NOTIZIARIO SINDACALE
Sommario:
Il contratto di prossimità – Contratto Collettivo di secondo livello sottoscritto a livello aziendale o territoriale
IL CONTRATTO DI PROSSIMITA’ – CONTRATTO COLLETTIVO DI SECONDO LIVELLO SOTTOSCRITTO A LIVELLO AZIENDALE O TERRITORIALE
In ordine all’entrata in vigore del JOBS ACT, appare opportuno ricordare il quadro di riferimento all’articolo 8 del D.L. n. 138/ 2011, sotto riportato, (convertito in Legge n. 148/ 2011) che ha dettato norme in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011) possono realizzare specifiche intese (con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione , con riferimento:
_ agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; _ alle mansioni del lavoratore, _ alla classificazione e inquadramento del personale; _ ai contratti a termine, _ ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, _ al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; _ alla disciplina dell’orario di lavoro; _ alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, _ alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro 1]
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
INOLTRE
è da tenere presente l’interpello n. 30/2014 al quale il Ministero del Lavoro ha attribuito come oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – derogabilità ai limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte della contrattazione collettiva di prossimità, a norma dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).
“omissis” – Occorre tuttavia ricordare che, come espressamente previsto dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, l’intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità – che andranno chiaramente indicate nel contratto – e nel rispetto di alcune condizioni. In particolare, le intese:- devono essere “finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”; – e sono subordinate al “rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.
Sotto tale ultimo profilo va pertanto evidenziato come i contratti di prossimità siano abilitati ad intervenire con discipline che, ad ogni modo, non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi e, in particolare, di quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Nell’ambito di tale accordo si prevede, tra l’altro, che “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” e pertanto appare evidente comel’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.
Appunti
_ Maggiore occupazione; _ Qualità dei contratti di lavoro; _ Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; _ Emersione del lavoro irregolare; _ Incrementi di competitività e di salario; _ Gestione delle crisi aziendali e occupazionali; _ Investimenti ed avvio di nuove attività.
In questo caso è necessaria la partecipazione alla consultazione del 50% + 1 degli aventi diritto ed il voto contrario all’intesa della maggioranza semplice dei votanti.
la norma prescrive inoltre che gli accordi di prossimità siano sottoscritti sulla base di un “criterio maggioritario relativo alle [..] rappresentanze sindacali”; non è chiaro se tale requisito riguardi solo gli accordi sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali o anche quelli conclusi dalle associazioni comparativamente più rappresentative; risultano indeterminate le modalità di applicazione di tale criterio, che quindi potranno essere diverse: con referendum; maggioranza dei componenti RSU.
(Area Privato)
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Prof. Marco Paolo Nigi