10 febbraio 2015
Alla RSU
All’Albo sindacale
e, p.c.Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA
Graduatorie ATA di terza fascia – i controlli
Normativa di riferimento |
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Art. 7 D.M. 5 settembre 2014, n. 717 |
Fase di costituzione delle graduatorie |
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Nella fase di costituzione delle graduatorie va fatto esclusivo riferimento ai dati riportati nel modulo domanda sia per: •
l’ammissibilità della domanda; •
l’inclusione nelle singole graduatorie richieste; •
il calcolo dei punteggi spettanti; •
le eventuali preferenze dichiarate; •
per i soli assistenti tecnici, il possesso dei titoli di accesso ai laboratori. |
I controlli sulla veridicità dei titoli e dei servizi |
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Il dirigente scolastico, che conferisce la prima supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di istituto, effettuatempestivamente i controlli in merito alle dichiarazioni dei titoli e dei servizi indicati nel modulo domanda. •
I controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante e tutte le graduatorie in cui il medesimo risulta incluso. |
Positiva convalida dei dati dichiarati |
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In caso di convalida positiva dei dati, il dirigente scolastico comunica alle altre scuole interessate l’avvenuta verifica e convalida dei dati. |
Mancata convalida dei dati dichiarati |
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In caso di mancata convalida dei dati dichiarati, il dirigente scolastico assume le conseguenti determinazioni in merito a: •
eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000; •
esclusione per tutti i profili e per tutte le graduatorie di riferimento, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di documentazione falsa o autoproduzione di certificazioni false; •
oppure rideterminazione dei punteggi e delle posizioni in graduatoria. •
Delle determinazioni prese viene data comunicazione al candidato e alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3. |
Supplenza con punteggio errato |
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Il servizio prestato sulla base di erroneo punteggio o in assenza del titolo di studio richiesto non è valido ai fini del punteggio. •
Resta valido ai fini retributivi. •
Il Dirigente scolastico interessato deve emettere apposito provvedimento. |