INFORMATIVA N321

23 aprile 2015

Alla RSU

All’Albo sindacale

e, p.c.Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA

Normativa di riferimento

TAR Lazio, sentenza n. 5714 del 25.02.2015, pubblicata il 17 aprile 2015

La decisione del TAR

Con la sentenza 5714 del 17 aprile 2015 il TAR ha annullato la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2014, pubblicata nella G.U. serie generale n. 85 dell’11/4/2014, trasmessa dal MIUR con la circolare prot. n. 5181 del 22.04.2014.

I punti salienti della Sentenza

La circolare non può imporre alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).

La legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia.

Si tratta quindi di permessi aggiuntivi, che nulla hanno a che fare con tutte le altre tipologie di permesso previste dal CCNL.

La materia in oggetto non ha carattere immediatamente precettivo, matrova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Le conseguenze

La sentenza rende nulli tutti gli atti compiuti dall’amministrazione in attuazione della circolare n. 2, qualora i Dirigenti Scolastici avessero trasformato d’ufficio le richieste di assenza per malattia in permessi per motivi personali o in permessi brevi o in ferie.

Né la circolare né la legge hanno inteso sopprimere l’istituto dell’assenza per malattia, che continua ad essere applicabile, così come continuano ad essere applicabili, in tal caso, l’art. 71 della legge 133/2008 nonché le norme del CCNL sul punto.