Scheda dedicata a come le scuole devono individuare gli eventuali perdenti posto e chi sono gli esclusi dalla graduatoria interna di istituto.  I titoli da valutare possono essere conseguiti entro il 29 marzo e la graduatoria definitiva sarà pubblicata dal Dirigente entro i 15 giorni successivi.

PREMESSA

La compilazione della scheda per la graduatoria interna di istituto non riguarda i neo immessi in ruolo. Tali docenti infatti, non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e di conseguenza dichiarati “perdenti posto”.

Per la scuola dell’infanzia e primaria

Per i posti di sostegno l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Per la scuola primaria
Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

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Nella scuola secondaria di I e II grado

Per ogni unità scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

COME COMPILARE LE GRADUATORIE

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

  • docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria; 
  • docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

LA NOTA 2:
“Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”.

INDIVIDUAZIONE DELL’EVENTUALE PERDENTE POSTO E COME LE SCUOLE DEVONO AGIRE

I primi ad essere individuati perdenti posto, indipendentemente dal proprio punteggio, saranno:

  • i docenti che sono stati trasferiti nell’attuale scuola a domanda volontaria dal 1° settembre 2013;
  • i docenti già perdenti posto negli anni precedenti che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, sono stati soddisfatti nella scuola in cui sono ora (che era quindi stata espressa nelle preferenze).

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

Solo dopo i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione, in base al proprio punteggio:

  • i  docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto dagli anni scolastici precedenti al 1/9/2013; 
    il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nell’attuale scuola (che è quindi quella in cui avevano perso il posto);
    i docenti che sono risultati perdenti posto nell’anno scolastico 2012/13 e che dal 1° settembre del 2013 sono nell’attuale scuola perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda come preferenza (nota 2 sopra citata“…dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata,  ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”).

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 dell’art. 7 del CCNI 2014/15 non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra
È utile precisare che tali precedenze sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

Sono quindi esclusi dalla graduatoria interna di istituto:

Punto I) PERSONALE CON DISABILITÀ O GRAVI MOTIVI DI SALUTE  
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Punto III) PERSONALE CON DISABILITÀ PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Le certificazioni della disabilità e quella dell’invalidità superiore ai 2/3 può essere anche distinta, ciò che rileva è che i due elementi (disabilità e invalidità superiore ai 2/3) coesistano.
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Punto V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2014/2015, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione dalla graduatoria in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali
Per gli amministratori degli Enti Locali 
Tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

Nota bene 
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), V) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

fonte: Orizzontescuola.it