Come è noto, l’articolo 1, comma 629, della legge di Stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190/2014), ha previsto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuate le modalità e specificati i termini fiscali con cui le amministrazioni pubbliche devono versare l’imposta sul valore aggiunto, relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati.

 

Tale meccanismo fiscale che prende il nome di “split payment”, consiste in una “scissione dei pagamenti”: In sostanza i fornitori emetteranno normalmente le fatture, indicandovi l’I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, pagheranno loro soltanto l’imponibile (le somme diverse dall’I.V.A.), mentre verseranno l’imposta direttamente all’erario, «splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).

A riguardo il MIUR, con la nota prot. n. 2291 del 9/2/2015 inviata alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado agli Uffici Scolastici Regionali E p.c. ai Revisori dei Conti – Miur per il tramite della Scuola, ha precisato che:

ü  in riferimento all’efficacia della nuova norma va specificato che questa si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data;

ü  il Decreto del 23 gennaio 2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione al disposto normativa individua le modalità di versamento dell’imposta;

ü  le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d’Italia, dovranno utilizzare il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

ü  il versamento dell’I.V.A. dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l’apposito codice tributo. L’I.V.A. potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità:

–     con un distinto versamento dell’I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;

–     con un versamento cumulativo dell’I.V.A. dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

ü  le istituzioni scolastiche potranno effettuare il versamento dell’imposta divenuta esigibile non appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il relativo codice tributo. In ogni caso il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, l’accantonamento delle somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che dovrà pertanto avvenire entro il16 aprile 2015;

ü  nei confronti delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto attuativo sopra citato, è previsto l’obbligo di annotare le relative fatture nel registro, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi “l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre”;

ü  infine, in caso di verifiche o controlli, le istituzioni scolastiche devono mettere a disposizione la documentazione utile, tra cui le fatturazioni elettroniche, per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’I.V.A. dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento, fermo restando il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati che, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nei predetti versamenti.