D.LGS. 192/2012:
TERMINE DI MAX 30 GIORNI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del Decreto Legislativo 192/2012, a partire dal 1° gennaio 2013, sono state introdotte nuove regole nelle transazioni commerciali riguardanti i pagamenti alle imprese da parte di entità riconducibili alla Pubblica Amministrazione. Le transazioni coinvolte hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi tra imprese e sono escluse le operazioni dove acquirente è un soggetto privato. Le regole sui ritardi nei pagamenti non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ivi comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito. Le nuove disposizioni disciplinano i termini di pagamento massimi tollerabili, scaduti i quali scattano automaticamente gli interessi moratori:

  • trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Al fine di evitare elusioni della normativa, è previsto che non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ipotesi questa generalmente riconducibile alle fatturazioni in acconto;
  • trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Il Legislatore, tuttavia, introduce due possibili deroghe ai termini appena indicati, e cioè la possibilità, nelle transazioni tra imprese, di stabilire contrattualmente un termine superiore a trenta giorni, sembrerebbe senza particolari vincoli di forma. Termini superiori a sessanta giorni sono ammessi invece solo se non si dimostrano come gravemente iniqui per il creditore, e devono essere espressamente previsti nel contratto, dunque risultare da un accordo scritto;
Si ribadisce come, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni, i pagamenti effettuati oltre il termine di 30 giorni, ovvero il maggior termine stabilito contrattualmente ma comunque non superiore a 60 giorni, salvo casi particolari, vengono maggiorati degli interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore. Gli interessi di mora, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, sono determinati in funzione del tasso di riferimento, determinato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e si calcolano maggiorando il tasso di riferimento di 8 punti percentuali (erano 7 fino al 31 dicembre 2012). Il tasso di riferimento fissato dal 1 gennaio 2013 dal Ministero ammonta al 1% per cui gli interessi di mora che decorreranno nei prossimi sei mesi saranno pari al 9%.
Il termine di trenta giorni è raddoppiato quando il debitore – P.A. è:

  • un’impresa pubblica cosiddetta trasparente, cioè tenuta a osservare le norme del D.Lgs. n.333/03, che attengono alla messa a disposizione delle informazioni riguardanti l’assegnazione e l’utilizzo di risorse finanziarie e, più in generale, delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche;
  • un’impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria.