Faq
I docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 che intendono partecipare al piano straordinario di assunzioni.
La presentazione delle domande –- esclusivamente attraverso il sistema Polis è possibile dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.
Le domande presentate con modalità diversa non verranno prese in considerazione.
Deve scegliere se vuole partecipare per l’una o per l’altra categoria e deve farlo nel momento della compilazione della domanda online, quando gli verrà chiesto di selezionare, in modo esclusivo, per quale delle due categorie essere trattato.
Sì, lo prevede la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1, comma 100.
Durante la compilazione della domanda online di partecipazione al piano straordinario di assunzioni, si dovrà scegliere se essere trattati, prioritariamente, per i posti di sostegno e, poi, per i posti comuni, o viceversa. La scelta effettuata opererà nell’ambito di ciascuna provincia, nell’ordine in cui le province sono espresse dall’aspirante docente.
Nel corso della compilazione della domanda online, si dovranno selezionare, una per una, le province in ordine di preferenza, ordine che sarà seguito dalla procedura nell’assegnazione del primo posto disponibile da proporre al candidato per la nomina.
L’aspirante deve indicare l’ordine di gradimento delle 100 province proposte dalla funzione disponibile. La scelta può essere effettuata in base alla regione di appartenenza o in ordine sparso. Poiché in base alle disposizioni del comma 100 della Legge 107 del 13 luglio 2015, le province devono essere tutte obbligatoriamente espresse, la domanda non potrà essere confermata ed inviata finché le province non saranno tutte espresse.
L’aspirante docente può salvare la domanda ed inviarla anche in un secondo momento.
No, dopo l’accettazione della nomina si viene cancellati da tutte le altre graduatorie in cui si è iscritti.
No, ai sensi dell’art. 1, comma 102 della Legge 107 del 13 luglio 2015, chi rinuncia alla proposta di assunzione formulata a partire dalla fase a) non può partecipare alle fasi successive del piano assunzionale.
No, la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale è unica e deve essere presentata dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.
La domanda sarà trattata scorrendo le stesse preferenze già espresse con l’unica domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni.
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò ricevere ulteriori proposte di assunzione negli anni scolastici successivi in quanto l’a.s. 2015/2016 è l’ultimo anno di vigenza delle graduatorie del concorso 2012 e la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l’indizione del nuovo concorso entro il 1 dicembre 2015.
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro esaurimento (vedi anche FAQ n. 18)
No. Al momento della compilazione della domanda l’aspirante deve scegliere se vuole partecipare al piano assunzionale per l’una o per l’altra categoria, in modo esclusivo. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono, definitivamente, espunti da tutte le graduatorie.
Dunque, se si è scelto di partecipare per il concorso, si è espunti anche dalle graduatorie ad esaurimento e viceversa.
No. La proposta di nomina riporta esclusivamente la provincia, l’ordine di scuola, la classe di concorso, posto comune/posti di sostegno, in cui si è stati nominati. Se la proposta verrà accettata, la scuola di servizio sarà assegnata successivamente.
No, nella successiva fase A posso ricevere una proposta di nomina solamente per un grado di istruzione, classe di concorso/tipo posto diverso da quello per cui ho rinunciato.
Per ogni provincia indicata in ordine di preferenza l’aspirante è esaminato, prima, nella classe di concorso dove ha riportato il punteggio più alto (100 punti) e, successivamente, nell’altra classe di concorso dove ha riportato il punteggio inferiore (90 punti).
SiSì. Fino alla data di scadenza della procedura (ore 14,00 del 14 agosto 2015), posso modificare i dati trasmessi anche nel caso siano stati inviati in modo definitivo, ritirando l’istanza, apportando le modifiche desiderate, confermando e inviando nuovamente la domanda.
Posso cancellarla. In ogni caso, l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà a comunicare al sistema informativo la nomina effettuata e, conseguentemente, la domanda di partecipazione non verrà trattata.
Sono tutte le 100 province italiane ad eccezione di quelle di nuova istituzione che non sono esprimibili: Monza e Brianza, Barletta Andria Trani, Olbia Tempio, Ogliastra, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Fermo.
Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.
Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018. Va inoltre ricordato che le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.
Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili.
Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l’Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.
Gli USR inizieranno le operazioni di conferimento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti disponibili, ma non vacanti, dell’organico di fatto (vedi anche FAQ 21), prima del termine previsto per l’accettazione delle proposte di incarico a tempo indeterminato.
No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere.
La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l’allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l’ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.
Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana.
Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.
Inoltre, la legge prevede, sempre in deroga al vincolo di permanenza nella provincia di prima assegnazione, che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.
Le proposte in questione saranno effettuate, per la fase B, indicativamente tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, mentre per la fase C ciò avverrà entro il mese di novembre.
Si raccomanda di consultare periodicamente il sito internet del Ministero. Infatti, sul sito saranno pubblicati, al riguardo, maggiori dettagli.