paolopizzo30 novembre 2014

Michela – Salve sto cercando un’informazione. Vorrei sapere se per quel che riguarda una docente con contratto a tempo determinato, il primo mese di congedo parentale (ne usufruirò solo io e non il padre di mio figlio) è pagato al 100% o al 30%. Vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Michela,

sia il  T.U. 151/2001 e successive modificazioni che gli artt. del Contratto Scuola sanciscono identità di trattamento (anche economico) in materia di congedi tra il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato (anche in part time) e quello assunto a tempo determinato (anche per “supplenza breve” o nominato “fino avente titolo”).

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e) del T.U. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità chiarendo che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.

Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.

Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,  ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

In particolare, per il congedo parentale: l’art. 12, comma 4 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, nei primi suoi otto anni di vita], per  le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Tale disposizione vale quindi anche per te.