NOTIZIARIO SINDACALE

n. 8 del 18 febbraio 2015

 Ai Segretari Nazionali delle Federazioni Confsal
Ai Segretari Regionali e Provinciali  Confsal

 LORO SEDI

 Sommario:

 Il contratto di prossimità – Contratto Collettivo di secondo livello sottoscritto a livello aziendale o territoriale

 IL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ – CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO SOTTOSCRITTO A LIVELLO AZIENDALE O TERRITORIALE

 In ordine all’entrata in vigore del JOBS ACT, appare opportuno ricordare il quadro di riferimento all’articolo 8 del D.L. n. 138/ 2011, sotto riportato, (convertito in Legge n. 148/ 2011) che ha dettato norme in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011) possono realizzare specifiche intese (con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione , con riferimento:

_ agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; _ alle mansioni del lavoratore, _ alla classificazione e inquadramento del personale; _ ai contratti a termine, _ ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, _ al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; _ alla disciplina dell’orario di lavoro; _ alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, _ alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

 2-bis Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro  1]

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

INOLTRE

è da tenere presente l’interpello n. 30/2014 al quale il Ministero del Lavoro ha attribuito come oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – derogabilità ai limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte della contrattazione collettiva di prossimità, a norma dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

“omissis”  – Occorre tuttavia ricordare che, come espressamente previsto dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità – che andranno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune condizioni. In particolare, le intese:- devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”; – e sono subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

Sotto tale ultimo profilo va pertanto evidenziato come i contratti di prossimità siano abilitati ad intervenire con discipline che, ad ogni modo, non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi e, in particolare, di quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Nell’ambito di tale accordo si prevede, tra l’altro, che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” e pertanto appare evidente comel’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

Appunti

La possibilità di porre in essere   contratti aziendali derogatori del contratto nazionale con efficacia generale è già prevista dall’accordo interconfederale con Confindustria del giugno 2011.
In favore della riforma, alcuni sottolineano l’importanza di affidare alle parti sociali una de-regolazione contrattata a favore delle esigenze produttive e per una flessibilità ad incremento dei livelli di occupazione e retributivi.
La maggiore rappresentatività comparativa, richiesta dalla legge,  è un requisito diverso dalla maggiore rappresentatività poiché richiede la comparazione con gli altri sindacati maggiormente rappresentativi.
Si ritiene determinante il criterio proporzionale del numero totale degli iscritti sul numero totale dei lavoratori sindacalizzati, prescindendo però dalla possibilità di acquisire consenso anche al di fuori della cerchia degli iscritti. Comunque nell’ambito dell’elemento di maggiore partecipazione dei lavoratori.
all’applicazione del contratto di prossimità, sipresume che la formula del referendum sul contratto  stesso dei lavoratori interessati possa sostanziare non solo l’elemento partecipativo ma anche quello di maggiore rappresentatività. Per poter procedere legittimamente ad eventuale deroga peggiorativa, la contrattazione collettiva di prossimità deve assolvere a finalità espressamente individuate dalla legge, quali:

Maggiore occupazione; _ Qualità dei contratti di lavoro; _ Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; _ Emersione del lavoro irregolare; _ Incrementi di competitività e di salario; _ Gestione delle crisi aziendali e occupazionali; _ Investimenti ed avvio di nuove attività.

Limite ordinamentale: i contratti di prossimità non possono disporre in contrasto con la Costituzione, il diritto comunitario, le norme internazionali;
sono efficaci “erga omnes”, ovvero nei confronti di tutti i lavoratori interessati
E’ possibile, nei limiti di legge, modificare in tutto o in parte il sistema di classificazione/inquadramento del CCNL, sostituendolo con uno più adeguato alle specificità aziendali.
Gli accordi aziendali o territoriali sono efficacierga omnes se il contratto aziendale è stipulato dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti oppure se è approvato dalle RSA costituite da sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori sindacalizzati dell’azienda, conteggiati mediante il numero di deleghe sui contributi sindacali.
In armonia con l’accordo interconfederale del giugno 2011, solo in caso di accordi stipulati da RSA è prevista la possibilità di un referendum “abrogativo” ove richiesto da uno dei sindacati firmatari dell’accordo interconfederale oppure dal 30% dei lavoratori dell’impresa.

    In questo caso è necessaria la partecipazione alla consultazione del 50% + 1 degli aventi diritto ed il voto contrario all’intesa della maggioranza semplice dei votanti.

Questo sistema è valido per i sindacati stipulanti l’accordo interconfederale e i loro iscritti. I sindacati estranei all’accordointerconfederale sono vincolati dal contratto aziendale stipulato dalla RSU solo se sottoscrittori del relativo accordo istitutivo o comunque rappresentati nella stessa; mentre il contratto aziendale stipulato da RSA ad essi estranee, non li può essere  vincolante.
Sul piano della legittimità degli accordi di prossimità, con riferimento alla violazione dei limiti “interni” dell’art.8, potrà essere oggetto di contestazione la legittimazione delle associazioni sindacali o delle RSA stipulanti relativamente alla sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività sindacale, da individuarsi secondo un criterio “comparativo”, sul piano nazionale o territoriale, o sotto quello del criterio maggioritario delle RSA.
–  “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per  l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.
Gli accordi di prossimità devono essere sottoscritti da: associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale –quindi: anche associazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività comparativaa livello nazionale possono stipulare questi accordi, se possono vantare a livello locale quel requisito; Rappresentanze sindacalioperanti in azienda ai sensi delle norme di legge e degli accordi interconfederali vigenti,compreso quello del giugno 2011 (RSA o RSU);

la norma prescrive inoltre che gli accordi di prossimità siano sottoscritti sulla base di un “criterio maggioritario relativo alle [..] rappresentanze sindacali”; non è chiaro se tale requisito riguardi solo gli accordi sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali o anche quelli conclusi dalle associazioni comparativamente più rappresentative; risultano indeterminate le modalità di applicazione di tale criterio, che quindi potranno essere diverse: con referendum; maggioranza dei componenti RSU.

  (Area Privato)

Cordiali saluti

Il  Segretario Generale

 Prof. Marco Paolo Nigi