Sommario:
– Comparto Scuola: Ipotesi di CCNI 26/9/2013 (applicativo art. 86 CCNL 2007) – criteri quantificazione MOF a.s. 2015/2016
– Calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2015/2016 – Emanata ordinanza del Miur
– Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità – Messaggio Inps
– ANINSEI: rinnovo contrattuale – Firmata ipotesi d’intesa
– ULN – Ricorsi contro La Buona Scuola
* COMPARTO SCUOLA: IPOTESI DI CCNI 26/9/2013 (APPLICATIVO ART. 86 CCNL 2007) – CRITERI QUANTIFICAZIONE MOF A.S. 2015/2016
Vi informiamo che, nel pomeriggio di oggi, 23 luglio 2015, si è tenuto al Miur, presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, il programmato incontro con il seguente o.d.g.:
– Comparto scuola:
Anno scolastico 2012/2014: applicazione art. 86 del CCNL 27 novembre 2007 – Ipotesi CCNI stipulato il 26 settembre 2013;
– Criteri quantificazione MOF a.s. 2015/2016.
L’Amministrazione, rappresentata dal dott. Jacopo Greco, Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Miur, e dalla dott.ssa Busceti, della medesima Direzione Generale, ha introdotto i lavori che si possono così brevemente sintetizzare:
– Anno scolastico 2012/2014: applicazione art. 86 del CCNL 27 novembre 2007 – Ipotesi CCNI stipulato il 26 settembre 2013
Il dott. Greco ha ricordato che, in data 26/9/2013, è stato sottoscritto al Miur il nuovo CCNI, previsto dall’art. 86 del CCNL 29/11/2007, disciplinante le misure e le modalità dei compensi accessori spettanti al personale con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio, nonché al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l’Amministrazione centrale e periferica del MIUR ed ha informato il tavolo di una serie di rilievi, cominciati, da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, in data 21/11/2013 con richiesta di chiarimenti in relazione alla “Ipotesi di CCNI stipulata in data 26/9/2013 concernente l’applicazione dell’art. 86 del CCNL 29/11/2007 al personale appartenente al comparto scuola in servizio o comandato presso l’Amministrazione Centrale periferica per l’a.s. 2012/2013”.
Il rilievo effettuato in tale data, eccepiva sia in ordine all’ammontare della quota del MOF destinata al personale docente ed educativo comandato, sia in relazione agli esiti del monitoraggio relativo al personale utilizzato o comandato, non essendo stata chiarita, da parte di alcuni uffici periferici, la precisa natura del comando o dell’utilizzo e il riferimento puntuale della norma in base alla quale lo stesso è stato disposto.
È seguito un lento carteggio tra MIUR e Ufficio Centrale del Bilancio, scaturito in recente richiesta di chiarimenti effettuata dall’UCB, in data 22/06/2015, prefigurando ipotesi di danni erariali, in assenza di specifica normativa autorizzativa di tali comandi, in caso di utilizzo di personale supplente in sostituzione del personale comandato o utilizzato senza un preciso riferimento normativo.
Al fine di rendere più chiara la questione vi ricordiamo che, la stipula di tale CCNI si era resa necessaria a seguito della sottoscrizione del CCNL 13/3/2013, teso al recupero dell’anno 2011 ai fini della progressione economica di carriera, che ha comportato una riduzione delle risorse destinate al suddetto personale da € 2.582,285,00 (lordo stato) ad € 1.580.000,00 (lordo stato). Anche a seguito degli esiti del monitoraggio, a suo tempo effettuato per rilevare il personale interessato, le parti (MIUR ed OO.SS. firmatarie del CCNL scuola) avevano convenuto di suddividere la risorsa di € 1.580.000,00 (lordo stato) in tal modo:
- € 1.147.478,00 (lordo stato), a favore del personale docente collocato in esonero e semiesonero nelle attività di tirocinio, ammontanti a 771 esoneri a livello nazionale;
- € 432.522,00 (lordo stato), a favore del personale scolastico utilizzato presso gli Uffici dell’Amministrazione.
La contrattazione regionale doveva definire i criteri ed i parametri per l’attribuzione dei compensi ai singoli destinatari.
L’Amministrazione, in data odierna, ha proposto alle OO.SS. presenti di ritirare la firma della Ipotesi di contratto, al fine di stipulare una nuova intesa in data da destinarsi.
Lo Snals-Confsal, nel proprio intervento, ha puntualizzato che:
– non intendeva ritirare la firma dal contratto, sia pure a seguito di uno o più rilievi da parte dell’UCB, se non in presenza di contestuale stipula di un nuovo contratto in sostituzione del precedente, in quanto il personale ha subito già troppi danni a causa delle continue obiezioni dell’UCB e delle risposte non esaustive da parte della Direzione Generale competente ai rilievi stessi;
– va trovata la maniera di superare, con urgenza, le obiezioni poste, evitando di effettuare il monitoraggio del personale (che oggi sarebbe oltremodo difficile) assegnando le risorse all’Amministrazione Centrale e agli Uffici periferici in modo che le stesse possano provvedere al pagamento, previa intesa da stipularsi con le OO.SS..
Per quanto attiene i criteri di quantificazione MOF a.s. 2015/2016, è stato fissato un nuovo incontro per la mattinata di giovedì 30 luglio p.v..
La Delegazione Snals-Confsal, insieme agli altri sindacati, prima della chiusura dell’incontro, ha sottolineato l’urgenza di concludere l’intesa per il MOF a.s. 2015/2016 e ha chiesto di inserire, tra le questioni da trattare con urgenza, quella della quantificazione delle economie realizzate sulla pratica sportiva o determinatesi per qualsiasi altra motivazione nell’a.s. 2014/15, al fine di poter provvedere alla stipula di un’intesa o di un CCNI per l’utilizzo delle economie.
Ovviamente, sarà nostra cura tenervi informati sugli esiti delle successive riunioni presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.
* CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ E DEGLI ESAMI PER L’A.S. 2015/2016 – EMANATA ORDINANZA DEL MIUR
Il Miur, con l’ordinanza n. 15, prot. n. 502, del 20/7/2015 ha fissato il calendario delle festività e degli esami per l’a.s. 2015/2016.
Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale della suddetta O.M. che sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
* PRECISAZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE SULL’ASSEGNO DI NATALITÀ – MESSAGGIO INPS
Come riportato nel N.S. n. 81 del 14/5/2015, l’Inps con la circolare n.93 dell’8/05/2015 ha impartito le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative per la fruizione di tale beneficio.
L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi
La gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell’Inps che provvede al pagamento mensile dell’assegno, il cui importo è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
A riguardo l’Inps con il messaggio n. 4845 del 17/7/2015, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito precisazioni e istruzioni. Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo del suddetto messaggio si riportano di seguito, gli aspetti salienti della stessa.
Evento adozione
1) I genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;
2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione. Una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, se la domanda è presentata tempestivamente;
3) in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi;
4) nell’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario;
5) se l’assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario, è possibile che:
a) i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;
b) i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo;
6) nel caso di affidamento temporaneo l’affidatario può far richiesta dell’assegno anche nel caso in cui non l’abbiano precedentemente fatto i genitori.
Gestione allegati
La procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità – disponibile sul sito www.inps.it (Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Assegno di natalità –> Bonus bebè) è stata implementata con un’ulteriore funzione per l’allegazione di documenti.
Tale funzione si trova nell’ultima schermata riepilogativa, sopra il tasto di conferma dell’invio della domanda.
È possibile, comunque, acquisire documenti sia contemporaneamente alla trasmissione della domanda sia successivamente all’invio, ove ciò si renda necessario per integrare informazioni utili al completamento dell’istruttoria.
Gestione domande
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, le domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato in base alle modalità richieste nella domanda.
Se il valore ISEE risulta superiore alla soglia (25.000 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.
Le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione nel caso in cui risulti necessario un approfondimento dell’ istruttoria ed una integrazione di documentazione.
Gestione Pagamenti
L’assegno è erogato dall’Inps per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
L’erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo) – al verificarsi di una delle cause di decadenza, nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L’assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
In sede di prima liquidazione, che avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento comprenderà anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.
A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
* ANINSEI: RINNOVO CONTRATTUALE – FIRMATA IPOTESI D’INTESA
Trascriviamo il verbale d’intesa e inseriamo in area riservata l’ipotesi di accordo firmata
Verbale di intesa
Il giorno 22 luglio 2015 in Roma presso la sede dell’ANINSEI- Confindustria Federvarie
L’ANINSEI Confindustria Federvarie, rappresentata da Luigi Sepiacci Presidente, Mauro Ghisellini e Giulio Massa e
– La FLC CGIL rappresentata da Massimo Mari;
– La CISL Scuola rappresentata da Elio Formosa;
– La UIL Scuola rappresentata da Adriano Enea Bellardini;
– Lo SNALS-CONFSAL rappresentato da Roberto Mollicone e Silvestro Lupo
hanno firmato l’ipotesi di CCNL 2015-2018, che si allega al presente verbale, che disciplina il trattamento normativa ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuola non statali aderenti all’ANINSEI.
Le parti, inoltre, hanno stabilito quanto segue:
a) Per il periodo che va dal 1/1/2013 al 31/8/2015 a tutto il personale viene corrisposto un importo “una tantum” in aggiunta ad una implementazione del salario di anzianità sulla base di quanto concordato dalle medesime parti in data 10/1/2014;
b) Di sottoscrivere in via provvisoria la presente ipotesi di accordo e di impegnarsi a concordare, adeguare e aggiornare quegli istituti contrattuali non ancora definiti in maniera puntuale dalla presente intesa alla luce delle recenti novità legislative nella riunione fissata per il 22/09/2015.
Le parti, inoltre, concordano che la presente ipotesi di accordo venga sottoposta ai rispettivi organi statutari e all’approvazione dei lavoratori prima della sua definitiva approvazione. Operazione questa che deve concludersi entro e non oltre il 31/10/2015 le parti pertanto si impegnano ad incontrarsi il giorno 5/11/2015 per la definitiva sottoscrizione del CCNL.
Letto approvato e sottoscritto
Seguono firme
* ULN – RICORSI CONTRO LA BUONA SCUOLA
Come è noto, in data 21 luglio è stato pubblicato il Decreto Direttoriale relativo al piano straordinario di assunzioni.
Il decreto prevede che gli interessati presentino domanda on-line. Tutti coloro che sono esclusi dal piano di assunzioni e che sono interessati a proporre ricorso, dovranno presentare apposita istanza cartacea secondo i modelli che verranno trasmessi la prossima settimana.