16 ottobre 2014

Alla RSU

All’Albo sindacale

e, p.c.Ai Dirigenti Scolastici

Ai DSGA

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

L’avviso del MIUR 29 maggio 2014

Con l’avviso del 29 maggio 2014 il MIUR ha precisato che le nuove disposizioni sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici contenute nella circolare prot. n. 5181 del 22.4.2014 “sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel MIUR – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico”.

Che cosa disponeva la circolare prot. n. 5181 del 22.4.2014

Con la circolare prot. n. 5181 del 22.4.2014:

veniva trasmessa la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17 febbraio 2014 avente per oggetto “D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. 125 del 30 ottobre 2013 –Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4, comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”;

veniva sottolineato in particolare che per l’effettuazione di viste, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personalenon poteva usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi o riposi compensativi;

a questo proposito faceva riferimento agli istituti contrattuali del Comparto Ministeri previsti dagli artt. 18 e 20 del CCNL 16.5.1995 e agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999

E il personale della Scuola?

Chiarito dal Miur con l’avviso 29 maggio 2014 che le disposizioni sopraindicate non si applicano al Personale Scolastico, per quest’ultimo continua quindi ad applicarsi la normativa in vigore precedentementecontenuta nella Circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In conclusione, come vengono imputate le assenze in questione

Gli istituti cui il dipendente della Scuola può ricorrere per la giustificazione dell’assenza continuano perciò ad essere:

i permessi brevi, soggetti a recupero;

i permessi per documentati motivi personali;

l’assenza per malattia;

le ferie.