Il quesito
L’avente diritto alla scelta prioritaria della sede di servizio (che sia per invalidità personale, per assistenza a soggetto con handicap in situazione di gravità o per entrambe le condizioni precedenti) deve necessariamente (affinché possa esercitare il relativo diritto di precedenza) rientrare in una posizione di graduatoria utile, in relazione ai posti disponibili in convocazione per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato da parte dell’Ufficio territoriale competente?
Un esempio: se i posti disponibili in convocazione sono pari a 100 e l’aspirante all’attribuzione prioritaria della sede di servizio occupa la posizione n. 120 in graduatoria (pur avendo diritto alla riserva di posti per invalidità personale), può quest’ultimo scegliere con precedenza rispetto a tutti coloro che lo precedono in graduatoria, pur non rientrando in posizione utile? Oppure, il solo fatto di avere diritto alla riserva del posto lo fa “entrare di diritto” nel contingente dei posti disponibili?
La risposta ricevuta dal Miur
“Chi ha titolo alla riserva dei posti in base alla legge n.68, se l’aliquota della relativa categoria non è satura, chiaramente rientra tra coloro che hanno titolo all’assunzione collocandosi, secondo una prassi generalizzata, in coda a coloro che ne hanno titolo in base alla normale posizione di graduatoria e sceglie la sede per ultimo.
Se poi i riservatari aventi titolo all’assunzione sono più di uno, chi tra loro gode anche della legge n. 104 e della conseguente priorità nella scelta della sede sceglie per primo nell’ambito dei riservisti”