Si può lasciare una supplenza “fino ad avente diritto”…

… quando la nuova supplenza è attribuita a titolo definitivo, con data certa di scadenza.

Il fascicolo del MIUR relativo all’”accertamento convocabilità dei docenti dalle graduatorie di istituto” (Piattaforma VIVIFACILE) alla lettera G afferma:

“Per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo. Ne deriva una costante situazione di convocabilità per supplenze a titolo definitivo nei riguardi di coloro che siano già impegnati per supplenze “in attesa dell’avente titolo”.

Pertanto, “è SEMPRE consentito”…. E “ne deriva una COSTANTE SITUAZIONE DI CONVOCABILITÀ”….

Ricordiamo anche la Nota MIUR 7138/2011 “E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014.”

Tale nota è ovviamente applicabile tutti gli anni, proprio in virtù del contenuto della lettera “G” sopra richiamata che è un’operazione che le scuole applicano tutti gli anni scolastici per reperire i supplenti dalle Graduatorie di Istituto.

E’ indifferente che la nomina sia conferita da graduatorie di istituto (rinnovate per il 2014/17 o da Graduatorie ad esaurimento).

IN NESSUN CASO E PER NESSUNA TIPOLOGIA DI SUPPLENZA, si può lasciare un incarico conferito “fino ad avente titolo” per un altro sempre “fino ad avente titolo”

Segui su Facebook le news della scuola e partecipa alle conversazioni. Siamo in 137mila

E’ sempre possibile lasciare una supplenza conferita da Graduatorie di istituto per una attribuita da Graduatorie ad esaurimento

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. (Regolamento delle supplenze, art. 8 comma 3)

Fino al 30 aprile di ciascun anno scolastico…

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. (regolamento delle supplenze, art. 8 comma 2)

Quindi se si è in servizio su supplenza breve e si è destinatari di una supplenza che abbia come termine ultimo almeno il termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola) si può lasciare l’una per l’altra.

Non è invece possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza un po’ più lunga, per lasciare la supplenza breve l’altra deve essere almeno fino al termine delle lezioni o essere assegnata dalle Graduatorie ad esaurimento.

Tutte le guide di OrizzonteScuola.it sulle supplenze

Rinuncia allo spezzone

E’ consentito rinunciare allo spezzone per accettare supplenza su cattedra intera al 30 giugno o 31 agosto purchè all’atto della convocazione non vi siano cattedre o postii interi. (circolare 27 agosto 2014)

Prima della stipula del contratto…

E’ possibile rinunciare ad una proposta contrattuale già accettata, per supplenza fino al 30 giugno, per accettare una supplenza al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento.

E’ possibile lasciare una supplenza con data certa per una supplenza….

… fino all’avente titolo solo se si tratta di supplenza riferita a posti di sostegno (circolare 27 agosto 2014)

Non è possibile lasciare la supplenza da Graduatoria ad esaurimento per accettare una supplenza da graduatoria di istituto, nella stessa o in altra provincia