);

7)    commi 230/232 (aumento fondo funzionamento scuole di 23,5 mln euro e posticipo “school bonus”);

8)    comma 257 (proroga in servizio per impegnati in progetti innovativi);

9)    comma 258 (fondo acquisto libri di testo e altri materiali);

10) commi 264/281 (salvaguardia per beneficiari congedo assistenza disabili/estensione “opzione donna”);

11) comma 298 (cumulo riscatto laurea con congedo parentale);

12) commi 466/467 (risorse 300 mln euro per rinnovo contratti 2016/2018);

13) commi 494/520 (acquisto beni e servizi);

14) comma 626 (restituzione giacenze scuole al 31/12/2012);

15) comma 636 (divieto acquisto auto di servizio);

16) comma 637 (iva ridotta per pubblicazioni);

17) commi 657/658 (scuola nazionale dell’Amministrazione);

18) comma 717 (fondo per realizzare scuole innovative);

19) commi 898/899 (utilizzo contante fino a 2999,99 euro);

20) commi 900/901 (pagamento importi minimi anche con carte di debito o credito);

21) comma 904 (permanenza limite 1000 euro per pagare in contanti compensi, stipendi o credito);

22) comma 979 (card 500 euro per diciottenni).

 

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – del 20 gennaio 2016 si procederà alla pubblicazione del testo della suddetta legge corredato delle relative note.

 

 

*   MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE – CIRCOLARE INPS

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 291 del 15/12/2015 del decreto del MEF 11/12/2015, l’INPS, con la circolare n. 205 del 22/12/2015, ha fornito le indicazioni sulla variazione allo 0,2% del saggio di interesse legale dall’1/1/2016 e dei suoi riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

 

 

*   ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI – CIRCOLARE INAIL

L’INAIL, con la circolare n. 92 del 23/12/2015 (consultabile sul sito INAIL), ha reso noto che dal 23 dicembre 2015 è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Ciò in quanto l’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 151/2015, entrato in vigore il 24/9/2015, ha previsto che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore (23/12/2015) il datore di lavoro non avrà più l’obbligo di tenuta del suddetto registro.

Resta fermo che gli avvenuti infortuni in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla succitata norma.

 

 

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*   PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO-INIZIATIVA UNITARIA

In data odierna i segretari generali di Snals Confsal, Flc Cgil, Cisl scuola e Uil scuola hanno inviato al Miur la nota congiunta che riportiamo con la quale si chiede di considerare in modo paritario il diritto dei dirigenti scolastici, a prescindere del grado di istruzione delle scuole alle quali sono preposti, di accedere alla presidenza delle commissioni degli esami di stato.

A tutt’oggi infatti ai dirigenti delle istituzioni statali primaria secondaria di primo grado è inibito la nomina a presidente delle citate commissioni se sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento per le scuole superiori, contraddicendo tutta la legislazione e la normativa vigente che ha unificato il ruolo dei dirigenti scolastici a partire dalla fase del reclutamento.

 

Al Capo di Gabinetto

Dott. Alessandro Fusacchia

Al Capo Dipartimento

Dott.ssa Rosa De Pasquale

Al Direttore Generale

Dott.ssa Maria Maddalena Novelli

Loro Sedi

 

Oggetto: presidenza commissioni esami di stato.

 

Le scriventi Segreterie, con la presente, chiedono che sia data  la possibilità di affidare l’incarico di presidente degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione  ai dirigenti scolastici in servizio presso gli istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado anche se  non provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, ma  in possesso di regolare laurea, che ha consentito loro l’accesso al ruolo unico della dirigenza scolastica.

Ciò in quanto,  è  evidente la contraddizione normativa che  da una parte – riconosce il ruolo unico della dirigenza scolastica grazie al quale è consentito  il  mutamento di incarico dei dirigenti scolastici da uno all’altro ciclo di istruzione senza limitazione alcuna in qualsiasi ordine di scuola, anche da istituti di istruzione primaria ad istituti di istruzione secondaria superiore – dall’altra, lo impedisce,  ai sensi delle lett. a e b, comma 3,dell’art. 4 della L. n. 1 dell’11 gennaio 2007 e dalle lett. a e b, comma 1 dell’art. 5 del D.M. n 6 del 17 gennaio 2007.

Con la presente si vuole sostenere che il diritto del dirigente del primo grado di chiedere ed ottenere la nomina a presidente nelle commissioni degli esami di stato conclusivi del secondo grado , pur non avendo conseguito nel frattempo abilitazioni all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, risieda nel ruolo unico della dirigenza  che ha superato e modificato la vecchia normativa  che considerava organici, requisiti e titolarità  per cicli.

Tale impostazione, trova conferma nella stessa L. 107/2015 che, nel definire nuove e complesse procedure, non prevede competenze diversificate tra istruzione primaria, secondaria di primo grado e istruzione secondaria superiore, confermata, peraltro, dal medesimo sistema unico di valutazione della dirigenza scolastica, di cui al DPR n. 80 del 20.03.2013.

Del resto il ruolo stesso del presidente di commissione d’esame così come delineato dall’OM (90 del 2001 e dalle annuali ordinanze che disciplinano lo svolgimento delle sessioni d’esame), prevede un profilo di garanzia e di legittimità sicuramente bene rappresentato da un dirigente, ancorché non abilitato.

Quanto premesso impone, a parere delle scriventi Segreterie,  la  necessità di una  revisione normativa che, in coerenza con il mutato quadro di riferimento, riconosca anche ai dirigenti titolari di un istituto del primo ciclo formativo, di ottenere  l’affidamento della presidenza per gli esami di stato con esplicito nulla osta all’incarico stesso.

Pertanto, le scriventi Segreterie, nell’assicurare la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento di merito, chiedono un intervento che elimini tale ingiustificata disparità giuridica, restano in attesa di cortese sollecito riscontro e porgono distinti saluti.

 

FLC  CGIL

Domenico Pantaleo

CISL  SCUOLA

Maddalena Gissi

UIL  SCUOLA

Giuseppe Turi

SNALS  CONFSAL

Marco Paolo Nigi