29 dicembre 2014
Alla RSU
All’Albo sindacale
e, p.c.Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA
Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto:
i tempi di attesa
Normativa di riferimento |
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Circolare Inps 5 giugno 2014 n. 73 |
Regime generale: termine breve di 105 giorni |
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Tempi di attesa: 105 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per: a)
Inabilità fisica b)
Decesso del dipendente c)
Decadenza dal servizio. •
L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. •
L’istituto, a sua volta, deve mettere in pagamento la prestazione entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. •
Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi. |
Regime generale: termine di 12 mesi |
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Riguarda le cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2013 con requisiti maturati dopo tale data. •
Tempi di attesa: 12 mesi + max. 90 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per: a)
Pensionamento per vecchiaia b)
Cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 DL 112/2008 c)
Cessazione dal servizio conseguente all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro. •
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. •
Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. •
Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi. |
Regime generale: termine di 24 mesi |
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Riguarda le cessazioni avvenute dopo il 31 dicembre 2013. •
Tempi di attesa: 24 mesi + max. 90 giorni se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per: a)
Dimissioni volontarie con diritto a pensione anticipata (senza aver raggiunto i limiti di età) b)
Dimissioni volontarie con opzione per pensione contributiva (opzione donna) d)
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione e)
Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego). •
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. •
Decorso tale termine, l’Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. •
Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi. |
Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011 |
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Per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 i tempi di attesa sono: •
105 giorni per le cessazioni: a)
Con 40 anni di servizio b)
Per limiti di età (65 anni) •
6 mesi + max 90 giorni per le cessazioni per: a)
Quota 96 b)
Opzione contributiva donne |
Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31.12.2011 ma entro il 31 dicembre 2013 |
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Per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011, ma entro il 31 dicembre 2013, i tempi di attesa sono 6 mesi + max 90 giorni per le cessazioni per: a)
Raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013 b)
Cessazioni dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72 DL 112/2008. |