INFORMATIVA N. 280

9 gennaio 2014

Alla RSU

                             All’Albo sindacale

e, p.c.                  Ai Dirigenti Scolastici

                             Ai DSGA

Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2014

Personale docente e ATA

 

Normativa   di riferimento

  •   D.M. 23 dicembre 2013, n. 1058
  •   C.M. 23 dicembre 2013, n. 2855

Il termine per la presentazione delle domande

  •   Tutte le   domande di cessazione dal servizio vanno presentate entro venerdì 7 febbraio 2014 via web   attraverso la procedura Polis delle istanze on-line.
  •   Entro la   stessa data vanno presentate, sempre con le istanze on-line, le eventuali revoche   delle domande già presentate.

Domanda   di pensione e
part-time

  •   Il termine del 7 febbraio 2014 deve   essere osservato anche da chi intende chiedere la trasformazione del rapporto   di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione.
  •   Questa possibilità è riservata:
  •   Dovrà essere espressa anche   l’opzione per la cessazione dal servizio tout court ovvero per la permanenza   in servizio a tempo pieno, nel caso non sia possibile concedere il part-time.
  • a        chi ha diritto alla pensione di anzianità per aver raggiunto quota 96        entro il 31 dicembre 2011 e non ha ancora compiuto 65 anni di età entro        il 31 agosto 2014;
  • a        coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6        mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora        compiuto 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2014.

In pensione dal 1° settembre 2014 con il possesso al   31 dicembre 2011 dei requisiti ante Fornero

  •   I dipendenti, che hanno maturato i   requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011 per la   pensione di vecchiaia o di anzianità secondo la normativa vigente prima   dell’entrata in vigore del decreto Monti (requisiti ante Fornero) possono   cessare dal servizio dal 1° settembre 2014 con diritto a pensione.
  •   I requisiti richiesti sono:
    •   40 anni di anzianità contributiva,   indipendentemente dall’età anagrafica;
    •   oppure quota 96 senza arrotondamenti   e precisamente 60 anni di età (nati entro il 31.12.1951) + 36 di anzianità   contributiva oppure 61 anni di età (nati entro il 31.12.1950) + 35 di   anzianità contributiva entro la suddetta data.
    •   L’ulteriore anno eventualmente   necessario per raggiungere quota 96 può essere ottenuto sommando ulteriori   frazioni di età e di contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni e 8   mesi di contribuzione).
  • per        la pensione di vecchiaia: 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 (nati        entro il 31.12.1946), ridotti a 61 per le donne (nate entro il        31.12.1950), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, ridotti a        15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992;
  • per        la pensione di anzianità (requisiti validi per uomini e donne):

I nuovi requisiti da possedere entro il 31   dicembre 2014 per andare in pensione dal 1° settembre 2014

  •   Per   maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, sono richiesti 66 anni e 3   mesi di età (nati/e entro il 30 settembre 1948) sia per gli uomini che per le   donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014.
  •   Per   maturare il diritto alla pensione anticipata, i requisiti richiesti sono i   seguenti:
  • un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi        per le donne e di 42 anni e 6 mesi per gli uomini, da possedere entro il        31 dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento.

Donne che optano per il contributivo

  •   Per le   donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo sono   sufficienti 57 anni e 3 mesi di età e almeno 35 anni di contribuzione.
  •   Se questi   requisiti sono posseduti entro il 31 dicembre 2013, si può andare in pensione   dal 1° settembre 2014.
  •   Se invece   i requisiti sopraindicati vengono maturati nel 2014, si potrà andare in   pensione dal 1° settembre 2015, in quanto opera la finestra di cui   all’articolo 1, comma 21, della legge 148/11.
  •   La   pensione con l’opzione per il sistema contributivo comporta la perdita di circa   il 30% rispetto alla pensione con il sistema retributivo.

Mancanza dei requisiti

  •   Nella domanda di cessazione gli   interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o   di permanere in servizio nell’eventualità che venga accertata la mancanza dei   requisiti per andare in pensione.

Collocamento a riposo d’ufficio

  •   Sarà collocato a riposo d’ufficio   dall’1.9.2014, salvo trattenimento in servizio:
  • il personale che al 31 agosto        2014 compie anni 66 e mesi 3 di età (nati/e entro il 31 maggio 1948) con        almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • il personale che alla data del        31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento        “ante Fornero” (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni        indipendentemente dall’età, sia per quota 96) e compie 65 anni di età        antro il 31 agosto 2014.

Domande   di trattenimento in servizio per due anni

(art.   509, comma 5, D.Lvo 16.4.1994, n. 297 con le limitazioni di cui all’art. 72,   comma 7, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008)

  •   Il personale che potrà essere   collocato a riposo d’ufficio per limiti di età può presentare domanda di   trattenimento in servizio per un biennio.
  •   Le domanda vanno presentate in forma   cartacea entro il 7 febbraio 2014.
  •   L’accoglimento da parte dell’Amministrazione   delle domande di trattenimento in servizio è discrezionale, ma vanno   osservati i criteri dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009   adottata sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare n. 10 del 2008   del Dipartimento della Funzione Pubblica..
  •   La domanda non potrà essere comunque   accolta nei confronti di coloro che appartengano a categoria con personale in   esubero in riferimento agli organici di diritto dell’a.s. 2013/14, ma anche   alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2014/15.

Domande   di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo di pensione

(art. 509,   comma 3, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)

  •   Riguarda il personale, che,   compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31 agosto 2014, non abbia maturato   i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè   anni 20.
  •   La proroga viene concessa a domanda   per gli anni mancanti al conseguimento dell’anzianità pensionabile minima, ma   non oltre i 70 anni di età.

Collocamento   a riposo d’ufficio previo preavviso di sei mesi

  •   Sono collocati a riposo d’ufficio,   con comunicazione scritta da inviare agli interessati entro il 28 febbraio   2014, coloro che al 31 agosto 2014 maturano:
  •   L’amministrazione non esercita la   risoluzione d’ufficio nei confronti dei soggetti di età inferiore ai 62 anni   per i quali opera la penalizzazione prevista dalla legge(NB: le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non si   applicano fino al 2017 qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente   da prestazione effettiva di lavoro).
  •   La risoluzione del rapporto di   lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso   di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i   requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011.
  • 42 anni e 6 mesi di anzianità        contributiva, se uomini;
  • 41 anni e 6 mesi di anzianità        contributiva, se donne.

Pensione anticipata e penalizzazioni

  •   Per la pensione anticipata è stata   prevista una riduzione percentuale sulla quota di pensione retributiva qualora   il pensionamento avvenga prima dell’età di 62 anni.
  •   Tale riduzione è pari all’1% per i   primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni, elevata al 2% per gli   ulteriori anni mancanti alla suddetta età, calcolati alla data del   pensionamento.
  •   La riduzione non sarà applicata a   coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, qualora la   contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro,   includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare,   infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, donazioni di   sangue e emocomponenti, congedi parentali di maternità e paternità, congedi e   permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992.

Invio domande di pensione all’Inps ( gestione ex   Inpdap)

  •   Dopo la presentazione della domanda   di cessazione via web attraverso la procedura Polis delle istanze on-line del   Miur, occorre inviare all’Inps ex gestione Inpdap la domanda di pensione con   le seguenti modalità:
  • compilazione della domanda        attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato
  • presentazione della domanda        on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  • presentazione della domanda        tramite Contact Center Integrato (n. 803164).