INFORMATIVA N. 321

23 aprile 2015

​Alla RSU

​All’Albo sindacale

e, p.c.​Ai Dirigenti Scolastici

​Ai DSGA

Normativa di riferimento

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TAR Lazio, sentenza n. 5714 del 25.02.2015, pubblicata il 17 aprile 2015

La decisione del TAR

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Con la sentenza 5714 del 17 aprile 2015 il TAR ha annullato la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2014, pubblicata nella G.U. serie generale n. 85 dell’11/4/2014, trasmessa dal MIUR con la circolare prot. n. 5181 del 22.04.2014.

I punti salienti della Sentenza

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La circolare non può imporre alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).

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La legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia.

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Si tratta quindi di permessi aggiuntivi, che nulla hanno a che fare con tutte le altre tipologie di permesso previste dal CCNL.

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La materia in oggetto non ha carattere immediatamente precettivo, matrova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Le conseguenze

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La sentenza rende nulli tutti gli atti compiuti dall’amministrazione in attuazione della circolare n. 2, qualora i Dirigenti Scolastici avessero trasformato d’ufficio le richieste di assenza per malattia in permessi per motivi personali o in permessi brevi o in ferie.

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Né la circolare né la legge hanno inteso sopprimere l’istituto dell’assenza per malattia, che continua ad essere applicabile, così come continuano ad essere applicabili, in tal caso, l’art. 71 della legge 133/2008 nonché le norme del CCNL sul punto.